Contratti pubblici – Gara – Offerta – Commissione – Conficenti attribuiti dal singolo commissario – Omessa verbalizzazione  – Conseguenze

àˆ legittima la gara d’appalto nell’ambito della quale la Commissione giudicatrice, avendo indicato il coefficiente e  punteggio complessivo nei confronti di ciascun sub-parametro oggetto di valutazione, abbia omesso di specificare i coefficienti e i punteggi parziali assegnati da ciascun componente, trattandosi di una formalità  interna ai lavori dell’organo esaminante  i cui giudizi sono agevolmente ricostruibili con la sola attribuzione del punteggio complessivo finale.

Pubblicato il 24/03/2017
N. 00299/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01302/2016 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1302 del 2016, proposto da: 
Paidos Cooperativa Sociale a r.l. Onlus, in proprio e quale capogruppo-mandataria dell’A.T.I. con Cantieri di Innovazione Sociale Soc. Coop., nonchè della mandante Cantieri di Innovazione Sociale Coop. Soc. a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Anna Filomena Bruno, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Beata Elia S. Clemente n. 200; 

contro
Provincia di Foggia – Stazione Unica Appaltante, -in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Nicola Martino, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari n. 6; 
Comune di San Marco in Lamis;  

nei confronti di
P.G. Melanie Klein Coop. Soc., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Egidio Ferri, Davide G. Maggiore, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari n. 6; 
Gargano Solidale – Associazione di Promozione Sociale; 

