Commercio, industria, turismo  – Impianti pubblicitari – Fattispecie 

La circostanza per la quale il Comune abbia tollerato per diversi anni il mantenimento degli impianti pubblicitari, autorizzandoli, di volta in volta, in via provvisoria, nei confronti di un gestore dei suddetti impianti che era subentrato in via di fatto al gestore precedente –  nonostante che il subentro fosse stato negato dal Comune per debiti tributari contratti da quest’ultimo non onorati  (e che l’assenza dei presupposti per il subentro fosse ormai  riconosciuta con sentenza passata in giudicato) –  non  conferisce al nuovo gestore il diritto all’acquisizione dell’autorizzazione definitiva, se non previo pagamento del suddetto debito,  considerando che nelle autorizzazioni provvisorie v’era la clausola per la quale la stessa non costituiva sanatoria delle situazioni pregresse.

Pubblicato il 12/06/2017
N. 00628/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01489/2016 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1489 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Clear Channel Affitalia Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Monterisi, Francesco Monterisi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Bari, piazza Aldo Moro, n. 33; 

contro
Comune di Bari, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Rosa Cioffi, Augusto Farnelli, con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Bari, via Principe Amedeo, n. 26; 

per l’annullamento,
previa sospensiva,
della nota a firma della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari, prot. n. 224906/2016 del 03.10.2016, relativa alla richiesta di ricollocazione dell’impianto pubblicitario in Largo Don Francesco Ricci;
nonchè
della nota della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del 17.10.2016, prot. n. 239605/2016; della nota della Ripartizione Tributi del 07.04.2016, prot. n. 21736;
della nota della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del 17.10.216, prot. n. 239605/2016;
della nota della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del 18.11.2016, prot. n. 268426/2016 relativa alla richiesta di ricollocazione degli impianti di Via Caldarola e Viale Magna Grecia, nonchè
per l’annullamento
di tutti gli altri atti pregressi e preordinati, non conosciuti in quanto mai comunicati alla Clear Channel Affitalia S.r.l. e
per l’accertamento
del diritto e interesse della Clear Channel Affitalia S.r.l. ad ottenere il provvedimento di ricollocazione degli impianti pubblicitari di sua proprietà , già  autorizzati dall’Ente Comunale e rimossi su suo ordine per ragioni di pubblico interesse, e conseguente obbligo del Comune di Bari ad adottare il provvedimento richiesto;
Con motivi aggiunti depositati il 5 aprile 2017:
per l’annullamento
della nota della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del 17.03.2017 prot. n. 66359 relativa alla richiesta di ricollocazione degli impianti di Via Sparano;
nonchè
per l’annullamento
di tutti gli altri atti pregressi e preordinati, non conosciuti in quanto mai comunicati alla Clear Channel Affitalia S.r.l. e
per l’accertamento
del diritto e interesse della Clear Channel Affitalia S.r.l. ad ottenere il provvedimento di ricollocazione degli impianti pubblicitari di sua proprietà , già  autorizzati dall’Ente Comunale e rimossi su suo ordine per ragioni di pubblico interesse, e conseguente obbligo del Comune di Bari ad adottare il provvedimento richiesto.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 aprile 2017 la dott.ssa Cesira Casalanguida;
Uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso, notificato il 5.12.2016 e depositato il 21.12.2016, la Clear Channel Affitalia s.r.l. (di seguito anche solo “Clear Channel” o “Affitalia”) impugna la nota prot. 224906/2016 del 3.10.2016 con cui il Comune di Bari, in riscontro alla richiesta di reinstallazione degli impianti pubblicitari rimossi per consentire l’esecuzione dei lavori in Largo don Francesco Ricci, ha affermato che il rilascio del provvedimento autorizzatorio “potrà  avvenire soltanto previo nulla-osta alla ricollocazione della Ripartizione Tributi, in ordine alla regolarità  tributaria della società , nonchè della Ripartizione Patrimonio in merito all’utilizzo delle aree pubbliche interessate dalla ricollocazione”.
