1. Ambiente ed ecologia – Intervento – Autorizzazione unica ex art. 208 D.Lgs n. 152/2006 – Effetto di variante urbanistica – Strumento urbanistico esecutivo – Non necessario 

2. Ambiente ed ecologia – Intervento singolo – Autorizzazione unica ex art. 208 D.Lgs n. 152/2006 – Effetto di variante urbanistica – V.A.S. – Non necessaria

 
3. Ambiente ed ecologia – Intervento – Autorizzazione unica ex art. 208 D.Lgs n. 152/2006 – Pubblicazione al catasto rifiuti – Funzione statistica

1. L’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 D.Lgs n. 152/2006, consente di realizzare in via diretta l’intervento assentito, anche in un’area nella quale sia richiesto il previo strumento urbanistico di esecuzione, in quanto il comma 6 del succitato articolo, prevede che l’approvazione del progetto costituisca, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporti la dichiarazione di pubblica utilità , urgenza ed indifferibilità  dei lavori.

2. L’autorizzazione unica ex art. 208 D.Lgs n. 152/2006 avendo anche l’ effetto di variante particolare, riferita ad una singola opera, non necessita della V.A.S. in applicazione degli artt. 6, comma 12, D.Lgs n. 152/2006 e 3, comma 7 L.R. n. 44/2012 che hanno chiarito che in caso di modifiche della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante ai suddetti piani e programmi, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.

3. La pubblicazione dell’autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs n. 152/2006, al Catasto rifiuti ai sensi dell’art. 189 D.Lgs. 152/2006, non incide sulla validità  dell’atto nè ne condiziona l’efficacia, svolgendo tale pubblicazione funzioni statistiche.


Pubblicato il 02/05/2017
N. 00433/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01281/2015 REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1281 del 2015, proposto da: 
Daken s.r.l., Attivissimo s.r.l., Technoblend s.r.l., Domar s.r.l., Fiorentino s.r.l., Natuzzi s.p.a., Di Leo Pietro s.p.a., Svevia s.r.l., F.lli Cornacchia s.r.l., Takler s.r.l., Mec.Line s.r.l., Soluzioni Tessili s.r.l., Meridiana Agri s.r.l., Laminbord s.r.l., Bawer s.p.a., Keoma Italia s.r.l., rappresentate e difese dall’avvocato Saverio Profeta C.F. PRFSVR65H02A662Q, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Cognetti, 25; 

contro
Città  Metropolitana di Bari, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosa Dipierro C.F. DPRRSO56D59F923E e Monica Gallo, con domicilio eletto in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 29;
Comune di Altamura, rappresentato e difeso dall’avvocato Emilio Bonelli C.F. BNLMLE72L10G942U, con domicilio eletto in Bari presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, Bari, piazza Massari, 6;
Regione Puglia, Comune di Santeramo in Colle; 

nei confronti di
G.A.I.A. Gestione Ambientale Integrata Altamura s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Franco Gagliardi La Gala C.F. GGLFNC47T01L418S, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Abate Gimma, 94;
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Calculli C.F. CLCFNC57E11A662A, con domicilio eletto presso l’avv. Teresa Chiarelli in Bari, via N. De Giosa, 6; 

e con l’intervento di
ad adiuvandum: 
Comune di Matera, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrica Onorati C.F. NRTNCM57C53G712R, con domicilio eletto presso l’avv. Michele Di Donna in Bari, via Cognetti, 58;
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Calculli C.F. CLCFNC57E11A662A, con domicilio in Bari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, Bari, piazza Massari, 6; 

per l’annullamento
previa emissione di idonea misura cautelare,
– della determinazione dirigenziale n. 3653/2015 della Città  Metropolitana di Bari, recante l’integrazione della determinazione dirigenziale n. 983/2015;
– della determinazione dirigenziale n. 983/2015 della Città  Metropolitana di Bari, avente ad oggetto “Impianto di compostaggio ubicato in Agro di Altamura – c.da Jesce – Procedura di autorizzazione unica alla realizzazione ed esercizio. Autorizzazione agli scarichi idrici, Autorizzazione alle emissioni in atmosfera”;
– della determinazione dirigenziale n. 903/2012, recante parere di esclusione dalla procedura di verifica di assoggettabilità  a V.I.A.;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città  Metropolitana di Bari, del Comune di Altamura, di G.A.I.A. Gestione Ambientale Integrata Altamura s.r.l. e del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum del Comune di Matera;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio;
Uditi nell’udienza pubblica del giorno 8 marzo 2017 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Le società  ricorrenti, assumendo di avervi interesse in quanto titolari di attività  produttive ubicate nell’area interessata dall’intervento, a tutela della salute e benessere dei lavoratori degli stabilimenti, contestano la legittimità  dell’Autorizzazione Unica rilasciata in favore della società  G.A.I.A. s.r.l.  ex art. 208 D.lgs n. 152/2006, relativa alla realizzazione e gestione nel comune di Altamura – c.da Jesce – di un impianto per la produzione di compost da scarti selezionati nonchè del presupposto provvedimento di esclusione della procedura di verifica di assoggettabilità  a VIA (giusta determine della Città  Metropolitana di Bari nn. 983 del 27 febbraio 2015 e 3653 del 26 giugno 2015 e determina della ex Provincia di Bari n. 903 del 2 ottobre 2012).