per l’annullamento
della D.D. del Settore Appalti e Contratti della Provincia di Foggia S.U.A. n. 1723 del 04/10/2016 e della nota trasmissione e comunicazione prot. n. 63835 del 04/10/2016 (ricevuta a mezzo pec in pari data), con cui la Provincia di Foggia – Stazione Unica Appaltante – ha disposto l’aggiudicazione definitiva all’impresa PG. Melanie Klein Coop. Soc. della procedura aperta per l’affidamento della “Gestione del centro socio-educativo diurno per minori Don Milani, di San Marco in Lamis”, nonchè di ogni atto presupposto connesso e consequenziale ed in particolare del provvedimento prot. n. 57461 del 06/09/2016 recante l’esito della aggiudicazione provvisoria disposta nella seduta del 05/09/2016, oltre che, in parte qua e nei limiti dell’interesse della ricorrente, dei verbali di gara (con specifico riferimento al verbale n. 3 di attribuzione del punteggio tecnico).
NONCHà‰ PER LA DECLARATORIA
Dell’inefficacia del contratto di appalto medio tempore eventualmente stipulato con l’aggiudicatario
E PER LA CONDANNA
dell’amministrazione appaltante al risarcimento in forma specifica mediante l’aggiudicazione della gara alla ricorrente ovvero al risarcimento per equivalente per la parte di fornitura eventualmente già  eseguita, oppure, ove ciò non sia possibile, alla rinnovazione dell’esame delle proposte tecniche da affidarsi ad una nuova Commissione o, in via ulteriormente subordinata, all’annullamento e rinnovo dell’intera gara;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della P.G. Melanie Klein Coop. Soc. e della Provincia di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 marzo 2017 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1 – Con ricorso notificato il 4 – 7/11/2016 e depositato il 14/11/16, il Consorzio in epigrafe indicato (di seguito anche solo “Paidos”) impugna, in via principale, l’aggiudicazione definitiva all’impresa P.G. Melanie Klein soc. coop. (di seguito anche solo “Melanie Klein”) della gara avente ad oggetto l’affidamento della “Gestione del centro socio-educativo diurno per minori Don Milani, in S. Marco in Lamis”, aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Espone di essersi collocata (con il punteggio di 72,84) al secondo posto con uno scarto di soli 0,62 punti rispetto alla controinteressata (che ha conseguito il punteggio di 73,46), pur avendo conseguito un miglior punteggio per l’offerta tecnica.
1.1 – Con distinti motivi di ricorso, la ricorrente deduce:
– violazione ed erronea applicazione del disciplinare di gara in relazione all’attribuzione del punteggio previsto ai punti A.1, A.2 e A.3, siccome:
1) in taluni casi equivalente, nonostante le differenze riscontrabili nelle rispettive componenti dell’offerta tecnica; 
2) in altri, eccessivo ed irragionevole in relazione ai contenuti dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria; 
– violazione ed erronea applicazione del disciplinare di gara in relazione al procedimento stabilito per la valutazione delle offerte tecniche, mancando in atti evidenza della valutazione effettuata dai commissari al fine di determinare la media tra i coefficienti singolarmente attribuiti. 
Sulla scorta delle suddette doglianze, evidenziato il proprio interesse alla rinnovazione della gara, Paidos ha, quindi, chiesto l’annullamento degli atti gravati.
2 – Hanno resistito alla domanda, la Provincia di Foggia e l’aggiudicataria Melanie Klein.
3 – Respinta l’istanza cautelare, alla pubblica udienza dell’1/3/2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
4 – Il ricorso è infondato.
4.1 – Giova premettere che il disciplinare di gara prevede che ciascun commissario attribuisca ad ogni sub-criterio un giudizio (da “eccellente” ad “assente o irrilevante”) corrispondente ad un certo coefficiente (da 1 a 0); il coefficiente risultante dalla media dei coefficienti singolarmente attribuiti dai commissari va, poi, moltiplicato per il punteggio massimo previsto per il singolo sub-criterio. 
Tanto debitamente evidenziato, può passarsi allo scrutinio delle doglianze di parte ricorrente: 
4.2 – Sul criterio A.1.3: 
La ricorrente si duole dell’attribuzione di 3 punti anche alla controinteressata, alla luce del fatto che:
a) Paidos ha dichiarato un turnover degli operatori pari a zero (dunque, il minore possibile) che avrebbe meritato il giudizio finale “eccellente” in luogo di “buono”, corrispondente ai 3 punti attribuiti;
b) l’aggiudicataria ha del tutto omesso di indicare la percentuale di turnover. 
La doglianza non ha pregio, siccome si basa sull’erroneo convincimento che la Commissione dovesse considerare la sola percentuale di turnover dichiarata dai concorrenti laddove (in conformità  a quanto indicato nel disciplinare di gara) la Commissione ha espresso un giudizio (di discrezionalità  tecnica) esteso alle misure per il contenimento del turnover complessivamente indicate da ciascun concorrente nella relazione tecnica descrittiva, in cui sono state, appunto, riportate le azioni finalizzate al contenimento del fenomeno.
4.2.1 – Sul criterio A.2.1:
Paidos contesta la correttezza del giudizio della Commissione che ha attribuito a Melanie Klein il punteggio 1,2 (equivalente al coefficiente 0,4 – discreto) benchè l’aggiudicataria non abbia allegato alcuna carta dei servizi. 
