1. Accesso ai documenti della Pubblica Amministrazione – Interesse e legittimazione procedimentale – Autonomia rispetto alla difesa in giudizio della situazione sottostante
2. Istruzione pubblica – Inserimento in graduatorie scolastiche – Diritto di accedere ai posti di tale graduatoria, ai nominativi con i relativi titoli ed indirizzi di residenza degli assegnatari di tali posti – Sussiste
1. Il diritto alla trasparenza dell’azione amministrativa costituisce situazione attiva meritevole di autonoma protezione indipendentemente dalla pendenza e dall’oggetto di una controversia giurisdizionale e non è condizionata al necessario giudizio di ammissibilità e rilevanza cui è subordinata la positiva delibazione di istanze a finalità probatorie.
2. Il soggetto inserito nell’ambito di una graduatoria scolastica -e che ritiene di avere titolo ad ottenere uno dei posti di tale graduatoria- ha diritto di accedere alla documentazione relativa al numero dei posti assegnati, unitamente ai nominativi, con i relativi titoli ed indirizzi di residenza degli assegnatari di tali posti (nella specie, si trattava di un soggetto inserito nella graduatoria dei posti di sostegno nelle classi ad indirizzo montessoriano).
Pubblicato il 23/03/2017
N. 00273/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00878/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 878 del 2016, proposto da:
Ermelinda Pesante, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Nanula, Roberto Gentile, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Muscatello in Bari, Strada Torre Tresca N.2/A;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia, Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia Ufficio V – Ambito Territoriale di Foggia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;
Per l’annullamento del diniego di aaccesso ai documenti (ex art. 116 c.p.a.): graduatoria assunzione docenti destinati al sostegno nelle sezioni montessori
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia e di Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia Ufficio V – Ambito Territoriale di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2017 il dott. Francesco Gaudieri e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in esame, la nominata in epigrafe, impugna il silenzio serbato dalle intimata amministrazioni in ordine all’istanza di accesso agli atti presentata, via p.e.c., in data 9.5.2016, intesa ad acquisire la documentazione relativa al numero dei posti destinati al sostegno nelle sezioni “Montessori” nell’ambito della Provincia nella cui graduatoria (per il sostegno) è inserita la deducente ed in particolare presso il IX Circolo “Manzoni” di Foggia, unitamente ai nominativi, con i relativi titoli ed indirizzi di residenza degli assegnatari di tali posti.
2.- Premette di essere in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento e di un titolo di specializzazione per sostegno didattico agli alunni con disabilità ; di aver conseguito anche il diploma di specializzazione didattica “Montessori” per la scuola primaria rilasciata dall’Opera Nazionale Montessori che la abilita come docente specializzata ad insegnare in sezioni e classi che attuano il suddetto metodo; di essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Foggia per i posti comuni, per i posti di sostegno nonchè per i posti per l’insegnamento negli istituti ad indirizzo didattico montessoriano e di aver ricevuto, nel corso dell’anno 2014-2015 incarichi di supplenza come insegnante montessoriana, su posto comune, presso il IX Circolo “Manzoni” di Foggia, e cioè presso l’unico istituto scolastico statale della Provincia di Foggia ad attuare il metodo Montessori. Aggiunge di aver partecipato al piano straordinario di assunzione a tempo indeterminato di personale docente (l. n. 107/2015 – la buona scuola) esprimendo preferenza per i posti di sostegno e per la Provincia di Foggia e di essere stata assunta come insegnante di sostegno in una provincia (Rozzano in Lombardia) diversa da quella indicata. L’istanza e la successiva diffida intesa ad ottenere il riconoscimento del doppio titolo di specializzazione al fine di essere assegnata su posto di sostegno nelle classi ad indirizzo montessoriano della Provincia di Foggia è rimasta senza riscontro, così come senza riscontro è rimasta l’istanza di accesso agli atti, in epigrafe meglio specificata.
