1. Accesso documenti della pubblica amministrazione-Verifica in sede giurisdizionale dei presupposti dell’accesso – Possibilità  per il giudice di negarlo anche per motivi diversi da quelli indicati nel provvedimento
 

2. Accesso documenti della pubblica amministrazione-Verifica in sede giurisdizionale dei presupposti dell’accesso- Interesse- -Limiti intrinseci – Utilità  documento
 

3. Accesso documenti della pubblica amministrazione-Verifica in sede giurisdizionale dei presupposti dell’accesso -legittimazione – definizione – consistenza autonoma- Utilità  documentazione- Valutazione sussistenza controllo generalizzato
 

4. Accesso documenti della pubblica amministrazione-Verifica in sede giurisdizionale dei presupposti dell’accesso -Legittimazione – – consistenza autonoma- Utilità  documentazione- Valutazione sussistenza controllo generalizzato – Conseguenze 

.L’accesso è oggetto di un diritto soggettivo di cui il g.a. conosce in sede di giurisdizione esclusiva. Il giudizio ha per oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto di accesso, più che la verifica della sussistenza o meno dei vizi di legittimità  dell’atto amministrativo. Pertanto, sussistendone i presupposti,il giudice può ordinare l’esibizione dei documenti richiesti, in sostituzione dell’Amministrazione ordinandole un facere pubblicistico ex art. 116 comma 4, c.p.a.. Il giudice deve verificare se sussistono o meno i presupposti dell’accesso, potendo pertanto negarlo anche per motivi diversi da quelli indicati nel provvedimento amministrativo. 


2. Ai fini della sussistenza del presupposto legittimante per l’esercizio del diritto di accesso deve esistere un interesse giuridicamente rilevante e tutelato del soggetto che richiede l’accesso (non potendo identificarsi con il generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento della attività  amministrativa), nonchè un rapporto di strumentalità  tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l’ostensione da intendersi in senso ampio; la documentazione richiesta deve essere mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse. L’interesse all’accesso ai documenti va valutato in astratto, in assenza di valutazione in concreto della fondatezza o ammissibilità  della domanda giudiziale proponibile. 


3. àˆ consentito l’accoglimento di una istanza di accesso ex art 24 comma 7 della l. n. 241/1990, in presenza di una rigida “necessità ” e non mera “utilità ” del documento” oggetto della richiesta; e ciò tanto più nei casi in cui l’accesso sia esercitato non già  in relazione agli atti di un procedimento amministrativo di cui il richiedente è parte, ma in relazione agli atti di procedimenti amministrativi rispetto ai quali il richiedente è terzo. 


4. àˆ escluso l’accoglimento della richiesta di accesso ai documenti amministrativi ex l. 241/90 in presenza di fattispecie di mero controllo generalizzato dell’attività  amministrativa ovvero laddove i documenti richiesti non siano necessari per la difesa in giudizio ma solo utili per articolare una particolare censura.

Pubblicato il 03/05/2017
N. 00473/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00996/2016 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 996 del 2016, proposto da: 
-OMISSIS- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal dottor -OMISSIS- -OMISSIS-, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via -OMISSIS-; 

contro
Equitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Michela Nocco, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Sparano N. 27; 
Equitalia Sud S.p.A. non costituito in giudizio; 