1.1. – Con il primo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 26 comma 23 del Regolamento di Pubblicità  approvato con Delibera C.C. n. 122/1999, vigente ratione temporis, e dell’art. 18 dell’attuale regolamento sulla Pubblicità  del Comune di Bari, approvato con delibera C.C. n. 4 del 17.01.2013.
La ricorrente eccepisce la prescrizione dei debiti (ex SACI) e, in ogni caso, l’infondatezza della relativa pretesa vantata. Rivendica per questo il diritto alla delocalizzazione degli impianti rimossi per ragioni di pubblico interesse.
1.2. – Con il secondo motivo censura il provvedimento per difetto di motivazione, illogicità  ed evidente sproporzione.
Contesta al Comune di non aver specificato in cosa consista la “condizione tributaria” pendente, nega in ogni caso di essere tenuta al pagamento di quanto preteso dall’ente.
1.3. – Con il terzo deduce, in subordine, l’insufficienza della motivazione nei termini sopra riferiti, per assenza di alcun specifico riferimento al caso concreto, lamenta la contraddittorietà  dell’azione amministrativa per aver ottenuto in passato dall’ente locale autorizzazioni alla ricollocazione senza alcuna opposizione o condizione apposta al rilascio.
2. – Il Comune di Bari si è costituito in giudizio con atto depositato il 29.12.2016 e con memoria del 5.01.2017 ha evidenziato che i titoli concessi originariamente alla Saci s.n.c. non sono mai stati volturati a favore di Clear Channel Affitalia s.r.l. (acquirente nel 1999 del ramo di azienda), atteso il mancato pagamento da parte di SACI del canone di concessione di occupazione del suolo pubblico dovuto ex art.44 Reg. Comunale approvato con Delibera 122/1999 e che la legittimità  di tale pretesa sarebbe stata definitivamente confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3442/2014, che ha confermato la sentenza di questo T.A.R. n. 848/2006.
Aggiunge che il supremo Consesso con sentenza n. 3142/2014, confermando la sentenza di questo T.A.R. n. 666/2006, avrebbe accertato la legittimità  del diniego di voltura, opposto dal Comune di Bari alla ricorrente ai sensi dell’art. 26 del suindicato Regolamento.
Da ultimo, evidenzia, che i titoli autorizzatori/concessori sarebbero scaduti, per decorrenza dei termini fissati dal Codice della Strada ex art. 27 comma 5.
3. – In data 5.01.2017 la ricorrente ha depositato copia del nulla osta all’utilizzo delle aree pubbliche interessate dalla ricollocazione della ripartizione Patrimonio, sostenendo che tale atto dimostri la legittimità  delle proprie pretese.
3.1. – Il Comune con memoria depositata il 27 marzo 2017 ha ulteriormente argomentato sull’infondatezza del ricorso.
3.2. – Con memoria del 6.04.2017, la ricorrente oltre a replicare alla difesa del Comune di Bari, ha chiesto la trattazione congiunta e la riunione con gli altri ricorsi pendenti presso questa Sezione del T.A.R. (R.G. 1033/2015 e 1542/2015) riguardanti la medesima vicenda.
Ha sostenuto nel merito che il Comune prima abbia concesso i provvedimenti autorizzativi di ricollocazione degli impianti e successivamente li abbia negati, unicamente in ragione della rivisitazione del Regolamento sulla Pubblicità .
Quanto al debito vantato dal Comune nei confronti della SACI, oltre all’eccezione di prescrizione, sostiene che il debito non ha ad oggetto nè l’imposta di pubblicità , nè il canone di locazione ma solo un canone di pubblicità  per installazione del mezzo pubblicitario. Contesta, per questo, che sia ad essa imputabile la violazione dell’art. 18 del Regolamento sulla Pubblicità .
