Giurisdizione – Patente di guida – Revoca – Reato ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 – Impugnazione – Giurisdizione del G.A. – Non sussiste – Ragioni 

Il provvedimento di revoca della patente di guida ai sensi dell’art. 120 del codice della strada nei confronti della persona condannata per un reato ostativo alla titolarità  dell’abilitazione alla guida quale la produzione, traffico e detenzione di stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309/1990), in quanto atto dovuto, è impugnabile dinanzi al G.O..

Pubblicato il 28/04/2017
N. 00425/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01275/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1275 del 2015, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Manfredo Fiormonti C.F. FRMMFR56A07G698U, con domicilio eletto presso l’avv. Mirella Mazzeo in Bari, al viale della Repubblica, n. 112; 

contro
Ministero dell’Interno e U.T.G. – Prefettura di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
-del provvedimento della Prefettura di Bari del 19.8.2015 prot. n. 923/15-31562 Area III Pat. con il quale è stata disposta la revoca della patente di guida cat. B n. BA5268730X rilasciata dalla MCTC di Bari il 4.1.2001 all’odierno ricorrente; 
-di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’U.T.G. – Prefettura di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 aprile 2017 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. dello Stato Lucrezia Principio;
 

Rilevato che la revoca della patente è stata disposta, nella fattispecie in esame, quale misura conseguente alla subita condanna per il delitto di cui al combinato disposto degli artt. 81 c.p. e 73 del D.P.R. n. 309/1990, ai sensi e per gli effetti dell’art. 120 cod. della strada;
Considerato che la giurisprudenza prevalente è orientata nel senso di ritenere atto dovuto la revoca della patente ai sensi del citato art. 120, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al Giudice ordinario (cfr. da ultimo, C.d.S., Sez. V, 4.8.2016, n. 3712; Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 13.11.2015, n. 2400);
Rilevato che questa stessa Sezione si è di recente uniformata al richiamato orientamento, giusta sentenza n. 1058 del 10 luglio 2015 alle cui considerazioni si rinvia ai sensi e per gli effetti dell’art.74 c.p.a., posto che la controversia decisa riguardava proprio la revoca della patente di guida a persona condannata per un reato ostativo alla titolarità  dell’abilitazione alla guida e, più specificamente, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990);
Ritenuto pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, di dover declinare la giurisdizione in relazione alla controversia in questione in favore del Giudice ordinario, innanzi al quale -tenuto conto delle previsioni in materia di competenza territoriale- la controversia stessa potrà  essere riassunta ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 c.p.a.;
Ritenuto di compensare le spese di causa tra le parti, posto che si rinvengono in giurisprudenza anche decisioni di segno contrario;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) dichiara il proprio difetto di giurisdizione ed indica quale giudice fornito di giurisdizione il giudice ordinario competente per territorio, innanzi al quale il giudizio potrà  essere riassunto a termini di legge;
b) compensa tra le parti le spese di questa fase di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente
Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore
Flavia Risso, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giacinta Serlenga Giuseppina Adamo
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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