Contratti pubblici – Gara – Offerta – Comprensiva degli oneri di sicurezza aziendali – Scorporo degli stessi ai fini della determinazione dell’aggiudicazione al prezzo più basso – Illegittimità  – Ragioni 

Poichè gli oneri di sicurezza aziendali sono compresi nell’offerta pur dovendo essere anche indicati separatamente da questa, dev’essere annullata l’aggiudicazione della gara d’appalto al prezzo più basso ove tale sia stato ritenuto quello risultante dal prezzo offerto (già  comprensivo degli oneri per la sicurezza) sommato agli oneri per la sicurezza indicati a parte e in tal senso sia stata articolata la graduatoria di gara.
 

Pubblicato il 05/07/2017

N. 00763/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01114/2016 REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1114 del 2016, proposto da: 
Multi Service Group S.C. a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Maria Fucci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Michele Perrone, in Bari, strada Torre Tresca, n. 36; 

contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Corpo Forestale dello Stato, Corpo Forestale dello Stato – Comando Regionale della Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso la quale sono domiciliati in Bari, via Melo, n. 97; 

nei confronti di
“Puli Professional” di Annamaria Carofiglio, non costituita in giudizio; 

per l’annullamento
– dei provvedimenti, di estremi e data sconosciuti, con cui il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Corpo Forestale dello Stato, Comando Regionale della Puglia ha disposto l’aggiudicazione, provvisoria e definitiva, e comunque l’affidamento in favore della controinteressata “Puli Professional di Annamaria Carofiglio” del servizio di pulizia delle sedi del Corpo Forestale della provincia di Bari e B.A.T. della durata di 12 mesi – anno 2016- RDO n. 1307443;
– di tutti gli atti ed eventuali verbali della procedura espletata;
– della nota prot. 14160 del 31.8.2016 a firma del Comandante del Comando Regionale della Puglia del Corpo forestale dello Stato;
– di ogni altro atto ai predetti presupposti, connessi o conseguenziali, ancorchè non conosciuti;
per l’accertamento,
del diritto della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione della gara e, per l’effetto di stipulare il contratto, anche a mezzo di subentro ai cui si rende fin d’ora disponibile, per l’intera durata dell’affidamento posta in gara;
nonchè per la declaratoria,
di inefficacia, anche retroattiva, del contratto se ed in quanto stipulato;
e per la condanna
dell’Amministrazione aggiudicatrice al risarcimento del danno in forma specifica ovvero, in subordine per equivalente, nella misura che sarà  quantificata in corso di causa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo Forestale dello Stato – Comando Regionale della Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 aprile 2017 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori, avv. Francesco Maria Fucci e avv. dello Stato Walter Campanile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
 