4. – Con motivi aggiunti depositati il 12.04.2017 Clear Channel ha impugnato la nota prot. 66359 del 17.03.2017 con cui il Comune di Bari, in riscontro alla richiesta di reinstallazione degli impianti pubblicitari rimossi per consentire l’esecuzione dei lavori su Via Sparano, tra Piazza Moro e Piazza Umberto, ha affermato che il rilascio del provvedimento autorizzatorio “potrà  avvenire soltanto previo nulla-osta alla ricollocazione della Ripartizione Tributi, in ordine alla regolarità  tributaria della società , nonchè della Ripartizione Patrimonio in merito all’utilizzo delle aree pubbliche interessate dalla ricollocazione”.
4.1. – Con il primo motivo aggiunto la ricorrente ribadisce che il Comune non le ha mai contestato la legittimità  e titolarità  degli impianti ricevuti per effetto della cessione del ramo d’azienda da parte della SACI s.n.c. e le si è sempre rivolto quale titolare degli impianti in questione.
4.2. – Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 26 comma 23 Regolamento comunale sulla pubblicità , attuale art. 18. La ricorrente richiama quanto già  sostenuto nel secondo motivo del ricorso principale.
4.3. – Con il terzo motivo lamenta il difetto di motivazione.
5. – All’udienza pubblica del 27.04.2017, l’avvocato della civica amministrazione ha rinunciato dei termini a difesa ed ha accettato il contraddittorio sui motivi aggiunti. Ha, inoltre, chiesto la cancellazione, ai sensi dell’art. 89 c.p.c. di frasi considerate ingiuriose, contenute nella pagina 8, primo capoverso, della memoria del 6.4.2017 di parte ricorrente.
Successivamente, le parti hanno diffusamente ribadito le reciproche contrapposte posizioni e, all’esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, anche in merito alla sopra indicata richiesta di cancellazione.
6. – La questione oggetto di controversia riguarda la pretesa della ricorrente, in qualità  di società  che opera nel territorio del Comune di Bari nel campo della pubblicità  e delle pubbliche affissioni, di ricollocazione di impianti pubblicitari di sua proprietà  rimossi per l’esecuzione di opere ed interventi di interessi generali.
6.1. – Il contenzioso tra la società  ricorrente e il Comune di Bari non è oggetto solo del presente giudizio, ma anche di altri ricorsi (R.G. 1033/2015 e 1542/2015), rispetto ai quali la ricorrente ha presentato istanza di riunione, con la memoria del 6.04.2017.
Il Collegio osserva in proposito che gli atti impugnati con il ricorso in esame, come integrato da motivi aggiunti e quelli gravati con i precedenti ricorsi non sono identici e la trattazione del primo non è strettamente e completamente pregiudiziale a quella degli altri.
Rileva, inoltre, che tutti i menzionati ricorsi sono stati oggetto di trattazione nel merito all’udienza pubblica del 27.04.2017, tanto che la definizione contestuale di tutti i giudizi, seppur trattatati disgiuntamente, deve essere intesa, comunque, come satisfattiva delle esigenze di concentrazione e di economia dei processi.
7. – Nel merito, il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, è infondato.
Con le note impugnate (con ricorso principale, quella di riscontro alla richiesta di ricollocazione dell’impianto di Largo Don Francesco Ricci, mentre, con motivi aggiunti, quella riferita alla richiesta di ricollocazione dell’impianto di Via Sparano) il Comune di Bari subordina il nullaosta alla ricollocazione degli impianti pubblicitari oggetto di rimozione di proprietà  della Clear Channel al previo nulla osta della Ripartizione Tributi in ordine alla regolarità  tributaria (ex debito SACI).
La ricorrente ne contesta la legittimità  sostenendo di essere sempre stata considerata dall’ente nella piena legittimità  e titolarità  non solo degli impianti pubblicitari di cui chiede la ricollocazione, ma anche di tutti quelli che ha rilevato da SACI s.n.c.
