Contratti pubblici  – Gara – Bando  – Requisiti professionali di partecipazione ” Disponibilità  di mezzi – Interpretazione 

La previsione nel bando, ai fini dell’allegazione della capacità  tecnica professionale del fornitore, della disponibilità  di determinati beni strumentali, deve intendersi nel senso della disponibilità  giuridica non già  materiale, nel contemperamento dell’interesse del privato concorrente a non essere onerato di spese inutili prima dell’aggiudicazione con quello della committenza ad un’offerta seria ed affidabile (nella specie il contratto preliminare di compravendita dei due mezzi richiesti dal bando per l’esecuzione del servizio di scuola-bus è stato ritenuto fonte della disponibilità  giuridica, da parte del fornitore, degli stessi). 

Pubblicato il 08/06/2017
N. 00592/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00226/2016 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 226 del 2016, proposto da: 
Sassi Autotrasporti S.n.c. di Sassi Gennaro & C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Bruno, con domicilio eletto presso Alberto Bagnoli, in Bari, via Dante, 25;

contro
Comune di Spinazzola, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Federico D’Elicio Di Chio e Giorgia Franco, con domicilio eletto presso Luigi Aglieta, in Bari, via Generale Dalla Chiesa, 18/A;

nei confronti di
Noleggio da rimessa Bruno Sante, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Amendola, 166/5;