3.- Avverso il silenzio significativo opposto dalle intimate amministrazioni all’istanza di accesso è insorta la ricorrente deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. nonchè degli artt. 1,2,3 e 22 l. n. 241/90 nonchè degli artt. 9 e 10 dpr n. 184 del 2006. Eccesso di potere sotto concorrenti e plurimi profili, rimarcando che, fermi i limiti di cui all’art. 24 legge sul procedimento amministrativo, al richiedente deve sempre essere garantito l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, in specie laddove vi sia un chiaro collegamento tra la situazione giuridicamente protetta e i documenti richiesti a tutela della propria sfera giuridica, non necessariamente tutelabile con un’azione giudiziaria. Nella specie, la deducente riferisce di aver proposto azione ex art. 700 c.p.c. presso il Tribunale del Lavoro di Foggia contestando l’assegnazione dei posti ad altri soggetti; di aver cognizione che in sede di assegnazione dei posti presso il IX Circolo “Manzoni” della Provincia di Foggia – l’unico che attua il metodo Montessori nel suddetto ambito provinciale – non si è tenuto conto del possesso dello specifico titolo necessario per potere insegnare; di avere, pertanto, interesse a conoscere il numero dei posti destinati al sostegno nelle sezioni Montessori presso il IX Circolo “Manzoni” ed i nominativi degli insegnati con gli specifici titoli ed i relativi indirizzi di residenza.
4.- Resistono in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, L’ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e l’Ufficio Scolastico Regionale per la puglia – Ambito Territoriale di Foggia, chiedendo il rigetto della domanda perchè inammissibile ed infondata.
Nella relazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale – Ufficio V – Ambito Territoriale di Foggia – versata in atti, si eccepisce l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ai controinteressati nonchè l’infondatezza dello stesso, attesa l’insussistenza di un interesse diretto e concreto all’ostensione della documentazione richiesta, che – testualmente si afferma – “sono le diagnosi funzionali dei bambini iscritti in detti istituti, per cui trattasi di documenti secretati e non esibibili per motivi di riservatezza, ai sensi dell’art. 24, 1° comma, lettera D e comma 5 della Legge n. 241/1990”; si riferisce dell’esistenza di un “gruppo H” deputato a valutare le diagnosi presentate dai genitori ed a stabilire, in base alle stesse, i posti occorrenti; si afferma che i fascicoli personali dei docenti di sostegno sono depositati presso la scuola di titolarità .
5.- Nelle ulteriori difese rassegnata, la deducente controdeduce alle argomentazioni delle resistenti amministrazioni, asserendo che le stesse risultano estranee all’istanza di accesso così come articolata dalla parte che non ha mai inteso richiedere le diagnosi funzionali dei minori.
6.- Alla camere di consiglio dell’1 marzo 2017, sulla conclusione delle parti presenti come da verbale di udienza, il Collegio si è riservata la decisione.
7.- Il ricorso è fondato nei sensi di cui in motivazione.
7.1.- E’ controversa nel presente giudizio la legittimità del silenzio serbato dalla resistente amministrazione scolastica sull’istanza di accesso, le cui motivazioni devono ritenersi esternate successivamente alla proposizione del ricorso con la nota versata in atti, la cui sopravvenienza non preclude al Collegio di pronunciarsi sul merito della questione, per quanto di seguito si dirà .
7.2.- E’ pacifico in giurisprudenza, in punta di diritto, che l’accesso è oggetto di un diritto soggettivo di cui il giudice amministrativo conosce in sede di giurisdizione esclusiva. Il giudizio ha per oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto di accesso, piuttosto che la verifica della sussistenza o meno di vizi di legittimità dell’atto amministrativo. Infatti, il giudice può ordinare l’esibizione dei documenti richiesti, così sostituendosi all’amministrazione e ordinandole un facere pubblicistico, solo se ne sussistono i presupposti (art. 116, comma 4, Cod. proc. amm.). Il che implica che, al di là degli specifici vizi e della specifica motivazione dell’atto amministrativo di diniego dell’accesso, il giudice deve verificare se sussistono o meno i presupposti dell’accesso, potendo pertanto negarlo anche per motivi diversi da quelli indicati dal provvedimento amministrativo [Cons. Stato, VI, 12 gennaio 2011, n. 117]. Sicchè il giudice può anche ravvisare motivi ostativi all’accesso diversi da quelli opposti dall’Amministrazione (ex multis Cons. St. Sez. VI 19 gennaio 2012 n. 201.
7.3.- Chiarito quanto sopra, gioverà ricordare che la copiosa giurisprudenza in tema di diritto di accesso si è più volte pronunciata in ordine ai limiti intrinseci alla sindacabilità delle ragioni poste a fondamento dell’accesso (Consiglio di Stato, sez. V, 10 gennaio 2007, n. 55), facendo presente “che l’interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l’accesso non solo non deve necessariamente consistere in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, dovendo solo essere giuridicamente tutelato purchè non si tratti del generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell’attività amministrativa e che, accanto a tale interesse deve sussistere un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l’ostensione. Questo rapporto di strumentalità deve però essere inteso in senso ampio, ossia in modo che la documentazione richiesta deve essere mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse. Pertanto, l’interesse all’accesso ai documenti deve essere considerato in astratto, escludendo che, con riferimento al caso specifico, possa esservi spazio per apprezzamenti in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale proponibile. La legittimazione all’accesso non può dunque essere valutata facendo riferimento alla legittimazione della pretesa sostanziale sottostante, ma ha consistenza autonoma, indifferente allo scopo ultimo per cui viene esercitata.”.