7.1. – Ai fini di una più agevole comprensione della vicenda, il Collegio ritiene di dover richiamare alcuni dati ritenuti dirimenti ai fini della decisione, delineando il quadro unitario all’interno del quale si inserisce la controversia.
7.2 – Affitalia è divenuta proprietaria di circa n. 1344 impianti pubblicitari per effetto di contratto di cessione di ramo d’azienda del 30.12.1999 stipulato con la cedente SACI s.n.c.
Il Regolamento Comunale sull’imposta di Pubblicità , vigente nel Comune di Bari all’epoca dell’acquisto di Affitalia del ramo d’azienda da SACI s.n.c., è stato approvato con Delibera C.C. n. 122 del 30.03.1999. Con successiva delibera C.C. n. 73 del 14.06.2005 è stato approvato il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (PGIP) e il Regolamento sulla Pubblicità  e delle Pubbliche affissioni, la cui entrata in vigore è stata subordinata all’esecuzione del censimento dell’impiantistica pubblicitaria esistente e alla conseguente rimozione delle installazioni abusive.
Con Deliberazione C.C. n. 4 del 17.01.2013 è stato approvato il Regolamento di pubblicità  e si è provveduto ad una revisione del P.G.I.P. finalizzata alla realizzazione di un “Piano di riordino”, oggetto di un protocollo di intesa sottoscritto il 15.5.2009 da molti operatori pubblicitari, ivi compresa “Clear Channel”, la cui realizzazione, come riferito dal comune nella memoria del 27.03.2017, risulta tuttora in corso.
Non risulta che il Comune di Bari abbia mai autorizzato il subentro di Affitalia nelle autorizzazioni relative a tutti gli impianti pubblicitari già  di proprietà  della SACI, e ciò a causa di un debito esistente a carico di quest’ultima società , originaria intestataria delle autorizzazioni, sulla base di quanto disposto dall’art. 26, comma 23, del previgente Regolamento Comunale sull’imposta di pubblicità , approvato con delibera C.C. n. 122 del 30.3.1999, ai sensi del quale, l’Amministrazione Comunale acconsente al subentro dell’autorizzazione solo se, con riferimento al pagamento dell’imposta di pubblicità  o del corrispettivo, eventualmente dovuto per canone di locazione o concessione, non sussistano morosità  pregresse o il subentrante estingua interamente il debito.
7.3. – La questione della legittimità  di tale previsione, del diniego di volturazione e di quella di cui all’art. 44 del medesimo Regolamento n. 122/1999 nella parte in cui prevede un canone di concessione, in aggiunta all’imposta di pubblicità , sono state oggetto di precedenti pronunce di questo T.A.R. (sent. 663/2006 e 848/2006), confermate in appello dal Consiglio di Stato, Sezione V, con le sentenze rispettivamente n. 3149/2014 e 3442/2014.
Non si può, pertanto, prescindere da quanto statuito nelle richiamate pronunce, nè le questioni definite e coperte da giudicato possono essere messe nuovamente in discussione.
7.3.1. – Più specificamente, con la sentenza n. 3149/2014, il Consiglio di Stato ha ritenuto:
7.3.1.a) – ostativa alla volturazione l’esistenza di debiti sia a carico della SACI s.n.c., originaria intestataria delle autorizzazioni, nonchè anche a carico della Società  Affitalia (canone di concessione in relazione agli impianti pubblicitari installati su suolo pubblico), affermando che “l’Amministrazione non poteva ritenere gli impianti pubblicitari regolarmente autorizzati e fiscalmente in regola”;
7.3.1.b) – legittimo l’art. 26, comma 23, del Regolamento Comunale sull’imposta di pubblicità , approvato con delibera C.C. n. 122 del 30.3.1999 in quanto “rispondente ad un principio di autotutela civilistica e ad un principio di cautela pubblicistica che l’attesa di una sentenza definitiva in sede giudiziale sull’an e il quantum debeatur, come pretende l’appellante, comprometterebbe del tutto, vanificando non soltanto l’interesse finanziario dell’Amministrazione ad ottenere quanto dovuto, ma anche l’interesse pubblico al regolare adempimento degli obblighi a carico di coloro che sono concessionari di impianti pubblicitari installati su suolo pubblico, come nel caso di specie”.
