Pubblica sicurezza – Istanza rinnovo permesso di soggiorno per lavoro subordinato – Rigetto – Per reddito insufficiente-Contestazione – Conseguenze
Dev’essere accolta l’istanza cautelare avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso soggiorno per lavoro subordinato, motivato sul punto dell’insufficienza del reddito percepito dall’istante per il suo mantenimento, laddove siano emersi in giudizio elementi (quali, nella specie, la titolarità in capo al ricorrente di un’automobile regolarmente assicurata) che pongono in dubbio la correttezza della motivazione suddetta.
Pubblicato il 05/04/2017
N. 00146/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00297/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 297 del 2017, proposto da:
Amor Zommita, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberta Maria Porro, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari, n. 6;
contro
Questura di Bari e Ministero dell’Interno rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso la quale sono domiciliati in Bari, via Melo, n. 97;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento del Questore di Bari Cat. A11/2016/Imm./n.95/P.S., emesso in data 11.11.2016 e notificato a mani dell’interessato in data 15.2.2017, con il quale il Questore di Bari ha respinto la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata in data 8.2.2016 dal sig. ZOMMITA AMOR, nonchè di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Bari e del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2017 la dott.ssa Maria Colagrande;
Udita per il ricorrente l’avv. Roberta Maria Porro;
Considerato che il fatto – posto a fondamento del diniego impugnato – che il ricorrente, residente nel Comune di Andria, dal 2010 al 2016 non abbia mai prodotto un reddito annuo sufficiente al suo stesso mantenimento mal si concilia con altri elementi evidenziati dalla difesa, come la circostanza che lo stesso sia titolare di un’automobile, acquistata il 26.4.2016 e regolarmente assicurata, elementi che meritano un approfondimento nell’istruttoria procedimentale;
Ritenuto peraltro di dover rimettere gli atti alla competente Procura della Repubblica ai fini della valutazione sulle vicende relative ai vari rapporti di lavoro;
Considerato il danno grave ed irreparabile lamentato dall’interessato;
Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende il provvedimento impugnato anche ai fini del riesame.
Dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Bari.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 7 novembre 2017.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente
Flavia Risso, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Maria Colagrande | Giuseppina Adamo | |
IL SEGRETARIO