Siffatta pronuncia risulta, da sola, utile a rendere giustizia alle doglianze di parte ricorrente, in ordine a tutte le circostanze che sono state rappresentate nelle proprie difese, ravvisandosi nella specie, un interesse preciso, concreto e puntuale con le questioni sottese ai documenti di cui è chiesta l’ostensione
7.4.- Ed infatti, parte ricorrente – che reputa di avere titolo ad essere assegnata su posto di sostegno nelle classi ad indirizzo montessoriano della Provincia di Foggia e segnatamente al IX circolo “Manzoni” – ha chiesto l’accesso alla documentazione relativa al numero dei posti destinati al sostegno nelle sezioni “Montessori” nell’ambito della Provincia nella cui graduatoria (per il sostegno) è inserita ed in particolare presso il IX Circolo “Manzoni” di Foggia, unitamente ai nominativi, con i relativi titoli ed indirizzi di residenza degli assegnatari di tali posti.
L’assentibilità di siffatta istanza non appare ostacolata dalle ragioni che tardivamente l’amministrazione ha ritenuto di dover rassegnare atteso che non risultano oggetto di accesso le diagnosi funzionali dei bambini iscritti, ma soltanto il numero dei posti destinati al sostegno nelle sezioni “Montessori” nell’ambito della Provincia di Foggia, unitamente ai nominativi, con i relativi titoli ed indirizzi di residenza degli assegnatari di tali posti.
7.5.- .c.- Nè risulta ostativa la circostanza che tra le parti già pende una controversia civile e segnatamente un ricorso ex art. 700 cpc..
7.5.1.- La giurisprudenza ha chiarito, e da tali principi il Collegio non intende decampare, che il diritto alla trasparenza dell’azione amministrativa costituisce situazione attiva meritevole di autonoma protezione indipendentemente dalla pendenza e dall’oggetto di una controversia giurisdizionale e non è condizionata al necessario giudizio di ammissibilità e rilevanza cui è subordinata la positiva delibazione di istanze a finalità probatorie. Pertanto è rimesso al libero apprezzamento dell’interessato di avvalersi della tutela giurisdizionale prevista dall’art.25 della legge n.241 del 1990 ovvero di conseguire la conoscenza dell’atto nel diverso giudizio pendente tra le parti mediante la richiesta di esibizione istruttoria (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 12 aprile 2000 n.2190). In tale ottica è stato altresì rilevato che il diritto di accesso non costituisce una pretesa meramente strumentale alla difesa in giudizio della situazione sottostante, essendo in realtà diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita così che la domanda giudiziale tesa ad ottenere l’accesso ai documenti è indipendente non solo dalla sorte del processo principale nel quale venga fatta valere l’anzidetta situazione (Cons. Stato, sez. VI del 12 aprile 2005 n.1680) ma anche dall’eventuale infondatezza od inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti, potrebbe proporre (Cons. Stato, Sez. VI, 21 settembre 2006 n.5569).
Pertanto il diritto di accesso non è ostacolato dalla pendenza di un giudizio civile o amministrativo nel corso del quale gli stessi documenti potrebbero essere richiesti.
7.6.- Quanto alla circostanza che i fascicoli personali degli interessati non sarebbero nella disponibilità dell’U.S.R , è appena il caso di osservare che l’amministrazione resistente riferisce con precisione sui titoli dei docenti nominati, sul loro inserimento in graduatoria e sulla posizione utile all’immissione in ruolo, tutte circostanze che la ricorrente intende ufficialmente acquisire con l’istanza di accesso.
Per tutte le suesposte ragioni, il ricorso è fondato e va accolto, ordinandosi all’ Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale – Ufficio V – Ambito Territoriale di Foggia – di provvedere sull’istanza di accesso della ricorrente, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, della presente pronuncia, con l’avvertenza che in mancanza si procederà alla nomina di un commissario ad acta con spese a carico dell’amministrazione inadempiente.
8.- Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione.
Condanna le resistenti amministrazioni in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00, oltre accessori come per legge; c.u. refuso; da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Gaudieri, Presidente, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
Francesco Gaudieri | ||
IL SEGRETARIO