7.3.2. – Con la successiva sentenza n. 3442/2014, il Consiglio di Stato si è occupato anche della disciplina applicabile alle attività  di pubblicità  e promozione effettuate con affissioni dirette e con impianti privati, affermando la “legittimità  della previsione di un canone di concessione, in aggiunta all’imposta di pubblicità  prevista, che ha diverso titolo e diverso presupposto e con l’ulteriore conseguenza che la deliberazione del Comune intimato n. 122 del 30.3.1999, pubblicata il 2.4.1999, con cui il consiglio comunale di Bari ha approvato il “Regolamento di applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità  e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni in esecuzione del d.lgs. n. 507 del 15.11.1993″, limitatamente all’art. 44, nella parte in cui prevede che per la pubblicità  effettuata su impianti installati su beni appartenenti al demanio comunale, gli interessati sono tenuti a corrispondere l’imposta sulla pubblicità  nonchè un canone di concessione, cumulo contestato con il presente appello, deve ritenersi legittima.
Nè può ritenersi, come invece prospetta l’appellante, che la mancanza di un formale atto di concessione impedisca la riscossione del relativo canone concessorio, atteso che tale canone ha la sua fonte e, quindi, il suo titolo giuridico, non nell’atto formale provvedimentale di concessione, bensì nell’effettivo utilizzo dello spazio demaniale, come si verifica nel caso di specie.”
7.4. – Ulteriori contenziosi, relativi al debito contestato dal Comune ad Affitalia, sono stati oggetto di pronunce della Commissione Tributaria, su alcune delle quali si è pronunciata la Cassazione che, con 3 sentenze del 2009, ha dichiarato il difetto di giurisdizione. I relativi giudizi sono stati riassunti innanzi al Tribunale di Bari, innanzi al quale risultano tuttora pendenti.
8. – Da tutto quanto sopra ricostruito si desume l’infondatezza delle pretese della ricorrente.
Le singole questioni riconducibile alla ricollocazione degli impianti per cui è causa si inserisce necessariamente all’interno del quadro delineato e non può prescindere da quanto già  acclarato dalle precedenti pronunce di questo T.A.R, come confermate dalle menzionate sentenze del Consiglio di Stato. Analogamente resta salvo anche il giudicato relativo agli altri contenziosi, laddove formatosi.
8.1. – Ne consegue il superamento delle censure avverso il richiamo alla pendenza della “condizione tributaria (ex debito SACI)”, non potendo ritenersi sussistente alcun diritto alla ricollocazione, che risulta inevitabilmente condizionato dalla questione della regolarità  delle autorizzazioni all’installazione degli impianti pubblicitari. Nè può ritenersi che la questione fosse ignota alla ricorrente prima dell’invio delle note impugnate, attese le recenti pronunce del giudice amministrativo e la pendenza del contenzioso riassunto innanzi al giudice ordinario. Tali elementi comportano ancora l’agevole superamento sia dell’eccezione di prescrizione del debito, che della sua inopponibilità  per l’asserita mancanza di certezza, liquidità  ed esigibilità  delle somme, non solo in quanto si tratta di questioni la cui definizione si inserisce eventualmente nell’ambito del giudizio pendente dinanzi al giudice ordinario, ma anche in quanto esse non sono comunque idonee, allo stato, ad inficiare il richiamo dell’amministrazione alla pendenza della condizione tributaria, che, come si è evidenziato, non può essere nè ignorata, nè negata dalla ricorrente.