La doglianza è infondata, non essendo effettivamente previsto nel disciplinare di gara che al modulo di domanda fosse allegata una specifica carta dei servizi e non risultando, in conseguenza, irragionevole l’operato della Commissione che ha valutato come sopra indicato (e, del resto, in misura meno favorevole rispetto alla ricorrente) la presentazione della carta dei servizi di Melanie Klein, contenente i principi fondamentali per l’erogazione del servizio, la definizione degli standard di qualità  e quant’altro indicato nella relazione tecnica descrittiva.
4.2.2 – Sul criterio A.2.2: 
Paidos lamenta l’attribuzione del giudizio “modesto” in luogo di “assente o irrilevante” attribuito al sub-criterio “lettura e analisi dei bisogni sociali del territorio”. 
Il motivo è infondato, dal momento che – come riscontrato dalla Commissione – l’analisi dei bisogni del territorio effettuata da Melanie Klein (per quanto non del tutto assente) non ha connotati di specificità , di talchè il contenuto di questa parte dell’offerta tecnica non ha consentito, comunque, alla concorrente di andare oltre il giudizio “modesto”.
4.2.3 – Sul criterio A.2.3:
A detta della ricorrente, è “inspiegabile” l’attribuzione del medesimo punteggio per il “progetto complessivo di gestione del servizio”, avendo la Commissione rimarcato che solo Paidos ha illustrato le premesse teoriche e metodologiche del progetto. 
Il motivo si palesa inammissibile, nella misura in cui contesta la valutazione discrezionale della S.A. in base al mero rilievo dato da questa alle premesse teoriche e metodologiche, che tuttavia – alla luce delle molteplici attività  previste in entrambi i progetti – non hanno consentito al progetto della ricorrente di prevalere rispetto a quello di Melanie Klein. 
4.2.3 – Sul criterio A.1.6:
In relazione al sub-criterio che valorizza la capacità  di creare una rete di servizi territoriali, la Commissione avrebbe dovuto attribuire il giudizio “assente o irrilevante” all’offerta dell’aggiudicataria, del tutto generica sotto tale profilo. 
Il motivo è fondato, dal momento che la stessa Commissione (nella tabella allegata al verbale della seduta riservata del 21/7/16) dà  atto dell’inesistenza di collaborazioni attive sul territorio, mentre – per quanto attiene al “progetto da porre in essere” – va rimarcato che nessun puntuale elemento si riscontra nella relazione descrittiva di Melanie Klein, che si limita ad una generica individuazione di obiettivi. 
Per quanto sopra, in relazione a tale sub-criterio, il punteggio dell’aggiudicataria , pari a 0,40, non appare condivisibile, dovendo ragionevolmente essere uguale a zero. 
4.2.4 Sul criterio A.1.2: 
La Commissione ha errato nell’attribuire il punteggio 2,4 (corrispondente al giudizio “buono”) all’aggiudicataria che ha omesso di indicare il possesso di dotazione strumentale, elencando a tal fine documenti del tutto inconferenti. Il motivo non merita condivisione, alla luce dell’elenco dei beni mobili, delle attrezzature e degli altri strumenti elencati alla pag. 6 della relazione, di talchè risulta che i documenti previsti alla pag. 4 non esauriscono la dotazione strumentale oggetto di valutazione.
4.2.5 – Sul criterio A.3:
Il punteggio 6 attribuito alla Melanie Klein in relazione alla compartecipazione ai costi ed all’apporto di strutture, attrezzature e servizi aggiuntivi sarebbe eccessivo, tenuto conto che l’aggiudicataria ha limitato – per questa parte – la proposta migliorativa alla sola elencazione di servizi. 
Il motivo non è condivisibile, non ravvisandosi alcuna illogicità  nel giudizio effettuato dalla Commissione sulla proposta migliorativa dell’aggiudicataria, tenuto conto dei servizi aggiuntivi offerti e della circostanza che le attrezzature destinate all’erogazione del servizio risultano già  indicate in relazione al sub-criterio A.1 (non diversamente da quanto emerge dalla lettura delle proposta migliorativa della ricorrente, in cui – pure – la dotazione strumentale elencata alla pag. 24 della relazione coincide con quella già  presente alla pag-. 2, sub A.1.2.)
Conclusivamente, pur riconosciuta la fondatezza del motivo di ricorso sub 4.2.3, l’odierna controinteressata si confermerebbe aggiudicataria, nonostante la sottrazione di 0,40 punti. 
4.3 – Da ultimo, infondato risulta il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente si duole del fatto che nei verbali di gara non vi sia traccia dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario, la cui media ha poi concorso a determinare il punteggio relativo a ciascun sub-criterio. Ed invero, la lex specialis non prevede l’esplicitazione dei giudizi dei singoli componenti della Commissione: “nel caso in esame deve farsi applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 8 settembre 2015, n. 4209) secondo il quale non sussiste l’obbligo della specifica indicazione dei punteggi attribuiti dai singoli commissari, trattandosi di formalità  interna relativa ai lavori della Commissione giudicatrice, i cui giudizi, ai fini della verbalizzazione e della pubblicità  esterna, sono sufficientemente documentati con la sola attribuzione del punteggio complessivo finale” (T.A.R. Lazio, sez. II, sent. 28/1/16 n. 1242). L’infondatezza del motivo consente di superare l’eccezione di inammissibilità  sollevata sul punto da Melanie Klein). 
5 – Conclusivamente, il ricorso va respinto siccome infondato, con assorbimento di ogni altra questione.
6 – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di P.G. Melanie Klein coop. Soc. e della Provincia di Foggia (S.U.A.), liquidandole in euro 1.000,00 (mille/00) per ciascuno, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Viviana Lenzi Francesco Gaudieri
 
 
 
 
 

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