Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti speciali – Avvalimento – Possibilità  di limitazione da parte della lex specialis – Esclusione

La facoltà  di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica facendo ricorso all’istituto dell’avvalimento è principio generale della normativa di settore e non può essere derogato dalla lex specialis nè dai successivi chiarimenti resi dalla Stazione appaltante. Questi ultimi, peraltro, non possono modificare le clausole di bando, introducendo divieti non contemplati.

Pubblicato il 25/05/2017
N. 00212/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00478/2017 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 478 del 2017, proposto da:

Oma Service Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Tommaso Romito, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, p.zza Luigi di Savoia n.5;

contro
A.M.T.A.B. S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Emmanuele Virgintino, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Dante n.87; 

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
del verbale del C.d.A. nr.98 del 28/02/2017, del bando, del disciplinare di gara, del capitolato speciale d’appalto e dei relativi allegati, nonchè dei chiarimenti resi e pubblicati sul sito aziendale della “procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione elettro-meccanica del parco autobus dell’AMTAB S.p.a.” – CIG 7018155CB5 per la durata di mesi 12 da aggiudicarsi con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto, ponendo a base d’asta la somma complessiva di € 400.000,00 oltre IVA; della nota prot. nr.7013 del 19/04/2017 SE con cui l’AMTAB S.p.a. riscontrava il preannuncio di ricorso avanzato dall’odierna esponente;
di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, consequenziale e/o conseguente, ancorchè non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’A.M.T.A.B. S.p.A.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2017 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 

Premesso:
che parte ricorrente ha dichiarato, in sede di discussione camerale, di aver presentato la propria offerta al fine di partecipare alla gara (e la circostanza è stata confermata dalla resistente), facendo ricorso all’istituto dell’avvalimento (senza specificare per quali requisiti tra quelli in contestazione);
che l’avvalimento non è espressamente vietato dalla lex specialis di gara; è principio generale della normativa di settore ed i chiarimenti forniti non possono modificare le clausole di bando, introducendo divieti non contemplati;
Rilevato che, allo stato, non essendo noto il contenuto dell’offerta e non essendo stata essa ancora valutata, la lesione prospettata è solo eventuale;
Ritenuto, quindi, che difetta il requisito del periculum;
Ritenuto, infine, che le spese derogano alla soccombenza in considerazione della novità , complessità  e particolarità  delle questioni in esame;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Desirèe Zonno Angelo Scafuri
 
 
 

IL SEGRETARIO