1. Espropriazione per pubblica utilità  – Annullamento giurisdizionale – Ottemperanza  – Discrezionalità  della p.A. – Contenuto 


2. Giudizio di ottemperanza – Poteri del commissario ad acta – Termine a provvedere – Natura – Reclamo – Effetti

1. Qualora la decisione sull’ottemperanza al giudicato di annullamento dell’espropriazione riservi all’Amministrazione la facoltà  della restituzione o dell’acquisizione sanante – in assenza dunque di un giudicato restitutorio –  in capo alla stessa,  nell’esercizio discrezionale della sua funzione attiva, deve essere sempre riconosciuto il potere di accedere all’acquisizione sanante, senza che vi sia spazio per il giudice dell’ottemperanza di sostituirsi ad essa.
 
2. La nomina e l’insediamento del commissario ad acta intervenute a seguito dell’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione del giudicato, rende  nullo ogni atto ad essa successivo compiuto dall’ente, in quanto all’atto dell’insediamento del commissario ad acta, si verifica un definitivo trasferimento dei poteri, restando precluso all’Amministrazione ogni margine di ulteriore intervento.

Pubblicato il 07/06/2017
N. 00585/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00170/2016 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 170 del 2016, proposto da:
Dirodi Maria Antonietta, Dirodi Vincenzo e Dirodi Antonio, rappresentati e difesi dagli avvocati Natale Clemente e Antonella Iacobellis, con domicilio eletto in Bari, via A. Manzoni, 169;

contro
Comune di Vieste, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Fusillo, domiciliato ex art. 25 cod. proc. amm. presso la Segreteria del T.A.R. Puglia – Bari in Bari, piazza Giuseppe Massari, 6;

nei confronti di
dr. Vivola Giuseppe – commissario ad acta non costituito in giudizio;