1.- La ricorrente ha partecipato alla gara per l’affidamento del servizio di pulizia delle sedi del Corpo Forestale dello Stato della Provincia di Bari e Barletta-Andria-Trani per la durata di dodici mesi, da aggiudicare con il criterio del massimo ribasso sul prezzo posto a base d’indagine di mercato, di € 46.000,00 (di cui € 45.500,00 soggetti a ribasso e 500,00 relativi agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).
Ne impugna l’esito che ha visto aggiudicataria la controinteressata “Puli Professional” per i seguenti motivi.
1) Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 95 e 55 Codice contratti. Violazione e/o erronea applicazione della lex specialis. Violazione e/o erronea applicazione delle regole MePa. Violazione e/o erronea applicazione del d.lg. n. 81/2008, nonchè delle norme e principi in tema di costi della sicurezza. Violazione del principio dell’autovincolo. Violazione del principio della par condicio. Violazione dei principi di buona amministrazione e trasparenza. Eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di istruttoria, illogicità  ed irragionevolezza, sviamento di potere.
L’aggiudicataria “Puli Professional” e la ricorrente M.S.G. avevano presentato offerte di importi,rispettivamente, pari ad € 29.259,50 e ad € 29.147,48,ai quali la stazione appaltante avrebbe aggiunto – benchè ne fossero compresi, come previsto dall’art. 2 del bando di gara – i costi aziendali per la sicurezza indicatiseparatamente da ciascuna impresa (rispettivamente pari a € 500 e € 1500,00) per consentire alla stazione appaltante di verificarne l’incidenza, l’adeguatezza e l’attendibilità .
La committente avrebbe quindi concluso che il prezzo offerto dalla Puli Professional, sebbene in realtà  più alto rispetto a quella della M.S.G. (rispettivamente €29.259,50 ed €29.147,48), fosse invece più basso (rispettivamente €29.759,50 e €30.647,48) e quindi meritevole dell’affidamento.
I moduli di offerta di entrambe le società  non ammetterebbero tale operazione additiva consistente -in ultima analisi-nell’applicazione di un criterio non previsto dalla legge di gara ed inammissibilmente adottato dalla committente in un momento successivo alla presentazione delle offerte.
Inoltre la stazione appaltante,nel fare riferimento, con la nota del 31.8.2016, al d.lg. n. 81/2008 che riguarda i costi della sicurezza da interferenza, liquidati nel bando e non modificabili dai concorrenti, appare confonderedetti costi con quelli per la sicurezza cosiddetti interni- che sono variabili e rappresentano una componente dell’offerta – la cui indicazione compete al concorrente, unico soggetto in grado di valutarne gli elementi necessari in base alle caratteristiche organizzative ed operative dell’impresa;
2) Violazione ed erronea applicazione del C.C.N.L. di categoria in relazione ai costi sulla sicurezza. Violazione ed erronea applicazione delle Tabelle ministeriali sul costo medio orario del personale dipendente da imprese di pulizia e servizi. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 4 C.C.N.L. di categoria. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 10 del capitolato d’oneri. Eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di istruttoria. Illogicità  ed irragionevolezza.
La Società  Puli Professional, tenuta all’osservanza della clausola sociale che dispone il mantenimento a carico della subentrante dei livelli occupazionali dell’impresa uscente (nella specie 10 unità ) non potrebbe comunque risultare aggiudicataria del servizio, perchè i costi interni per la sicurezza,da essa calcolati in € 500, non coprono il costo annuo minimo aziendale della sicurezza (DPI, visite mediche, ecc.) che,nella Tabella ministeriale,recante l’indicazione del costo medio orario del personale dipendente da imprese di pulizie per la provincia Bari, è fissato in€ 150,00 pro capite.
Resiste la parte intimata.
2.- Il ricorso è fondato.
L’art. 2 del disciplinare stabilisce: L’appalto verrà  aggiudicato con il criterio del massimo ribasso sul prezzo posto a base d’indagine di mercato, di € 46.000,00 escluso I.V.A., (di cui € 45.500,00 soggetti a ribasso ed € 500,00 relativi agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).
La disposizione si riferisce ai cosiddetti costi per la prevenzione dei rischi da interferenza di cui all’art. 26 comma 3 ter del d.lg. n. 81/2008, che non sono soggetti a ribasso e sono liquidati preventivamene dalla stazione appaltante perchè servono a prevenire i rischi da interferenza fra il personale del committente e quello dell’appaltatore e solo per questo si distinguono da quelliaziendali che ciascuna impresa deve preventivare in relazione al servizio da svolgere.
Tale distinzione non ha evidentemente rilevanza per stabilire se gli uni, ma non gli altri, debbano essere considerati compresi nell’importo a base d’asta.
Ne consegue che se persino i costi da interferenza, non modificabili in sede di offerta,sono compresi nel prezzo posto a base d’asta, non vi è ragione di ritenere – in mancanza di una diversa previsione del bando – che ne siano esclusi i costi della sicurezza interna, entrambi essendo annoverabili nella più ampia categoria dei costi di produzione del servizio.
Inoltre il secondo comma del citato art. 2 e l’art. 9 del capitolato del capitolato d’oneri stabiliscono rispettivamente che “nel prezzo a base d’asta depurato del ribasso offerto s’intendono corrisposti non solo tutti gli oneri derivanti dall’appalto, ma anche quelli prescritti per l’esecuzione dei lavori e compensata ogni spesa principale e secondaria; e che il pagamento sarà  effettuato con periodicità  trimestrale¦ a seguito di emissione di apposita fattura¦ relativa ai lavori effettuati pari ad ¼ dell’ammontare dell’appalto, al netto del ribasso offerto in sede di gara”.
Dovendo quindi interpretare le clausole del bando le une per mezzo delle altre, secondo le comuni regole di ermeneutica prescritte dal codice civile (fra le tante Cassazione civile sez. III 29 settembre 2016 n. 19299), si deve desumere che l’interpretazione sopra accolta, trovi conferma nelle disposizioni della legge di gara che regolano la fase di esecuzione dell’appalto econsideranoil corrispettivo, anche ai fini del pagamento, al netto del ribasso sul prezzo a base d’asta, comprensivo di tutti i costi nessuno escluso. 
Pertanto assorbita ogni altra questione,la domanda demolitoria deve essere accolta.
Non v’è luogo a decidere sulla domanda di risarcimento danni proposta in via subordinata avendo la ricorrente ottenuto la reintegrazione dell’interesse lesoin forma specifica poichè, a seguito dell’accoglimento delle domanda cautelare, la stazione appaltante ha dato seguito alla stipula del contratto in suo favore 
La natura interpretativa della questione giustifica la compensazione parziale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’aggiudicazione disposta in favore della “Puli Professional” di Annamaria Carofiglio.
Condanna la parte resistente al pagamento in favore della Multi Service Group S.C. a r.l. della metà  delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00, compensandole per l’altra metà , oltre accessori di legge.
Contributo unificato rifuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Flavia Risso, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Colagrande Giacinta Serlenga
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria