Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Obbligo per la p.A. di provvedere – Adozione del PUE – Sub procedimento assoggettabilità VAS – L.R. 4/2014
Sussiste l’obbligo per l’Amministrazione comunale di provvedere all’adozione del PUE (a seguito di istanza presentata dai proprietari di un comparto edificabile) qualora sia stato avviato dinanzi alla Regione il sub-procedimento di verifica dell’assoggettabilità a VAS ed il termine assegnato dalla legge a quest’ultima per la sua conclusione sia inutilmente spirato (nella specie, inoltre, il TAR ha rilevato che, quantunque il silenzio inadempimento regionale si fosse formato integralmente nel corso del 2013, allorchè era previsto che la verifica di VAS fosse svolta dalla stessa Regione, con la L.R. n. 4/2014 la competenza a provvedere è passata al Comune, con conseguente ordine del G.A. nei confronti di quest’ultimo di pronunziarsi anche sulla assoggettabilità a VAS del progetto in questione).
Pubblicato il 04/05/2017
N. 00478/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01016/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1016 del 2016, proposto da:
Carlo Barone, Ignazio Dragonetti, Domenico Dragonetti, Marina Elifani, Piera Rosa Elifani, Michele Ferreri, Angelo Manzi in proprio e Procuratore Nicola Manzi, Vincenzo Manzi, Mario Savona (22/01/1956), Mario Savona (07/05/1954), rappresentati e difesi dall’avvocato Giacomo Tarantini, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Francesco Paolo Di Modugno in Bari, via Maggiore Turitto n. 3;
contro
Comune di Trani;
per la declaratoria di illegittimità del silenzio (ex art. 117 c.p.a.) serbato dal Comune di Trani sull’istanza di adozione del P.U.E. presentato in data 22/1/13 nonchè per la condanna del Comune alla conclusione del procedimento con contestuale nomina di un Commissario ad acta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2017 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – I ricorrenti in epigrafe indicati hanno adito l’intestato Tribunale al fine di sentir dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Trani sull’istanza di adozione del PUE presentato il 22/01/2013 e il conseguente obbligo per l’A.C. di concludere il relativo procedimento, eventualmente a mezzo di un nominando Commissario ad acta.
1.1 – I ricorrenti espongono di essere proprietari di un comparto edificabile (CP/6) costituito dalla maglia Bs.Ad/14 in “zona B speciale alta densità ” e di avere presentato il 22/01/03 istanza per l’adozione di un PUE avente ad oggetto detto comparto, previa trasmissione al Comune dello Studio di Fattibilità e del Rapporto Ambientale Preliminare (atti, peraltro, pure sottoposti all’A.C. in sede di conferenza di servizi istruttoria, tenutasi in data 24/1/12).
Pervenuta al Comune l’istanza di adozione del PUE, l’ente ha provveduto in data 26/4/13 ad inoltrare la documentazione necessaria alla Regione Puglia, ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS. La Regione ha quindi interessato i SCMA (Soggetti Competenti in Materia Ambientale) e gli altri enti territoriali interessati, ricevendo i relativi pareri. All’esito di questa fase consultiva, i ricorrenti hanno, poi, inoltrato al Comune un’integrazione del rapporto ambientale per la verifica di assoggettabilità a VAS, passaggio dopo il quale l’iter procedimentale si è sostanzialmente arrestato.
2 – Il Comune di Trani non si è costituito in giudizio.
3 – Alla camera di consiglio del 27/4/2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4 – La domanda è fondata.
5 – La documentazione versata in atti comprova lo svolgimento dell’iter procedimentale come innanzi sinteticamente riferito.
5.1 – Ai sensi dell’art. 16 co. 3 L.R. 20/01 “il PUE è adottato dal Consiglio comunale entro novanta giorni dalla data di ricezione della proposta”.
5.2 – Tale termine è da ritenersi certamente sospeso per effetto dell’apertura del subprocedimento di verifica di cui si è innanzi dato conto, per il quale la Regione (ex art. 8 L.R. n. 44/12) ha a disposizione il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza da parte del Comune (che, nella fattispecie, risulta perfezionata in data 30/7/13 come da nota regionale all. 7).
àˆ evidente, quindi, che il termine che la legge assegna alla Regione è inutilmente spirato, non essendo sopravvenuto alcun provvedimento di assoggettamento/esclusione alla VAS da parte della Regione entro il 30/10/13 ovvero – al più tardi – entro il 3/12/13 (considerato che la richiesta del Comune risulta protocollata presso il competente Servizio regionale solo il successivo 3/9/13). Il tutto tenuto conto della circostanza che fin dal mese di novembre 2013 risulta conclusa la fase consultiva con l’acquisizione dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati coinvolti.
5.2.1 – Risulta, pertanto, l’inadempienza regionale già in epoca antecedente all’entrata in vigore (17.02.2014) della L.R. 4/14, il cui art. 4 comma 7 bis ha previsto il trasferimento delle competenze in materia di VAS in capo ai Comuni.
5.3 – Ai fini della decisione, va tuttavia considerato che le modifiche normative introdotte con la legge da ultimo richiamata determinano il radicamento dell’obbligo di provvedere sul sub-procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS unicamente in capo al Comune, secondo quanto ricavabile dal combinato disposto dei commi 3 e 7bis dell’art. 10, che si riportano:
“3. Ai comuni è delegato l’esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonchè per l’espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra.”;
7 bis. I procedimenti di cui al comma 3, avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale”.
5.4 – In considerazione delle superiori osservazioni, ritenuta l’illegittimità del comportamento amministrativo, non resta al Collegio che ingiungere al Comune di Trani di concludere il procedimento di adozione del PUE (previa definizione del sub-procedimento di assoggettabilità a VAS), mediante l’adozione di un provvedimento definitivo espresso, entro centoventi giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se successiva.
5.5 – In caso di inottemperanza, previa semplice istanza della parte ricorrente, il Tribunale provvederà alla nomina di un Commissario ad acta.
6 – Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, ordina al Comune di Trani di concludere il procedimento di adozione del PUE (previa definizione del sub-procedimento di assoggettabilità a VAS), mediante l’adozione di un provvedimento definitivo espresso, entro centoventi giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se successiva.
Condanna l’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori come per legge e C.U.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Gaudieri, Presidente
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Viviana Lenzi | Francesco Gaudieri | |
IL SEGRETARIO