8.2. – Il fatto poi che il Comune di Bari abbia negli anni tollerato il mantenimento degli impianti, pur in assenza della volturazione delle autorizzazioni in capo alla ricorrente, rilasciando anche autorizzazioni provvisorie, non rileva in quanto, come specificato espressamente dall’ente nell’atto di assenso, “il rilascio dell’autorizzazione non costituisce sanatoria rispetto alla mancanza di altre eventuali autorizzazioni, nullaosta o atti amministrativi di competenza del sindaco o di altre autorità  eventualmente necessari” (n. autorizzazione T/08/2009 dell’11.09.2009).
Analogamente il coinvolgimento della ricorrente, unitamente alle altre imprese operanti nel settore, nell’attività  di riordino degli impianti pubblicitari presenti sul territorio comunale non può essere inteso come superamento di ogni pretesa sui debiti pendenti da parte dell’ente, non risultando in atti, nè avendo nessuna delle parti in causa mai affermato che l’ente abbia mai riconosciuto la regolarità  dei rapporti con Affitalia.
8.3. – Nè la nota prot. 296245 della Ripartizione Patrimonio del 21.12.2016, avente d oggetto il nulla osta all’utilizzo delle aree pubbliche interessate dalla ricollocazione degli impianti pubblicitari in Largo Don Francesco Ricci può ritenersi sufficiente a dimostrare la fondatezza della pretesa della ricorrente, in quanto limitata all’ambito di competenza dell’ufficio, restando, invece, salva la specifica competenza della Ripartizione Tributi. La medesima Ripartizione Urbanistica, nella nota gravata, ha espressamente subordinato il rilascio dell’autorizzazione alla ricollocazione al preventivo parere favorevole di entrambi gli uffici, specificando l’ambito di competenza della Ripartizione Tributi in ordine alla regolarità  tributaria. Se ne desume agevolmente che il nulla osta dell’uno non può essere sufficiente a superare i rilievi ostativi dell’altro, attesi i diversi ambiti di competenza.
Del resto l’esistenza di ostacoli al rilascio della richiesta autorizzazione sono stati espressamente comunicati dalla Ripartizione Tributi, in riscontro alla richiesta della Ripartizione Urbanistica con nota del 7.4.2016.
8.4. – Le ulteriori censure circa la natura della pretesa del Comune e la legittimità  del diniego di volturazione sono già  state oggetto di trattazione nell’ambito dei giudizi svolti, in primo grado innanzi a questo T.A.R. e, in appello, innanzi al Consiglio di Stato, le cui statuizioni sono state sopra espressamente richiamate e, non possono, pertanto, essere nuovamente oggetto di trattazione in quanto coperte dal giudicato.
Sono, pertanto, inammissibili poichè replicano doglianze già  vagliate dal giudice amministrativo nei giudizio definiti con le sentenze Tar Puglia Bari nn. 663/2006 e 848/2006 e del Consiglio di Stato nn. 3149/2014 e 3442/2014.
9. – In conclusione, per tutto quanto esposto, il ricorso principale e i motivi aggiunti debbono essere respinto.
10. – Il Collegio deve, infine, esaminare la richiesta formulata dall’avvocato della civica amministrazione di cancellazione, ai sensi dell’art. 89 c.p.c. di frasi considerate ingiuriose, contenute nella pagina 8, della memoria del 6.4.2017 di parte ricorrente.
La richiesta di cancellazione non può essere accolta, posto che il tenore delle frasi, per quanto incisivo nel sollevare critiche al comportamento del Comune, non presenta un marcato intento offensivo nè tantomeno appare ingiurioso.
11. – La complessità  e la peculiarità  della vicenda inducono il Collegio a ritenere sussistenti i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Respinge la domanda di cancellazione ex art. 89 c.p.c.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Viviana Lenzi, Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Cesira Casalanguida Francesco Gaudieri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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