2. A sostegno dell’impugnativa hanno dedotto sei articolati motivi di ricorso, prospettando vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili, afferenti sia al procedimento (sub I-III) che più segnatamente al contenuto dei provvedimenti di esclusione dalla procedura di V.I.A. (sub IV) ed autorizzatori (sub V-VI), come di seguito rubricati.
I) Violazione dell’art. 6 D.lgs n. 152/2006; eccesso di potere per travisamento dei presupposti in fatto ed in diritto. In estrema sintesi, secondo la tesi esposta, poichè il suolo oggetto di intervento ricade nella zona D1 del Comune di Altamura – in relazione alla quale, ai sensi dell’art. 18, comma 3 NTA, lo strumento di pianificazione si attua attraverso strumenti urbanistici di esecuzione (piani particolareggiati e lottizzazioni) – non sarebbe possibile procedere con l’intervento diretto, essendo necessaria la previa approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo, sicchè la società  G.A.I.A. avrebbe dovuto ottenere la previa variante puntuale al P.R.G. di Altamura.
Sotto altro concorrente profilo si lamenta la mancata sottoposizione dell’intervento alla procedura di V.A.S., in tesi necessaria ai sensi dell’art. 6, comma 2, D.lgs n. 152/2006; pertanto, l’Amministrazione avrebbe errato nel ritenere di sottoporre l’intervento per cui è causa esclusivamente alla verifica di assoggettabilità  a V.I.A..
II) Violazione dell’art. 6 D.lgs n. 152/2006; eccesso di potere per travisamento dei presupposti in fatto ed in diritto. Il menzionato intervento avrebbe dovuto essere sottoposto a V.I.A. obbligatoria e non a mera procedura di screening (come viceversa accaduto nel caso di specie), venendo in rilievo un progetto che può avere impatti significativi e negativi sull’ambiente ai sensi dell’art. 6, comma 5, D.lgs n. 152/2006; nonchè ai sensi del successivo comma 6, lett. a), dell’art. citato, essendo il progetto in questione ricompreso nell’Allegato III, lett. e): “impianto chimico integrato per la fabbricazione di fertilizzanti”.
III) Violazione all’art. 6 legge Regione Puglia n. 11/2001; eccesso di potere per travisamento dei presupposti in fatto ed in diritto. Secondo la prospettazione di parte ricorrente a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs n. 152/2006 tutti i criteri regionali relativi all’individuazione degli interventi assoggettati a V.I.A. difformi dalla disciplina statale, dovrebbero ritenersi implicitamente abrogati, non avendo la Regione potestà  legislativa in materia ambientale ed essendo quest’ultima di competenza statale esclusiva ex art. 117, comma 2, lett. s) Cost.; sicchè la legislazione regionale non avrebbe potuto disporre in modo difforme, pena la sua incostituzionalità .
In ogni caso, secondo parte ricorrente, l’Amministrazione avrebbe dovuto accertare che il progetto di che trattasi andava certamente sottoposto alla procedura di V.I.A. anche ai sensi della legge regionale n. 11/2001, rientrando l’intervento in esame (avente capacità  di 98 t/giorno) nella tipologia di cui al punto A.2.f dell’Allegato A della stessa legge regionale (impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità  superiore a 50 t/giorno).
