Giurisdizione – Revoca licenza distribuzione carburanti – Mancato pagamento canoni – Giurisdizione del G.O. – Ragioni  

Il ricorso amministrativo avverso la revoca della licenza per la distribuzione dei carburanti motivata sul punto della mancata corresponsione da parte dell’operatore economico dei canoni concessori, essendo in gioco l’accertamento della debenza del corrispettivo della concessione ed ai sensi dell’art. 133, co.1, lett. b) del c.p.a., è inammissibile per difetto di giurisdizione, considerando che la giurisdizione del G.O. non può essere negata anche in presenza della domanda di annullamento della revoca,  giacchè l’accertamento incidentale sulla decadenza del rapporto concessorio è inidoneo ex se a radicare la giurisdizione, la quale dipende dal petitum sostanziale cui corrisponde un pronunciamento con valore di giudicato.

Pubblicato il 16/06/2017
N. 00671/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00494/2017 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 494 del 2017, proposto da: 
Dilella Invest S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Vito Di Natale e Nicolangelo Lisco, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Bari, via Caldarola, n. 14; 

contro
Anas S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso la quale è domiciliata, in Bari, via Melo, n. 97; 
Murgia Sviluppo S.r.l., non costituita in giudizio; 

per l’annullamento
– della nota, recante numero di protocollo, CDG-0127345P, del 9.3.2017, con la quale l’Azienda ha revocato la “licenza di concessione di distribuzione carburanti” da realizzare sulla S.S. 100 di Gioia del Colle (Ba), km. 009 530, posizione destra, del 20.10.11, recante numero di protocollo, CBA-0034571-P, ed ha dato mandato al proprio Ufficio legale di procedere al recupero dei canoni dovuti e non versati dalla ricorrente.
– di qualunque altro atto ad esso presupposto e/o conseguente comunque connesso, ancorchè non conosciuto, ivi comprese, ove occorra:
– la nota, recante numero di protocollo, CBA-0008461-P, del 12.3.13, con la quale l’ANAS ha concesso il nulla osta alla variante al progetto di realizzazione dell’impianto di distribuzione dei carburanti del 20.10.11;
– la nota, recante numero di protocollo, CBA-0022780-P, del 9.8.16, con la quale l’Azienda ha disatteso le controdeduzioni della istante, invitandola al pagamento dei canoni di concessione entro dieci giorni dal ricevimento della stessa;
– la nota, recante numero di protocollo, CBA-0008496-P, del 24.3.16, con la quale l’ANAS ha dato comunicazione di avvio del procedimento di revoca della licenza n. BAAC077, recante numero di protocollo CBA-34571-P, del 20.10.11, invitando l’istante a far pervenire eventuali controdeduzioni entro dieci giorni dal ricevimento della nota medesima;
– la nota, recante numero di protocollo, CBA-0029851-P, del 18.9.14, nella parte in cui ha diffidato la ricorrente al pagamento degli importi dovuti;
– la nota, recante numero di protocollo, CBA-0023655-P, del 14.7.14, con la quale l’ANAS ha ribadito l’impossibilità  di procedere alla voltura della pratica BAC698V e, nel disconoscere la intervenuta decadenza della licenza, ha diffidato l’istante a provvedere al pagamento dei canoni di concessione già  scaduti entro dieci giorni dal ricevimento della nota medesima;
– la nota, recante numero di protocollo, CBA-0020535-P, del 17.06.14, con la quale l’ANAS ha disconosciuto la intervenuta decadenza della licenza ed ha diffidato l’istante a provvedere al pagamento dei canoni di concessione già  scaduti, entro dieci giorni dal ricevimento della nota medesima;
– la nota, recante numero di protocollo, CBA 0043995-P, del 19.12.13, con la quale l’ANAS, riscontrando precedente nota della ricorrente ha diffidato la stessa al pagamento del canone dovuto per l’impianto BAAC077, sulla S.S. 100;
– la nota, recante numero di protocollo, 0000010380, del 12.11.13, con la quale l’ANAS ha sollecitato il pagamento delle fatture scadute per un importo complessivo di € 34.658,29.
per l’accertamento e la declaratoria della intervenuta decadenza della istante dai benefici della licenza, recante numero di protocollo BAAC077, del 20.10.11, già  alla data del 18.4.12, ovvero alla data del 31.12.12 e della intervenuta decadenza della istante dai benefici della variante del 12.3.13;
per il risarcimento dei danni patiti e patendi dalla ricorrente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Anas S.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2017 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori, avv. Vito Di Natale e avv. dello Stato Lucrezia Principio;
Comunicata alle parti, in forma diretta ed esplicita, la possibilità  di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste e dato avviso, ex articolo 73, comma 3, del cod. proc. amm. che il Collegio rileva la questione della giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 del cod. proc. amm.;
 

– Ritenuto, stante l’integrità  del contraddittorio, di poter adottare sentenza in forma semplificata, non avendo le parti espresso riserva di ulteriori gravami;
– Premesso che si controverte in materia di concessione di suolo pubblico per la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti;
– Considerato che il petitum sostanziale della domanda non è l’annullamento dell’impugnata revoca della concessione, alla cui conservazione la concessionaria ricorrente chiaramente non ha interesse, come dimostra il fatto che l’utilità  effettivamente perseguita è l’accertamento che nulla debba versare a titolo di canoni in ragione del fatto che sarebbe già  decaduta anni addietro dalla titolarità  della concessione per morosità  e per non aver realizzato l’impianto nel termine convenuto di 180 giorni;
– Rilevato, pertanto, che al caso in esame debba applicarsi l’art. 133 c.p.a., comma 1, lett. b), che riconduce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi a oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità , canoni ed altri corrispettivi;
– Considerato, in generale, che restano attratte alla giurisdizione amministrativa esclusiva, le controversie, inerenti a particolari materie normativamente individuate, nelle quali si faccia questione dell’esercizio o del mancato esercizio di una funzione pubblica di ponderazione di interessi concorrenti, pubblici e privati, indipendentemente dalla natura della posizione giuridica soggettiva azionata;
– Atteso che, nel caso di specie, si controverte sul credito maturato dalla parte resistente nei confronti della ricorrente a titolo di canoni di concessione che esula, pertanto, dall’ambito della giurisdizione esclusiva a mente del richiamato art. 133 c.p.a., comma 1, lett. b);
– Rilevato, tuttavia, che tale domanda presuppone la cognizione della questione incidentale avente ad oggetto la decadenza ipso iure della “licenza di concessione” del suolo di sedime dell’impianto di distribuzione carburanti;
– Ritenuto che anche detta questione sia estranea all’ambito della giurisdizione esclusiva in materia di concessioni di beni pubblici, perchè l’accertamento incidentale sulla decadenza del rapporto concessorio è inidoneo ex se a radicare la giurisdizione, la quale dipende dal petitum sostanziale cui corrisponde un pronunciamento con valore di giudicato;
– Ritenuto di dover dichiarare, tutto ciò considerato, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, salva la possibilità  di riassumere il ricorso innanzi al competente giudice ordinario nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11, comma 2, del codice del processo amministrativo.
– Ritenuto che la natura processuale della pronuncia giustifichi la compensazione tra le parti delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente
Flavia Risso, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Colagrande Giuseppina Adamo
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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