per l’annullamento
del provvedimento del commissario ad acta prot. n. 27987/2016 del 20/12/2016;
per la declaratoria della impossibilità  per il Comune di Vieste di accedere alla facoltà  di attivare il procedimento di acquisizione sanante di cui all’art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001 e della necessità  di adozione dei provvedimenti di legge affinchè si proceda alla restituzione dei terreni ai ricorrenti;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Vieste;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2017 per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
1. – Gli odierni reclamanti Dirodi Maria Antonietta, Dirodi Vincenzo e Dirodi Antonio, sono comproprietari ciascuno dei 3/15 di un terreno sito nel Comune di Vieste (distinto in catasto al foglio 12, particelle 2985, 2986, 374), interessato da una procedura espropriativa annullata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 39/2010.
Sulle aree illegittimamente espropriate il Comune di Vieste realizzava un plesso scolastico.
Con ricorso r.g. n. 226/2011 promosso dinanzi a questo T.A.R. i ricorrenti chiedevano la restituzione delle aree illegittimamente espropriate.
Tale giudizio veniva definito con la sentenza n. 647/2015 con la quale il T.A.R. Puglia, sede di Bari condannava “¦ il Comune di Vieste alla restituzione della quota parte dei terreni di proprietà  dei ricorrenti oggetto delle procedure di occupazione ed espropriazione per cui è causa, fatta salva l’eventuale attivazione del procedimento di cui all’art. 42 bis del DPR n. 327/2001.”.
Stante l’inerzia del Comune di Vieste, i ricorrenti promuovevano giudizio di ottemperanza della succitata sentenza dinanzi a questo Tribunale, che con la sentenza n. 852/2016 statuiva quanto segue:
«¦ Il Collegio ritiene che la regolamentazione dell’assetto di interessi tra le parti trovi la sua disciplina specifica nel giudicato contenuto nella sentenza T.A.R. sopra citata n. 647/2015, nella parte in cui ha disposto l’obbligo di restituzione concreta da parte del Comune a favore dei ricorrenti della quota parte dei terreni di loro proprietà , fatta salva l’eventuale attivazione del procedimento di cui all’art.42 bis del DPR n.327/2001.
L’amministrazione civica, sulla base di tale sentenza, aveva in sostanza due sole alternative: restituire i terreni ai titolari, demolendo quanto realizzato e disponendo la completa riduzione in pristino allo status quo ante; attivarsi per acquisire un legittimo titolo di acquisto dell’area da parte del suo legittimo proprietario (Cons. Stato, Sez. IV, 10 marzo 2014, n. 1105).
Rispetto a tale statuizione, allo stato, non risulta che l’amministrazione abbia ottemperato, nè adempiendo all’obbligo di restituzione, nè attivando il procedimento di cui all’art. 42-bis del DPR n. 327/2001.
Va in proposito rilevato che il potere di disporre l’acquisizione ex art. 42-bis, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, dell’area abusivamente occupata dall’amministrazione è espressione del più generale potere di amministrazione attiva che compete agli enti pubblici, cui il giudice amministrativo non può sostituirsi al di fuori dei casi di giurisdizione estesa al merito; la valutazione comparativa degli interessi in gioco e la conseguente decisione in ordine all’acquisizione o alla restituzione del bene costituisce quindi scelta riservata alla discrezionalità  dell’amministrazione (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 2014, n. 4696).
Sta dunque all’amministrazione valutare se disporre, in alternativa alla sua restituzione, l’acquisizione sanante alla mano pubblica del bene illecitamente occupato, alle condizioni e con le modalità  prescritte dall’art. 42-bis citato.
5 – Alla stregua di quanto sin qui illustrato, occorre conseguentemente ordinare al Comune di Vieste di determinarsi, nel termine di 90 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in forma amministrativa del presente provvedimento, procedendo:
a) alla restituzione della quota parte degli immobili agli odierni ricorrenti, in quanto proprietari, demolendo quanto realizzato e disponendo la completa riduzione in pristino allo status quo ante;
b) in alternativa, all’adozione di un legittimo titolo di acquisto dell’area, anche ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
6 – Decorso infruttuosamente tale termine, ai medesimi adempimenti provvederà , sostitutivamente, un Commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Foggia, con facoltà  di delega ad idoneo Funzionario della relativa struttura organizzativa, che vi provvederà , in luogo e a spese dell’amministrazione comunale intimata, nell’ulteriore termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione (a cura di parte ricorrente) dell’inottemperanza. ¦».
Tale sentenza veniva comunicata al Comune di Vieste a mezzo pec a cura della Segreteria del T.A.R. il 7 luglio 2016.
In data 22 agosto 2016 il Prefetto della Provincia di Foggia indicava il dr. Giuseppe Vivola, viceprefetto aggiunto, quale soggetto incaricato dello svolgimento delle funzioni di commissario ad acta per l’esecuzione della sentenza n. 647/2015.
Il 5 ottobre 2016 scadeva il termine di 90 giorni indicato nella sentenza n. 852/2016, entro il quale il Comune di Vieste avrebbe potuto provvedere all’acquisizione di un legittimo titolo d’acquisto delle aree, in alternativa alla restituzione delle stesse.
Decorso infruttuosamente tale termine, i ricorrenti con nota del 7.10.2016, comunicavano al commissario ad acta dr. Giuseppe Vivola l’inottemperanza del Comune di Vieste.