Nel caso di specie, in tesi di parte ricorrente l’intervento veniva illegittimamente sottoposto dall’Amministrazione procedente a mero screening e successivamente escluso dalla procedura di V.I.A., sulla scorta di un impegno informale della società  G.A.I.A. di ridurre spontaneamente l’utilizzo dell’impianto al di sotto della soglia di 50 t/giorno.
IV) Violazione dell’Allegato V della Parte II del D.lgs n. 152/2006; eccesso di potere per difetto d’istruttoria e motivazione. Ai sensi dell’art. 20 D.lgs n. 152/2006 il procedimento di valutazione di assoggettabilità  a V.I.A. dell’intervento sarebbe stato condotto obliterando l’analisi delle tematiche e di tutti gli elementi relativi alle caratteristiche e alla localizzazione del progetto, che invece avrebbero dovuto essere esaminati ai sensi dell’Allegato V del decreto citato, nell’ambito di un’accurata istruttoria di cui occorreva anche dar conto con il provvedimento conclusivo del subprocedimento di screening. Al contrario, in tesi di parte ricorrente, il prefato provvedimento si limiterebbe ad un mero rinvio al parere del Comitato V.I.A., esprimendo solo un generico parere favorevole con prescrizioni in relazione all’intervento.
Si rimarca che l’impianto in questione, benchè ubicato all’interno del territorio del Comune di Altamura, riguarderebbe in realtà  ben tre Comuni (Altamura, Santeramo, Matera), sicchè l’Amministrazione avrebbe dovuto, in applicazione dei precitati criteri, valutare espressamente gli impatti dell’intervento con riferimento alle preesistenti attività , molte delle quali di produzione di alimenti. In direzione opposta, invece, lo studio presentato da G.A.I.A. sarebbe focalizzato sulla dimostrazione della lontananza del progetto dal centro abitato di Altamura, senza però considerare che lo stesso è posto in prossimità  delle aree industriali di altri Comuni e senza apprezzare l’impatto dell’impianto sulle colture di pregio esistenti in loco; peraltro omettendo di pubblicare l’avvio del procedimento di screening nell’albo pretorio del Comune di Matera, nonchè nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
V) Violazione dell’art. 18 N.T.A. del P.R.G. di Altamura. In via gradata, parte ricorrente evidenzia che i contestati provvedimenti sarebbero illegittimi anche per violazione dell’art. 18 N.T.A. del P.R.G. del Comune di Altamura, in ragione dell’assoluta incompatibilità  dell’impianto di compostaggio in questione con la destinazione urbanistica della zona D1, destinata all’insediamento di opifici artigianali e industriali, tra cui impianti di produzione agro-alimentare, con esclusione espressa delle attività  nocive di qualsiasi genere, quale quella proposta da G.A.I.A., che, di contro, avrebbe dovuto più correttamente essere collocato nella zona agricola E1, in quanto meno frequentata. 
VI) Violazione degli artt. 16 legge Regione Puglia n. 56/1980 e 11 legge Regione Puglia n. 20/2001; violazione all’art. 208 D.lgs n. 152/2006. In via ulteriormente gradata, i provvedimenti autorizzatori impugnati sarebbero illegittimi anche per violazione delle disposizioni poste a tutela della partecipazione procedimentale, risultando pubblicati mediante la mera affissione all’albo pretorio nel Comune di Altamura, rimarcandosi che nel caso di specie l’Amministrazione metropolitana di Bari non avrebbe osservato le forme di pubblicità  maggiori prescritte dall’art. 208 D.lgs n. 152/2006. In ogni caso l’intervento in esame, secondo le società  deducenti, comportando la variante puntuale al PRG di Altamura, avrebbe dovuto soggiacere alle forme di pubblicità  previste per le varianti dello strumento urbanistico generale di cui agli artt. 16 legge Regione Puglia n. 56/1980 e 11 legge Regione Puglia n. 20/2001.
3. Si sono costituiti per resistere al ricorso la Città  Metropolitana di Bari, il Comune di Altamura e G.A.I.A. Gestione Ambientale Integrata Altamura s.r.l., concludendo per la reiezione del gravame.
4. A sostegno del ricorso hanno proposto intervento ad adiuvandum il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera ed il Comune di Matera, articolando difese a sostegno delle censure già  proposte dalla società  ricorrente.