per l’annullamento
– della determinazione n. 270 del 31.12.2015 (Reg. Gen. n. 1081), a firma del Segretario Comunale e Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Spinazzola, avente ad oggetto “Servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria del Comune di Spinazzola per gli anni scolastici 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018. Aggiudicazione definitiva alla ditta Noleggio autobus di Bruno Sante da Spinazzola”, conosciuta in data 12.1.2016, unitamente a tutti gli atti, i verbali ed i provvedimenti ivi richiamati;
– di tutti gli altri atti meglio indicati in ricorso;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche non noto;
nonchè
per la declaratoria della nullità , della invalidità  e della inefficacia del contratto, ove stipulato;
e per la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’attribuzione della aggiudicazione, l’attribuzione del contratto o il subentro nel contratto di appalto, o per la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno per equivalente monetario del pregiudizio sofferto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Spinazzola e della ditta “Noleggio da rimessa Bruno Sante”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 aprile 2017 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 22.2.2016 e depositato in data 24.2.2016, la società  Sassi Autotrasporti s.n.c. adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere le pronunce di annullamento e di condanna meglio indicate in oggetto.
La ricorrente esponeva in fatto che, con determinazione n. 223 del 27.10.2015, il Comune di Spinazzola aveva indetto una gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria del Comune per gli anni scolastici 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 per il tramite di una procedura aperta ex art. 55 D.lgs. n. 163/2006, stabilendo come criterio di aggiudicazione quello del massimo ribasso sull’importo giornaliero a base d’asta, fissato in € 180,00 oltre IVA, ovvero in € 110.700,00, oltre IVA, per l’intero triennio.
In data 20.11.2015 si svolgeva la seduta pubblica di gara, nella quale si dava atto che entro il termine perentorio fissato dal bando di gara erano pervenute n. 3 offerte da parte delle ditte Sassi Autotrasporti, odierna ricorrente, Noleggio da rimessa Bruno Sante, attuale controinteressata, e Manierilines.
In detta seduta, si riscontravano nelle offerte i seguenti ribassi sul prezzo a base di gara: 53,20% per la ditta Noleggio da rimessa Bruno Sante, 43,55% per Sassi Autotrasporti e 6,67% per Manierilines.
In conseguenza di tali risultanze di gara, l’Amministrazione aggiudicava provvisoriamente la stessa alla ditta Noleggio da rimessa Bruno Sante.
Successivamente il Comune di Spinazzola provvedeva ad effettuare le verifiche circa la veridicità  ed esattezza di quanto dichiarato dall’aggiudicatario provvisorio, nonchè quelle relative alla congruità  dell’offerta economica.
All’esito delle dette verifiche, non sussistendo fatti ostativi, con determinazione n. 270 del 31.12.2015, l’Amministrazione procedeva all’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto in favore della ditta Noleggio da rimessa Bruno Sante.
Con il ricorso in esame, la società  Sassi Autotrasporti insorgeva avverso detti esiti di gara, impugnandoli al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensiva, del citato provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Con ordinanza n. 146/2016, l’istanza cautelare veniva respinta, rilevandosi con ampia motivazione l’insussistenza del presupposto del fumus boni iuris.
All’udienza pubblica del 28.4.2017, la causa era definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, non può essere accolto.
Con il gravame in esame, la ricorrente contesta l’illegittimità  del provvedimento n. 270 del 31.12.2015, con il quale il Comune di Spinazzola aggiudicava definitivamente il servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria del Comune stesso per il triennio 2015-2018 alla ditta Noleggio da rimessa Bruno Sante.
Più nel dettaglio, con il primo motivo di ricorso, la ricorrente ritiene la violazione della lex specialis di gara in merito al mancato possesso, in capo all’aggiudicataria, del requisito di cui al Disciplinare della “disponibilità  giuridica di un parco macchine per lo svolgimento del servizio, composto da almeno n. 2 scuolabus (compreso quello di scorta) rispondente ai requisiti di legge e con le caratteristiche specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto” (cfr. punto 6, pag. 3, disciplinare di gara e art. 8 del capitolato speciale, in atti).
Più precisamente, la ditta ricorrente lamenta il possesso da parte della controinteressata esclusivamente di un contratto preliminare di compravendita, asserendo che tale circostanza non permetta di ritenere integrato il requisito della “disponibilità  giuridica” del bene.
Sul punto, con ordinanza n. 146/2016, il Tribunale in epigrafe, nel respingere la richiesta di misura cautelare, già  osservava che “diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, la lex specialis di gara (pag. 3 del disciplinare; art. 8 del capitolato speciale) richiede la mera “disponibilità  giuridica” dei due mezzi (i.e. scuolabus) e non fa alcun riferimento al concetto di “proprietà ” degli stessi veicoli; che al momento della partecipazione l’aggiudicataria Impresa Noleggio da Rimessa Bruno Sante aveva attestato con il contratto preliminare del 10.11.2015 la disponibilità  dei due veicoli richiesti”.
Anche a prescindere dalla mancata impugnativa di detta ordinanza e a piena conferma della fondatezza di quanto già  evidenziato in sede cautelare, la giurisprudenza amministrativa ha già  avuto modo di affermare – in modo del tutto condivisibile – che se il bando richiede la “disponibilità ” di determinati mezzi, in assenza di ulteriori specificazioni, questa è da intendersi come disponibilità  giuridica e non materiale, in quanto è necessario contemperare l’interesse del privato a non essere onerato di spese che potrebbero rivelarsi inutili nell’ipotesi di mancata aggiudicazione, e l’interesse pubblico ad un’offerta seria ed affidabile (cfr. T.A.R. Puglia, Sede di Lecce, Sez. III, sent. n. 1134/2011).
Peraltro, a fronte di previsioni della legge di gara così univoche – quali quelle citate in ordinanza – non vi è spazio concettuale per dare riscontro alle tesi della ricorrente sul punto, nè sul piano giuridico formale – in quanto un contratto preliminare di compravendita di autoveicoli di per sè risulta integrare un requisito di oggettiva disponibilità  dei medesimi – nè sul piano degli esiti pratico applicativi cui le medesime tesi condurrebbero se fossero ritenute fondate, da questo punto di vista potendo portare solo ad una restrizione marcata del novero degli ipotetici partecipanti a gare di questa tipologia, in palese contrasto con il principio del favor partecipationis.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, perplessità , sviamento, ritenendo la mancata registrazione del detto contratto una carenza dei requisiti tecnici previsti; come già  questo Tribunale aveva evidenziato nella citata ordinanza cautelare, tale requisito non era imposto da alcuna prescrizione della lex specialis, che – anche ad una analisi di dettaglio – al suo interno nulla riporta sullo specifico punto in tesi ritenuto presente.
Pertanto, anche il secondo motivo dovrà  essere disatteso.
Infine, con la terza censura, parte ricorrente rileva una generale inaffidabilità  dell’offerta presentata dalla controinteressata.
Anche su tale ordine di argomentazioni, in sede cautelare, si è già  evidenziato la evidente genericità  della contestazione e l’omessa dimostrazione di qualunque suo fondamento in fatto.
Contrariamente a quanto evidenziato dal ricorrente, parte controinteressata ha dimostrato con i fatti di aver presentato un’offerta affidabile ed efficiente allorquando – aggiudicato il servizio in via definitiva in data 31.12.2015 ed avviato in via d’urgenza pochi giorni dopo in data 7.1.2016 – l’aggiudicataria si è vista costretta a fronteggiare una situazione di emergenza organizzativa, all’uopo procedendo all’acquisto di un nuovo scuolabus ed alla stipula, in data 4.1.2016, di un contratto di comodato d’uso avente ad oggetto un secondo veicolo.
Peraltro, entrambe le soluzioni sono state ritenute del tutto idonee rispetto alle esigenze di espletamento del servizio commesso e dato in appalto dal Comune di Spinazzola, non risultando esserci stati rilievi formali sul punto.
Effettivamente ed in ultima analisi, la soluzione adottata dall’aggiudicataria ha offerto un quid pluris al servizio (giungendo finanche alla fornitura di un mezzo nuovo) senza alcun aggravio di spesa per la Stazione Appaltante e senza in tal modo porre in essere alcuna alterazione nell’espletamento della prestazione.
Per tutte le considerazioni sopra evidenziate, il ricorso è dunque infondato nel merito e pertanto deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente Sassi Autotrasporti s.n.c. di Sassi Gennaro & C. al pagamento delle spese di lite in favore del resistente Comune di Spinazzola e della controinteressata Impresa Noleggio da rimessa Bruno Sante, liquidandole in euro 1.000,00 per ciascuna delle due parti, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alfredo Giuseppe Allegretta Angelo Scafuri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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