Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Difetto di istruttoria e di motivazione  – Accoglimento ai fini del riesame 

Merita accoglimento l’istanza cautelare avverso il diniego del permesso di costruire –  ai fini del riesercizio del potere amministrativo alla luce dei  motivi di ricorso, ove l’istruttoria si sia conclusa in senso favorevole al rilascio del titolo edilizio  e nel provvedimento impugnato non sia menzionata  una certificazione catastale di epoca risalente il cui contenuto potrebbe risultare decisivo ai fini dell’esame dell’istanza.

Pubblicato il 30/03/2017
N. 00139/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00254/2017 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 254 del 2017, proposto da: 

Luigi Rutigliano, rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Savasta, con domicilio eletto presso il suo studio in Barletta, via Indipendenza, n. 30; 

contro
Comune di Barletta, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Isabella Palmiotti, Rossana Monica Danzi, con domicilio eletto presso lo studio Francesco De Robertis in Bari, via Davanzati, n. 33; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della nota prot. n. 00009-2016 del 27.12.2016 del Settore edilizi pubblica e private del Comune di Barletta, ricevuta il 15.01.2017, con cui è stato comunicato il diniego della richiesta di permesso di costruire prot. n. 63179 del 30.09.3016 presentata da Rutigliano Luigi;
nonchè per il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimo diniego.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Barletta;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2017 la dott.ssa Cesira Casalanguida; 
Uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
 

Rilevato che parte ricorrente, tra i motivi ricorso, ha fatto riferimento a specifici atti catastali (in particolare, una scheda catastale risalente al 1940 allegata al ricorso), che non sarebbero stati valutati nel corso dell’istruttoria;
Rilevato che, nel provvedimento gravato, si dà  atto di un contrasto del diniego rispetto alle risultanze dell’istruttoria che aveva condotto ad una proposta di accoglimento dell’istanza;
Ritenuto, sulla base di quanto sopra evidenziato, che le contrapposte esigenze possano trovare adeguato bilanciamento attraverso un riesame dell’istanza da parte dell’amministrazione che tenga conto dei motivi di ricorso, ivi compresa la scheda catastale prodotta dal ricorrente;
Ritenuta la sussistenza di giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) 
accoglie ai fini del riesame.
Spese del giudizio cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Viviana Lenzi, Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Cesira Casalanguida Francesco Gaudieri
 
 
 

IL SEGRETARIO