1. Processo amministrativo – Giudizio sull’accesso – Impugnazione diniego – Sentenza – Motivazione differente da quella del diniego – Ammissibilità
2. Accesso – Attualità e concretezza dell’interesse – Interesse defensionale – Tutela della riservatezza dei terzi – Prevalenza – Condizioni – Fattispecie
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1. Il giudice dell’accesso può confermare il diniego di accesso anche con motivazioni differenti da quelle che hanno determinato l’Amministrazione resistente, trattandosi di un giudizio che verte sulla spettanza o no dell’accesso alla luce dei presupposto di legge per esercitarlo.
2. L’istanza di accesso deve essere motivata con riferimento all’interesse concreto e attuale dell’istante (nella specie il ricorrente ha richiesto il fascicolo scolastico di un’alunna costituente documentazione del processo civile risarcitorio intentato dai genitori nei confronti del medesimo ricorrente; in assenza della specificazione delle ragioni della richiesta, il TAR ha ritenuto di rigettare la domanda di accesso).
Pubblicato il 12/06/2017
N. 00627/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01152/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1152 del 2016, proposto da:
C. G., rappresentato e difeso dall’avvocato Sergio Casareale, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari, n. 6;
contro
Istituto Comprensivo “-OMISSIS-“, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97;
nei confronti di
-OMISSIS- -OMISSIS- non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del diniego di accesso agli atti di cui alla nota prot. -OMISSIS- del 30.08.2016, come da istanza inoltrata via pec il 24.8.2016;
nonchè per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente all’accesso, con emanazione dell’ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, comma 4, del c.p.a.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-“;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2017 la dott.ssa Cesira Casalanguida;
Uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 27.09.2016 e depositato il 10.10.2016, il sig. C.G.impugna il diniego alla sua istanza di accesso del 24.8.2016, opposto dal Dirigente scolastico, con la nota prot. -OMISSIS- del 30.08.2016.
2. – Lamenta la mancata ostensione dell’intero fascicolo scolastico di un’alunna, il cui genitore esercente la relativa potestà , lo ha citato innanzi al giudice civile, intentando un’azione risarcitoria nei suoi confronti, anche nell’interesse della minore.
Aggiunge che il Dirigente scolastico ha, dapprima, riscontrato positivamente la sua richiesta in data 26.08.2016 e, a distanza di soli 4 giorni, il 30.8.2016, ha opposto il diniego fondato, da un lato, sulla ritenuta inesistenza di un “interesse diretto concreto ed attuale all’operato della p.a. che ne evidenzi la correttezza delle procedure amministrative”, dall’altro, sulla necessità di tutelare “il diritto alla riservatezza dei dati personali e in ragione del diritto dei controinteressati”.
Deduce la violazione dell’art. 22 della L. 241/1990 e s.s.m.m.i.i., la contraddittorietà e illogicità del comportamento della p.a. e la violazione dei principi di imparzialità e trasparenza.
Richiama a fondamento delle censure le norme che disciplinano il diritto di accesso e la tutela della riservatezza, nella parte in cui prevedono che “non possono essere sottratti all’accesso i documenti, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente”.
3. – Si è costituito in giudizio l’Istituto Scolastico intimato il 5.11.2017, per resistere al ricorso.
6. – Alla Camera di Consiglio del 31.05.2017, sentite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. – Il ricorso è infondato.
7.1. – Preliminarmente, deve rammentarsi che il giudizio in materia di accesso, anche se rivolto avverso il provvedimento di diniego, è sostanzialmente finalizzato ad accertare la sussistenza o meno del titolo all’accesso nella particolare situazione dedotta in giudizio alla luce dei parametri normativi, indipendentemente dalla correttezza o meno delle ragioni addotte dall’Amministrazione per giustificare il diniego.
Infatti, il giudizio proposto, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., avverso il diniego ha per oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto medesimo, dovendo il giudice verificare la sussistenza dei presupposti dell’accesso e, all’esito della valutazione, arrivare anche a negarlo per motivi diversi da quelli indicati dal provvedimento amministrativo (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II 10 aprile 2013 n. 3641).
Ai sensi dell’art. 22 l. n. 241 del 1990, si intende per diritto di accesso il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi e si intendono per interessati tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. Ai sensi dell’art. 25, comma 2, l. n. 241 del 1990, inoltre, l’istanza di accesso deve essere motivata.
Ciò che compete all’amministrazione (e successivamente al giudice, in sede di sindacato sull’operato di questa), sulla base della motivazione della richiesta di accesso (art. 25, co. 2, l. n. 241/1990), è dunque la verifica dell’astratta inerenza del documento richiesto con la posizione soggettiva dell’istante e gli scopi che questi intende perseguire per il tramite dell’accesso.
Quanto alla questione di difesa della tutela della riservatezza, la normativa in materia di accesso agli atti, lungi dal rendere i controinteressati arbitri assoluti delle richieste che li riguardino, rimette sempre all’Amministrazione destinataria della richiesta di accesso il potere di valutare la fondatezza della richiesta stessa.
7.2. – Nel caso in esame, il Collegio ritiene dirimente quanto rilevato da condivisa giurisprudenza secondo cui “E’ vero d’altra parte che, in via generale, le necessità difensive – riconducibili ai principi tutelati dall’art. 24 della Costituzione – sono ritenute prioritarie rispetto alla riservatezza di soggetti terzi (cfr. in tal senso Cons. St., Ad Plen. 4.2.1997, n. 5) ed in tal senso il dettato normativo richiede che l’accesso sia garantito “comunque” a chi debba acquisire la conoscenza di determinati atti per la cura dei propri interessi giuridicamente protetti (art. 20, comma 7, L. n. 241/90 Cit.); la medesima norma tuttavia – come successivamente modificata tra il 2001 e il 2005 (art. 22 L. n. 45/01, art. 176, c. 1, D.Lgs. n. 196/03 e art. 16 L. n. 15/05) – specifica con molta chiarezza come non bastino esigenze di difesa genericamente enunciate per garantire l’accesso, dovendo quest’ultimo corrispondere ad una effettiva necessità di tutela di interessi che si assumano lesi ed ammettendosi solo nei limiti in cui sia “strettamente indispensabile” la conoscenza di documenti, contenenti “dati sensibili e giudiziari.” (Cons. Stato, sez. VI, sent. 4035 del 31.07.2013).
L’istanza di accesso del 24 agosto 2016, infatti, nel rappresentare la situazione nel cui alveo essa si colloca, non fornisce indicazioni su quale sia l’interesse concreto ed attuale del ricorrente ad ottenere dall’Istituto scolastico i documenti richiesti. Il ricorrente si è limitato a riferire della pendenza di un giudizio civile, instaurato dal genitore dell’alunna il cui fascicolo scolastico costituisce oggetto della richiesta di accesso, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno che lo vede convenuto.
Nulla si desume dall’istanza circa l’inerenza dei documenti richiesti all’interesse palesato dall’istante, come rilevato anche dalla difesa erariale. Ne consegue che le esigenze di difesa genericamente enunciate non sono sufficienti a fondare la richiesta di accesso.
Per le ragioni esposte ricorso deve essere respinto.
8. – Le spese di lite seguono le regole della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio nei confronti dell’amministrazione costituita, che si liquidano in complessivi euro 800,00 (ottocento/00), oltre IVA e CPA se dovuti, nonchè al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all’oscuramento delle generalità del minore -OMISSIS- -OMISSIS-, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato sulla sentenza o provvedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Gaudieri, Presidente
Viviana Lenzi, Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Cesira Casalanguida | Francesco Gaudieri | |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.