5. All’udienza dell’8 marzo 2017 la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso introduttivo debba essere respinto in quanto infondato, potendosi conseguentemente prescindere dalla disamina delle eccezioni preliminari di rito formulate dalle controparti, nonchè dal rilievo officioso di inammissibilità  dei motivi di gravame direttamente (ma intempestivamente) dedotti avverso la determina n. 983 del 27 febbraio 2015 (in particolare sub II-V) e solo in via derivata avverso la determina n. 3653 del 26 giugno 2015, atteso che se è vero che tale ultimo provvedimento autorizzatorio ha avuto anche l’effetto di variante procedimentale al P.R.G., consentendo la realizzabilità  diretta dell’intervento, per il resto esso risulta avere carattere meramente confermativo dell’originaria Autorizzazione Unica. 
7. Venendo al merito dei motivi di ricorso e seguendo la tassonomia delle società  deducenti, vanno esaminate dapprima le censure appuntate avverso asseriti vizi di natura procedimentale (sub I-III).
7.1 Quanto alla censura sub I), va evidenziato che l’autorizzazione di cui alla gravata determina n. 3653/2015 correttamente apporta espressa variante urbanistica – nella specie riferita alla “modalità  di intervento (intervento diretto, in sostituzione del previsto piano attuativo)” – al PRG del Comune di Altamura (cfr. dispositivo a pag. 3 della stessa determina), atteso che, ai sensi dell’art. 208, comma 6, D.lgs n. 152/2006 “L’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità , urgenza ed indifferibilità  dei lavori.”. 
7.1.1 In tal modo la determina n. 3653/2015 ha dunque reso compatibile l’intervento de quo con le disposizioni normative contenute nel P.R.G. del Comune di Altamura ed in particolare con l’art. 18, comma 3, delle N.T.A. a mente del quale lo strumento di pianificazione in tale zona D1 si attua attraverso strumenti urbanistici di esecuzione (piani particolareggiati e lottizzazioni) e con esclusione dell’intervento diretto.
7.1.2 In ciò l’Amministrazione metropolitana ha peraltro fornito corretta attuazione alla ordinanza cautelare n. 194/2015 resa dalla Sezione nel giudizio r.g. n. 266/2015, promosso dalla controinteressata G.A.I.A. volta a contestare il contenuto dell’originaria A.U. rilasciata con determinazione n. 983 del 27 febbraio 2015.
Detto provvedimento, infatti, pur autorizzando l’impianto, nulla aveva disposto in merito all’assentibilità  dell’opera sotto il profilo urbanistico, benchè necessitante per la sua concreta realizzazione di variante formale al P.R.G., costituente nella specie presupposto funzionale per il rilascio dell’autorizzazione unica (cfr. ex plurimis Cons. di Stato 16 settembre 2011, n. 5193). 
Gioverà  ribadire quanto già  sommariamente espresso da questo Tribunale con la precitata ordinanza che “¦nell’ottica di semplificazione procedimentale l’art. 208 consente, ove necessario, di apportare proprio a mezzo dell’autorizzazione unica, all’esito del procedimento conferenziale, tutte le variazioni agli strumenti urbanistici necessarie all’allocazione dell’impianto da autorizzare; sicchè rientra nell’ambito della discrezionalità  dell’amministrazione procedente valutare se il progetto sia o meno localizzabile nell’area individuata dal proponente, non costituendo le prescrizioni di piano un dato di per sè ostativo al rilascio dell’autorizzazione unica”; rimarcando che nel caso di specie “¦ l’Amministrazione procedente, nonostante la Conferenza dei Servizi fosse stata espressamente investita della problematica relativa all’assentibilità  dell’opera sotto il profilo urbanistico, anche con eventuale adozione della variante formale al P.R.G. ex art. 208 D.lgs. 152/2006 (variante necessaria per consentire la realizzazione dell’impianto, pur in mancanza dell’adozione del previsto piano attuativo), ha omesso di decidere nel merito della questione”; peraltro pur in assenza di preclusioni di sorta sotto il profilo della destinazione urbanistica dell’area interessata dal progetto (cfr. sul punto relazione del 31 maggio 2013 del Dirigente del III Settore Sviluppo e Governo del territorio – Servizio Ambiente del Comune di Altamura).