nei confronti di
-OMISSIS- -OMISSIS-

per l’annullamento
del silenzio serbato sull’accesso ai documenti (ex art. 116 c.p.a.) inerenti atto di pignoramento crediti presso terzi
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Equitalia S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2017 il dott. Francesco Gaudieri e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in esame, la società  -OMISSIS- -OMISSIS-, nella qualità  di terzo pignorato da parte di Equitalia per il recupero di un credito vantato nei confronti di altro soggetto, nell’istanza esattamente individuato, previa ricostruzione, in punta di fatto, delle varie note intercorse con il Concessionario della riscossione, impugna il silenzio serbato da Equitalia sull’istanza di accesso, da ultimo presentata, agli atti della procedura esecutiva, chiedendone l’annullamento, asserendo che detta documentazione sarebbe necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa oltre che la richiesta di risarcimento danni.
2.- Si è costituita in giudizio per resistere l’intimata amministrazione chiedendo la reiezione della domanda perchè inammissibile ed infondata.
3.- Alla camera di consiglio del 27.4.2017, il Collegio si è riservata la decisione.
4.- Il ricorso è infondato.
Come più volte ha precisato anche questo Tribunale, la giurisprudenza in materia di accesso è ormai consolidata nel ritenere, in punta di diritto, che :
– l’accesso è oggetto di un diritto soggettivo di cui il giudice amministrativo conosce in sede di giurisdizione esclusiva;
– il giudizio ha per oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto di accesso, piuttosto che la verifica della sussistenza o meno di vizi di legittimità  dell’atto amministrativo. Infatti, il giudice può ordinare l’esibizione dei documenti richiesti, così sostituendosi all’amministrazione e ordinandole un facere pubblicistico, solo se ne sussistono i presupposti (art. 116, comma 4, Cod. proc. amm.). Il che implica che, al di là  degli specifici vizi e della specifica motivazione dell’atto amministrativo di diniego dell’accesso, il giudice deve verificare se sussistono o meno i presupposti dell’accesso, potendo pertanto negarlo anche per motivi diversi da quelli indicati dal provvedimento amministrativo [Cons. Stato, VI, 12 gennaio 2011, n. 117]. Sicchè il giudice può anche ravvisare motivi ostativi all’accesso diversi da quelli opposti dall’Amministrazione (ex multis Cons. St. Sez. VI 19 gennaio 2012 n. 201.
4.2.- Chiarito quanto sopra, gioverà  ricordare che la copiosa giurisprudenza in tema di diritto di accesso si è più volte pronunciata in ordine ai limiti intrinseci alla sindacabilità  delle ragioni poste a fondamento dell’accesso (Consiglio di Stato, sez. V, 10 gennaio 2007, n. 55), facendo presente “che l’interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l’accesso non solo non deve necessariamente consistere in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, dovendo solo essere giuridicamente tutelato purchè non si tratti del generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell’attività  amministrativa e che, accanto a tale interesse deve sussistere un rapporto di strumentalità  tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l’ostensione. Questo rapporto di strumentalità  deve però essere inteso in senso ampio, ossia in modo che la documentazione richiesta deve essere mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse. Pertanto, l’interesse all’accesso ai documenti deve essere considerato in astratto, escludendo che, con riferimento al caso specifico, possa esservi spazio per apprezzamenti in ordine alla fondatezza o ammissibilità  della domanda giudiziale proponibile. La legittimazione all’accesso non può dunque essere valutata facendo riferimento alla legittimazione della pretesa sostanziale sottostante, ma ha consistenza autonoma, indifferente allo scopo ultimo per cui viene esercitata.”.
4.3.- Trasponendo le riferite acquisizioni giurisprudenziali al caso di specie, deve convenirsi con la resistente amministrazione che nell’istanza di accesso agli atti di parte ricorrente non sia ravvisabile un interesse giuridicamente rilevante ed apprezzabile, personale e concreto, bensì piuttosto emulativo. Nè la ricorrente ha dimostrato l’interesse, genericamente dedotto, a conoscere la situazione debitoria del proprio creditore, che, nella vicenda in esame, deve ritenersi l’unico legittimato ad accedere agli atti che lo riguardano.
Come ha più volte chiarito il Consiglio di Stato, in materia di diritto di accesso, per l’applicazione del comma 7 dell’art. 24, l. n. 241-1990, occorre la dimostrazione di una rigida “necessità ” e non mera “utilità ” del documento” cui si chiede di accedere “tanto più nei casi in cui l’ accesso sia esercitato non già  in relazione agli atti di un procedimento amministrativo di cui il richiedente è parte, ma in relazione agli atti di procedimenti amministrativi rispetto ai quali il richiedente è terzo”, non configurandosi, di conseguenza, la posizione legittimante quando “i documenti richiesti non sono necessari per la difesa in giudizio ma solo utili per articolare la difesa in giudizio secondo una particolare modalità , ossia per articolare una particolare censura” (sezione VI, 22 novembre 2012, n. 5936 e 12 gennaio 2011, n. 117), configurandosi altrimenti la fattispecie del mero controllo generalizzato dell’attività  amministrativa precluso dall’art. 24, comma 3, della l. n. 241 del 1990.
Per tali considerazioni, il ricorso è infondato e, come tale, va respinto.
5.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento nei confronti della resistente Equitalia Servizi di Riscossione S.P.A. delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e controinteressato.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente, Estensore
Viviana Lenzi, Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Francesco Gaudieri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


In caso di diffusione omettere le generalità  e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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