Professioni e mestieri – Master di giornalismo – Incompatibilità  con attività  lavorativa – Illegittimità  – Ragioni 

La disposizione regolamentare contenuta nell’art. 20 del Quadro degli indirizzi dell’Ordine Nazionale dei giornalisti, sul master in giornalismo – cnel, nel sancire l’incompatibilità  fra la frequenza del master  e l’attività  lavorativa  impone di fatto di scegliere fra lo studio e il lavoro, anzi preclude sempre, in contrasto frontale con i principi costituzionali in tema di accesso al lavoro e di trasparenza della p.A., l’ingresso  al corso di studi a chi, come il ricorrente, non avendo altri mezzi, proprio nel lavoro trova l’unica risorsa che gli consentirebbe di potervisi dedicare. 


Pubblicato il 05/07/2017
N. 00769/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01092/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1092 del 2015, proposto da: 
Davide Impicciatore, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Clemente, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Nicola Sante Caputo, in Bari, via Principe Amedeo n. 197; 

contro
Università  degli Studi di Bari, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso la quale è domiciliata in Bari, via Melo, n. 97; 
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio; 

nei confronti di
Luca Losito, Consiglio Nazionale dell’Ordine Giornalisti, Ordine dei Giornalisti della Puglia, non costituiti in giudizio; 
Maila Daniela Tritto, rappresentata e difesa dall’avvocato Leonardo Goffredo, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via A. Gimma, n. 34/A; 