7.1.3 Non coglie nel segno nemmeno l’ulteriore doglianza relativa alla omessa attivazione della procedura di V.A.S..
Nel merito della questione problematica qui tratteggiata, va rilevato che l’esclusione dal ricorso alla predetta procedura risulta invero desumibile già  sotto il profilo dell’interpretazione sistematica della normativa invocata dalla stessa parte ricorrente, a partire dalla ratiodella V.A.S., che, come noto, è finalizzata alla soluzione da parte delle amministrazioni preposte alla redazione di piani e programmi di problemi connessi con gli impatti strategici, da valutarsi su più ampia scala geografica e nel loro complesso, onde consentire l’integrazione delle relative previsioni di piano con considerazioni specificamente ambientali.
E’ chiaro, dunque, che ove venga in rilievo, come nel caso di specie, una variante relativa alla localizzazione di una singola opera, la valutazione ambientale richiesta sarà  limitata alla verifica dell’entità  del suo impatto specifico rispetto al contesto circostante, da svolgersi nell’ambito dell’eventuale procedimento di V.I.A., senza implicare anche valutazioni di impatto strategico condotte invece su più ampia scala (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, 26 febbraio 2015, n. 975; Tar Toscana, 28 settembre 2016, n. 187).
Peraltro, per espressa previsione legislativa, le possibili interferenze tra aspetti pianificatori e progettuali che si verifichino in sede di approvazione di progetti comportanti varianti allo strumento urbanistico, non necessariamente conducono alla procedura di V.A.S.: invero, ai sensi dell’art. 6, comma 12, D.lgs n. 152/2006 [comma introdotto dall’articolo 2, comma 3, lettera g), del D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, e art. 3, comma 7 legge Regione Puglia n. 44/2012] “Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.”.
In tal senso converge anche una specifica disposizione regionale di analogo tenore (art. 3, comma 7 legge Regione Puglia n. 44/2012), per cui “Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di VIA, la VAS non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.”.
In conclusione, avendo l’autorizzazione unica ex art. 208 D.lgs n. 152/2006 di cui alla gravata determina n. 3653/2015 effetto di variante particolare, riferita ad una singola opera (ex art. 208, comma 6, D.lgs n. 152/2006), la V.A.S. – in applicazione degli artt. 6, comma 12, D.lgs n. 152/2006 e 3, comma 7 L.R. n. 44/2012 – non risultava necessaria.
7.2 Nemmeno può trovare condivisione la censura sub II) dell’atto introduttivo, dovendosi sul punto rilevare che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa delle società  deducenti al punto 52 del ricorso, l’impianto di compostaggio per cui è causa non costituisce un impianto chimico ai sensi dell’Allegato III, lett. e) del D.lgs n. 152/2006 (impianti soggetti a V.I.A. obbligatoria).
7.2.1 Trattasi più correttamente di impianto di trattamento rifiuti (cfr. pag. 2 della censurata determina provinciale n. 903/2012 di esclusione dalla procedura di V.I.A.) mediante operazione di cui al codice attività  di recupero R3 (riciclo/recupero delle sostanze organiche … operazioni di compostaggio) del codice dell’ambiente (tra cui le attività  di recupero rifiuti inquadrate nell’Allegato IV “progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità “, punto 7, “Progetti di infrastrutture, comma z.b) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità  complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152”, e propriamente mediante operazione R3 di compostaggio.
Si tratta di un processo di trattamento rifiuti di tipo meccanico-biologico in relazione al quale, pertanto, non viene in rilievo un impianto chimico di cui all’Allegato III, lett. e) del D.lgs n. 152/2006 [“impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità  produttive funzionalmente connesse tra di loro per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti)”].
Sia sotto il profilo del suo inquadramento nel codice dell’ambiente, che dal punto di vista della tecnica e della scienza, il processo di compostaggio non è un processo chimico, ma biologico, ossia un processo naturale ad opera di microrganismi aerobi ricondotto in forma accelerata, per la produzione di un ammendante per agricoltura, un concime biologico naturale quindi, senza nessuna aggiunta o manipolazione di composti chimici, e senza eseguire operazioni chimiche tra composti (completamente diverso da un fertilizzate chimico prodotto artificialmente mediante il miscuglio, reazione e trasformazione di sostanze chimiche).
L’impianto di compostaggio è, quindi, un “impianto di recupero rifiuti” con trattamento meccanico-biologico, ma non è un impianto chimico.
Con riferimento ad interventi analoghi (“impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità  complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152″, e propriamente mediante operazione R3 di compostaggio”) la legislazione statale (i.e. Allegato IV, punto 7, lett. zb del D.lgs n. 152/2006), superato il diverso limite quantitativo delle 10 t/giorno, prevede la mera sottoposizione alla verifica di assoggettabilità  a V.I.A..
