Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Ordinanza demolizione – Impugnazione – Istanza sospensione cautelare – Pendenza giudizio avverso il diniego di sanatoria – Conseguenze 

Non merita di essere sospesa l’ordinanza di demolizione irrogata dal Comune  ove il ricorso  avverso il diniego di permesso di costruire in  sanatoria  – che costituisce l’atto presupposto rispetto all’ordinanza demolitoria  – sia stato rigettato in primo grado con sentenza esecutiva, ancorchè impugnata  dinanzi al Consiglio di Stato con ricorso in appello tuttora pendente, ferma restando la valutazione del Comune circa l’opportunità  di rinviare l’esecuzione dell’ordinanza all’esito del giudizio suddetto.


Pubblicato il 13/04/2017
N. 00159/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00336/2017 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 336 del 2017, proposto da: 

Mario Grassitelli, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Felice Ingravalle, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, c.so Vittorio Emanuele n. 185; 

contro
Comune di Barletta; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della nota prot. n. 835, int. 2 del 05.01.2017 a firma del Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Privata del Comune di Barletta, recante ingiunzione di demolire opere realizzate su suolo di sua comproprietà .
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2017 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
 

considerato che l’ingiunzione a demolire oggetto del presente ricorso si regge sul presupposto del diniego di permesso di costruire in sanatoria n. 74766/2010 avverso il quale il ricorso proposto dalla parte ricorrente è stato respinto con sentenza n. 1300/2016, tuttora esecutiva nonostante la pendenza del giudizio di appello; 
considerato, quindi, che l’impugnato provvedimento si connota quale atto dovuto consequenziale, alla luce del diniego di cui sopra, poichè la demolizione dell’opera abusiva costituisce lo sviluppo ordinario dell’attività  che l’amministrazione è tenuta a porre in essere in esito al rigetto del ricorso di cui sopra;
ritenuto, pertanto, legittimo l’operato del Comune (riservate, peraltro, all’Amministrazione le valutazioni di opportunità  in merito agli ulteriori sviluppi della vicenda, tenuto conto degli effetti dell’eventuale accoglimento dell’appello pendente); 
ritenuti, pertanto, insussistenti i presupposti per la concessione delle misure cautelari; 
ritenuto di poter compensare le spese di fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), respinge l’istanza cautelare. 
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Cocomile, Presidente FF
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Viviana Lenzi Francesco Cocomile
 
 
 

IL SEGRETARIO