per l’annullamento
– della nota prot. 40580/V/2 del 26.5.2015 dell’Università  degli Studi di Bari “Aldo Moro” comunicata a mezzo raccomandata A/R in data 03.6.2015 con cui l’Università  degli Studi ha deciso di escludere il ricorrente dal Master biennale di I livello in “Giornalismo”;
– ove occorra e nei limiti dell’interesse, della nota senza prot. del 27.7.2015 dell’Università  degli Studi “Aldo Moro”;
– ove occorra e nei limiti dell’interesse, della nota prot. 58277/III/5 del 6.8.2015 dell’Università  degli Studi “Aldo Moro”;
– del decreto n.3808 del 16.12.2014 approvato in data 26.3.2014 dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti;
– del D.R. n. 1368 dell’8.4.2015;
– ove occorra e nei limiti dell’interesse, della delibera di attivazione del master di I livello in Giornalismo per gli anni accademici 2014/2015 e 2015/2016 adottata dal Consiglio di dipartimento di Scienze della formazione nella seduta del 16.4.2014;
– ove occorra e nei limiti dell’interesse della nota del Comitato esecutivo del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, assunta al protocollo dell’Università  in data 10.7.2014 n. 49080;
– ove occorra e nei limiti dell’interesse della delibera del Senato Accademico nella seduta del 11.11.2014 che ha approvato l’istituzione e l’approvazione del Master;
– del D.R. n. 3809 del 16.12.2014;
– ove occorra e nei limiti dell’interesse, del D.R. n. 3246 del 30.10.2014;
– ove occorra e nei limiti dell’interesse dell’odierno ricorrente all’iscrizione del Regolamento dei Corsi di Master Universitari e Short Master dell’Università  degli Studi Bari “A. Moro” emanato con D.R 2488 del 17.07.2014 e nello specifico dell’art. 4;
– ove occorra e nei limiti dell’interesse, della verifica effettuata dal Comitato Esecutivo del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti nella riunione del 19.11.2014 che ha approvato il Bando di ammissione al Master;
– ove occorra e negli stretti limiti dell’interesse dell’odierno ricorrente all’iscrizione al Master de quo, in via incidentale, per l’annullamento e/o disapplicazione e/o invalidazione degli art. 20, comma 3 e 23 comma 3, del “Quadro di indirizzi per il riconoscimento, e regolamentazione e il controllo delle scuole di formazione al giornalismo” del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti approvato in data 26.3.2014 dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti;
– ove occorra e negli stretti limiti dell’interesse dell’odierno ricorrente all’iscrizione al Master de quo, in via incidentale, per l’annullamento e/o disapplicazione e/o invalidazione degli art. 20, comma 3 e 23 comma 3, del “Quadro di indirizzi per il riconoscimento, la regolamentazione e il controllo delle scuole di formazione al giornalismo” approvato in data 13.5.2015 dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti;
– ove occorra e negli stretti limiti dell’interesse dell’odierno ricorrente all’iscrizione al Master de quo, della nota prot. 03.08.2015 del Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti;
– di tutti gli altri atti presupposti e connessi, anche se non conosciuti, direttamente collegati e/o conseguenti ai provvedimenti impugnati.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Bari e di Maila Daniela Tritto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 maggio 2017 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, titolare all’epoca dei fatti di un rapporto di lavoro dipendente (addetto alla pulizia di vagoni ferroviari), impugna gli atti con i quali, superate le prove di ammissione al Master biennale di I livello in “Giornalismo” presso l’Università  di Bari, gli è stata negata l’iscrizione al corso, ai sensi dall’art. 20, comma 3 del  Quadro di indirizzi per il riconoscimento, la regolamentazione e il controllo delle Scuole di formazione al giornalismo dell’Ordine Nazionale dei giornalisti (CNOG), secondo il quale, durante biennio formativo, gli allievi non potranno avere contratti di lavoro, nè giornalistici nè di altro genere. 
Il ricorso è affidato a tre motivi.
1) Violazione degli articoli 1, comma 1, 2, 3, 4, comma 1, 34, comma 2, 35, comma 1, e 97 Cost. ” violazione degli articoli 1, 5, 6 e 9 della l. n. 53/2000 e del diritto alla formazione e alla formazione continua ” violazione ” violazione dell’art. 10 della legge 20.05.1970, n. 300 – violazione dell’art. 1 del regolamento dei master universitari di cui al d.r. 2488 del 18.7.2014 – violazione della lex specialis ” violazione del legittimo affidamento -eccesso di potere ” disparità  di trattamento ” sviamento di potere ” illogicità  manifesta ” contraddittorietà .
L’incompatibilità  della frequenza del master con qualsiasi attività  lavorativa – peraltro non menzionata nel bando per l’ammissione al corso – sarebbe contraria ai principi dell’ordinamento che promuovono l’accesso di tutti all’istruzione, in quanto, se appare giustificata, con riferimento all’attività  giornalistica, dalla necessità  di preservare la riservatezza delle informazioni sensibili cui gli allievi avrebbero accesso durante il corso, non lo sarebbe rispetto ad ogni altra attività  lavorativa.
2) Violazione degli articoli 1, comma 1, 2, 3, 4, comma 1, 34 e 35, comma 1 e 97 Cost. ” violazione dell’articoli 1, 5, 6 e 9 della l. n. 53/2000e del diritto alla formazione e alla formazione continua ” violazione ”violazione dell’art. 10 della legge 20.05.1970, n. 300 -violazione della lex specialis ” violazione del legittimo affidamento ” violazione dell’art. 6 del TUE ” violazione degli articoli 49, 50, 56, 101 e 293, comma 2, del TFUE ” violazione del principio di libera prestazione dei servizi ” violazione del principio di concorrenza ” violazione della libertà  di stabilimento ” violazione del principio di proporzionalità .
Negare in assoluto la possibilità  di svolgere attività  lavorative nel corso del periodo di praticantato giornalistico, così come consentire l’iscrizione al corso solo alla metà  degli studenti (art. 23, comma 3, del Quadro di indirizzi per il riconoscimento, la regolamentazione e il controllo delle Scuole di formazione al giornalismo approvato il 13.5.2015 dal Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti) che hanno superato le prove di ammissione, sarebbero in contrasto con i principi di proporzionalità , libertà  di stabilimento e concorrenzialità  stabiliti dall’ordinamento comunitario.
3) Violazione degli articoli 1, comma 1, 2, 3, 4, comma 1, 34 e 35, comma 1 e 97 Cost. – eccesso di potere ” disparità  di trattamento ” sviamento di potere ” illogicità  manifesta ” contradditorietà .
Il divieto sarebbe poi ingiustificato perchè gli iscritti al corso sono comunque tenuti alla frequenza di almeno 1’80% delle attività  formative (art. 9 del d.r. 3808 del 16.12.2014 di indizione del corso) previste e, in concreto, il ricorrente avrebbe programmato e comunicato all’Università  il suo impegno di lavoro in modo da renderlo compatibile con l’osservanza di detta prescrizione.
Resistono l’Università  e la controinteressata.
Il ricorso è fondato.
La disposizione regolamentare impugnata – art. 20 del Quadro degli indirizzi dell’Ordine Nazionale dei giornalisti, sul master in giornalismo – che vieta lo svolgimento di qualsiasi attività  lavorativa durante la frequenza del corso, è in contrasto con le norme costituzionali e di legge indicate nel primo motivo di ricorso, che invece promuovono l’elevazione culturale e professionale dei lavoratori.
Dette norme sono ispirate al principio secondo il quale l’attività  lavorativa non deve essere un fattore di esclusione dell’accesso all’istruzione e formazione, a meno che vi si opponga l’esigenza di tutela di un interesse di pari rilevanza, rimessa al legislatore ordinario che dovrà  operare il necessario bilanciamento, senza sacrificare alcuno degli interessi in concorso.
Nel caso in decisione è evidente che il citato art. 20 deve essere annullato e con esso gli atti che hanno negato al ricorrente l’iscrizione al master.
La disposizione nel sancire l’incompatibilità  fra la frequenza e l’attività  lavorativa – sebbene il raggiungimento degli obiettivi formativi sia preservato dall’obbligo (art. 9 del bando di ammissione al corso) di frequenza di almeno l’80% delle attività  programmate- impone di fatto di scegliere fra lo studio e il lavoro, anzi preclude sempre, in contrasto frontale con i richiamati principi, l’accesso al corso di studi a chi, come il ricorrente, non avendo altri mezzi, proprio nel lavoro trova l’unica risorsa che gli consentirebbe di potervisi dedicare. 
Pertanto, assorbite le altre questioni, il ricorso deve essere accolto.
Le spese sono poste a carico dell’Università  di Bari, mentre possono essere compensate nei confronti della controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Condanna l’Università  degli studi “Aldo Moro” di Bari al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in € 1.200,00, oltre accessori di legge.
Contributo unificato rifuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente
Flavia Risso, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Colagrande Giuseppina Adamo
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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