7.2.2 Pertanto, trattandosi nel caso di specie di impianto ex Allegato IV del D.lgs n. 152/2006 (sottoposto in forza della disciplina nazionale alla verifica di assoggettabilità  a V.I.A.), e non già  di impianto chimico ex Allegato III (soggetto a V.I.A. obbligatoria) correttamente, a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs n. 4/2008, è stata avviata la procedura di “verifica di assoggettabilità  a V.I.A.” di cui all’art. 20 D.lgs n. 152/2006, e parimenti correttamente è stato concluso dalla ex Provincia di Bari che (nel verificare la compatibilità  ambientale del progetto unitamente a tutti gli accorgimenti progettuali e i dispositivi di protezione ambientale) lo ha escluso dalla procedura di V.I.A. con la determina n. 903/2012.
Peraltro, che non si tratti di un impianto di smaltimento e recupero rifiuti è ammesso al successivo punto 60 dell’atto introduttivo, essendo il progetto per cui è causa ricondotto da parte ricorrente alla tipologia di cui al punto A.2.f dell’Elenco A.2 dell’Allegato A) della legge Regione Puglia n. 11/2001 (“A.2.f) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, ¦”).
7.3 Con riferimento alla censura sub III), va rilevato quanto segue.
Le ricorrenti sostengono che l’intervento autorizzato avrebbe dovuto essere sottoposto a V.I.A. obbligatoria anche in forza della normativa regionale, in quanto riconducibile, come appena accennato, alla casistica di cui all’Allegato A, Elenco A.2 della L.R. n. 11/2001 (in particolare punto A.2.f: “impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità  superiore a 50 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all’Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, e all’Allegato C, lettere da R1 a R9 del d. lgs. 22/1997”), la cui omissione determinerebbe l’illegittimità  del contestato provvedimento provinciale n. 903/2012.
Il motivo non coglie nel segno.
Nel caso di specie è incontestata la circostanza per cui l’originaria capacità  dell’impianto della società  controinteressata – pari a 98 t/giorno (per la quale sarebbe stata necessaria la V.I.A. obbligatoria ai sensi della disposizione regionale, superando il limite di 50 t/giorno) – è stata successivamente ridotta da a 45,2 t/giorno (cfr. altresì relazione, prodotta da G.A.I.A., sulla capacità  produttiva del giugno 2012 – pag. 6), così rimanendo comunque al di sotto del limite “regionale” delle 50 t/giorno con riferimento al rifiuto R3.
Si deve pertanto escludere l’operatività  in concreto della norma regionale che impone la V.I.A. obbligatoria, dovendosi all’uopo avere riguardo alla capacità  specifica oggetto della conclusiva richiesta autorizzatoria, nel caso in esame opportunamente supportata da una decisiva integrazione progettuale (cfr. Elaborato D/II integrazione – Relazione Capacità  produttiva) che ha previsto più restrittivi parametri di calcolo del processo di trattamento dei rifiuti, così conformando in senso riduttivo/migliorativo la capacità  massima di recupero dell’impianto.
E’ quindi conforme a legge, sotto l’esaminato profilo, la determina provinciale n. 903/2012 con cui a seguito della verifica di assoggettabilità  a V.I.A. si è deciso di escludere dalla procedura di V.I.A. l’impianto proposto dalla ditta G.A.I.A. subordinatamente all’osservanza del limite di 45,2 t/die.
In sostanza, il mancato superamento del limite quantitativo “regionale” di 50 t/ die ha consentito alla Amministrazione di non dover sottoporre a V.I.A. obbligatoria l’intervento in esame (non operando in concreto la disposizione regionale), rimanendo sottoposto – in base alla norma statale (Allegato IV) – soltanto alla verifica di assoggettabilità  a V.I.A..
8. E’ dunque possibile procedere all’esame della censura  sub 4), con cui si stigmatizza la determina di esclusione dalla procedura di V.I.A. (n. 903 del 2.10.2012) sia sotto il profilo dell’inadeguatezza dell’attività  istruttoria ad essa sottesa che per l’omessa attivazione delle necessarie forme di pubblicità , volte a consentire la partecipazione procedimentale dei soggetti potenzialmente pregiudicati dall’intervento.