2. – Con il presente atto di reclamo ex art. 114 cod. proc. amm. Dirodi Maria Antonietta, Dirodi Vincenzo e Dirodi Antonio contestavano l’operato del Comune che poneva in essere atti di acquisizione (deliberazione consiliare di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001 n. 5 del 3.1.2017) dopo la scadenza del termine di 90 giorni di cui alla sentenza di ottemperanza n. 852/2016 e dopo l’insediamento del commissario ad acta; analogamente censuravano l’operato del commissario ad acta che dopo la scadenza dell’ulteriore termine di 90 giorni di cui alla citata sentenza adottava atti (tra cui la nota del 20.12.2016) finalizzati non già  alla restituzione delle aree illegittimamente espropriate, bensì affinchè il Comune di Vieste provvedesse ad attivare il procedimento di acquisizione dei terreni ex art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001.
Secondo la prospettazione dei Dirodi in presenza di un giudicato restitutorio che abbia come nel caso di specie disposto la restituzione del bene al proprietario, l’Amministrazione – in forza del principio di diritto di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 71 del 2015 ed alla decisione del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 2 del 9 febbraio 2016 – non può più emanare il provvedimento di acquisizione, dovendo provvedere l’Amministrazione comunale ovvero il commissario ad acta unicamente alla restituzione dei fondi.
3. – Si costituiva il Comune di Vieste, resistendo al gravame.
4. – Alla camera di consiglio del 31.5.2016 il reclamo passava in decisione.
5. – Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il reclamo meriti parziale accoglimento.
Va, infatti, dichiarata la nullità  (comunque rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 31, comma 4 cod. proc. amm.) della deliberazione consiliare n. 5 del 3.1.2017 in quanto adottata dopo l’insediamento del commissario ad acta, così come di ogni altro provvedimento (deliberazione n. 200 del 26.5.2017 di determinazione dell’indennizzo) adottato successivamente all’insediamento dell’ausiliario del giudice amministrativo.
Come evidenziato da Cons. Stato, Sez. IV, 22/03/2017, n. 1300 “Nel processo amministrativo, all’atto dell’insediamento del commissario ad acta, si verifica un definitivo trasferimento dei poteri, rimanendo precluso all’Amministrazione ogni margine di ulteriore intervento, con conseguente nullità  degli atti da essa compiuti oltre la relativa data.”.
Il commissario ad acta dovrà , pertanto, concludere il procedimento con la restituzione dei beni ovvero, in alternativa, con il provvedimento di esproprio in sanatoria, posto che il termine di 90 giorni fissato per il commissario dalla stessa sentenza di ottemperanza n. 852/2016 non può considerarsi perentorio (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 24 aprile 2007, n. 3674: “Il termine assegnato dal giudice al Commissario ad acta per provvedere ha natura ordinatoria, con la conseguenza che l’intervento tardivo dello stesso Commissario non avviene in carenza di potere.”).
Peraltro, l’emanazione del provvedimento di esproprio in sanatoria non può ritenersi preclusa al commissario ad acta, in considerazione del fatto che non si è formato alcun giudicato restitutorio ostativo – ai sensi di Corte cost. n. 71/2015 e di Ad. Plen. n. 2/2016 – alla adozione del provvedimento ex art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001 delle aree per cui è causa, in quanto la sentenza del T.A.R. Puglia, Bari n. 647/2015 risulta appellata (r.g. di appello n. 9276/2015).
Inoltre, sottolinea espressamente Ad. Plen. n. 2/2016:
«Il commissario ad acta può emanare il provvedimento di acquisizione coattiva previsto dall’articolo 42-bis d.P.R. 8 giugno 2011, n. 327 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità  -:
a) se nominato dal giudice amministrativo a mente degli artt. 34, comma 1, lett. e), e 114, comma, 4, lett. d), c.p.a., qualora tale adempimento sia stato previsto dal giudicato de quo agitur;
b) se nominato dal giudice amministrativo a mente dell’art. 117, comma 3, c.p.a., qualora l’amministrazione non abbia provveduto sull’istanza dell’interessato che abbia sollecitato l’esercizio del potere di cui al menzionato art. 42-bis.».
Nella fattispecie in esame tale adempimento (i.e. adozione del provvedimento di esproprio in sanatoria) è espressamente contemplato dalla sentenza di cognizione n. 647/2015 e dalla sentenza di ottemperanza n. 852/2016.
Pertanto, nulla osta a che sia lo stesso commissario ad acta ad adottare il provvedimento di esproprio in sanatoria, ovvero, alternativamente a provvedere alla restituzione dell’area per cui è causa.
Inoltre, dal tenore letterale della sentenza di ottemperanza n. 852/2016 si evince chiaramente che il commissario ad acta si debba sostituire “ai medesimi adempimenti” cui era tenuta l’Amministrazione comunale (restituzione dell’immobile, ovvero, in alternativa, acquisizione dell’area ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001).
6. – In conclusione, dalle argomentazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del reclamo nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, la declaratoria di nullità  degli atti posti in essere dal Comune di Vieste dopo l’insediamento del commissario ad acta e l’ordine rivolto allo stesso commissario ad acta di adottare i provvedimenti necessari a dare esecuzione alle sentenze n. 647/2015 e n. 852/2016.
7. – Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul reclamo, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara la nullità  degli atti adottati dal Comune di Vieste dopo l’insediamento del commissario ad acta e ordina allo stesso commissario di adottare i provvedimenti necessari a dare esecuzione alle sentenze n. 647/2015 e n. 852/2016.
Condanna il Comune di Vieste al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite liquidate in € 1.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Cocomile Francesco Gaudieri
 
 
 
 
 

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