8.1 Sotto il primo aspetto evidenziato, va precisato che il contestato provvedimento, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, si basa su un’accurata attività  istruttoria, durata circa tre anni, che per quanto sinteticamente recepita nella sua parte motiva, emerge in tutta evidenza dall’esame dei pareri del Comitato V.I.A., espressi in stretta correlazione con la documentazione prodotta dalla società  controinteressata, cui il provvedimento in questione fa rinvio.
8.1.1 Dall’esame dei predetti atti, emerge come l’Amministrazione provinciale abbia certamente tenuto conto dei criteri indicati nell’allegato V del D.lgs. 3 aprile 2006, alla cui stregua va condotta la verifica di assoggettabilità  a V.I.A., come peraltro puntualmente ed approfonditamente indagati nello studio redatto dalla società  controinteressata (oltre che dalla documentazione tecnica e grafica a corredo) con riferimento ai tutti i fattori territoriali e ambientali su cui l’intervento – per come delimitato a nord dalla vista dell’abitato di Altamura, a sud da quello della città  di Matera ed a sud-est dal complesso industriale Jesce (tutti distanti più di 5 Km dal sito) – è destinato ad incidere. Ciò alla luce sia delle innovative caratteristiche progettuali dell’impianto di compostaggio, realizzato con un sistema chiuso di confinamento fisico e tecnologico di tutte le lavorazioni, che della sua peculiare localizzazione (cfr. lo studio preliminare ambientale, in atti, da pag. 64 a pag. 131 ed in particolare pagg. 78 e 92).
Il provvedimento, infatti, recependo i pareri dei competenti Comitati Tecnici provinciali, tiene conto di tutte le informazioni utili all’identificazione del tipo di progetto, procedendo al suo preciso inquadramento territoriale, anche in riferimento alle aree naturali e ai beni del paesaggio, descrivendolo dettagliatamente e correlandolo, inoltre, al quadro ambientale di riferimento relativamente alle componenti, quali atmosfera, acque, suolo e sottosuolo, vegetazione e fauna, ecc..
Dalla motivazione del provvedimento emerge che gli impatti positivi – derivanti dalla realizzazione del progetto quale attività  di recupero rifiuti per la cui tipologia il territorio è totalmente sprovvisto, nonchè necessario al fine di attuare gli obiettivi di salvaguardia ambientale dettati dal codice dell’ambiente – risultano di gran lunga superiori all’unico impatto degno di significativa evidenza correlato a tale tipologia di impianti, ovvero quello delle emissioni odorigene in atmosfera; emissioni peraltro, confinate, in base allo studio preliminare, entro un raggio di azione inizialmente stimato in misura non superiore a 500 m., poi evidentemente sensibilmente diminuito per effetto sia della riduzione della capacità  produttiva dell’impianto a meno di 50 t/die che della fissazione da parte dell’A.U. di limiti stringenti per le emissioni, contenute entro valori notevolmente inferiori (anche di un decimo) rispetto a quelli prefissati normativamente, in modo tale da non generare nessun tipo di inquinamento e/o alterazione significativa della qualità  ambientale.
8.1.2 Va peraltro considerato, così come opportunamente evidenziato dalla difesa della controinteressata e dalla documentazione in atti, che l’impianto è localizzato in un’area industriale per le grandi industrie, tipo “D”, avente un’estensione di circa 10.000.000 mq, condizione questa di “preferenza” dettata sia a livello comunitario, poi nazionale ed infine regionale nonchè condizione vincolante per la localizzazione di tale tipologia di impianti a mente del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, proprio al fine di ridurre sensibilmente eventuali impatti negativi.
Inoltre risulta incontestato che l’area di intorno al progettato impianto G.A.I.A., per un raggio di 1 Km è tutta area industriale, nel raggio di 500 metri nessuna attività  sensibile è presente, il più vicino edificio è posto a circa 200 metri (industria metallurgica Ferrosud-Breda-Ferrosud” e un deposito di estintori esausti “Gielle” che nulla hanno contestato alla ditta G.A.I.A. non essendo tra le ricorrenti), così come nessuna industria atta alla produzione di prodotti alimentari è presente in tale raggio di indagine, essendo la più vicina industria di alimentari posta ad oltre 1.5 km dall’impianto de quo. 
8.1.3 Peraltro, pur tralasciando la circostanza che non risulta provata l’asserita presenza di colture di origine protetta nei pressi dell’area di intervento (come detto entro il raggio di circa 1 km sono presenti aree urbanisticamente tipizzate come industriali), nemmeno le ricorrenti hanno precisato in che termini un impianto finalizzato alla produzione di ammendate “compost” per agricoltura biologica sia in grado di incidere sulle colture agricole, anche considerato che lo studio preliminare ha dato atto della presenza nell’area vasta di colture essenzialmente a grano duro praticate a livello estensivo meccanizzato, in relazione alle quali tuttavia non risultano emerse significative evidenze negative in conseguenza dell’intervento.
8.1.4 La ditta G.A.I.A. ha, altresì, effettuato un’analisi di Valutazione dei Rischi dei Lavoratori, giusta gli atti di progetto (cfr. l’elencazione contenuta nella determina impugnata dalle ricorrenti e versate in giudizio DD 983/2015), vagliata positivamente sia da ARPA Puglia che dall’Azienda Sanitaria Locale.
8.2 Nemmeno meritano condivisione le censure di illegittimità  dei provvedimenti autorizzatori in ragione della dedotta mancata partecipazione del confinante Comune di Matera al procedimento e alla mancata pubblicazione dell’avviso del procedimento all’albo pretorio del Comune di Matera. Al di là  della circostanza che tali oneri nel caso di specie non erano imposti da alcuna specifica norma (lo stesso D.M. 20 marzo 2015, pubblicato in G.U. in data 11 aprile 2015 ed entrato in vigore il 26 aprile 2015, invocato da parte ricorrente è intervenuto allorquando risultava da tempo concluso il procedimento di screening e l’autorizzazione a realizzare l’impianto, n. 983 del 27 febbraio 2015, era stata comunque già  rilasciata) non si è ben chiarito come un impianto, localizzato nel territorio del solo Comune di Altamura e per quanto esposto avente un ridotto impatto in termini di emissioni sull’ambiente esterno possa avere effetti pregiudizievoli sul Comune confinante, tali da imporne comunque la partecipazione procedimentale.
Del resto, lo stesso art. 20 del T.U. n. 152/06 rubricato “verifica di assoggettabilità  a V.I.A.” dispone che copia del progetto deve essere depositato presso il Comune in cui è localizzato l’impianto (nel caso di specie il Comune di Altamura), stabilendo come unica e sufficiente forma di pubblicità  dell’avvio del procedimento unicamente la pubblicazione di un sintetico avviso sul sito web dell’autorità  competente, sicchè la forma di pubblicità  ulteriore realizzata con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sull’Albo Pretorio del Comune di Altamura da parte della controinteressata ha costituito un’ulteriore forma di garanzia di informazione. 
9. Le superiori considerazioni (in particolare espresse al precedente punto 8.1.2) consentono di superare anche il profilo dedotto con motivo sub V) con cui si è asserita l’incompatibilità  a monte del progetto con la destinazione urbanistica dell’area, in ragione dell’indimostrata qualificazione da parte delle ricorrenti, dell’impianto de quo come “industria nociva”; tanto più alla luce del parere di compatibilità  urbanistica rilasciato dallo stesso Comune di Altamura e della Regione Puglia, in atti.
10. Con il motivo sub VI) le ricorrenti lamentano ancora che il provvedimento di Autorizzazione Unica rilasciato ai sensi dell’art. 208 del D.Igs. 152/06 sarebbe stato emesso in violazione di qualsiasi disciplina a tutela della partecipazione al procedimento dei soggetti interessati, atteso che lo stesso risulta pubblicato mediante mera affissione all’albo pretorio del Comune di Altamura, e non anche al Catasto dei rifiuti ai sensi dell’art. 20 T.U. 152/2006.
Sul punto risulta sufficiente rilevare che da un lato, la comunicazione al Catasto rifiuti, ai sensi dell’art. 189 D.lgs. 152/2006, non inficia la validità  dell’atto nè ne condiziona l’efficacia, attenendo piuttosto a funzioni statistiche e, dall’altro, la circostanza che l’Autorizzazione Unica rilasciata produca anche l’effetto di variante, ai sensi dell’art. 208 D.lgs n. 152/2006, non impone il rispetto di forme di pubblicità  diverse da quelle prescritte dalla normativa di settore.
11. In conclusione, dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
12. In considerazione della complessità  e peculiarità  della presente controversia, sussistono giusti motivi di equità  per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Grazia D’Alterio Angelo Scafuri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria