1. Edilizia e urbanistica- Attività edilizia privata ” Condono edilizio- Documentazione incompleta – Silenzio accoglimento e prescrizione del conguaglio – Non sussistono – Fattispecie
2. Edilizia e urbanistica- Attività edilizia privata ” Condono edilizio- – Oblazione – Determinazione entità
1. L’incompletezza della documentazione a corredo della domanda di condono edilizio non solo non consente la formazione del titolo abilitativo per silentium ma non permette neppure il decorso del termine di prescrizione del diritto al conguaglio di quanto dovuto a titolo di contributo concessorio e per oblazione. In particolare, la decorrenza del termine presuppone che la pratica di sanatoria sia definita sotto ogni profilo perchè, solo in tale ipotesi, sono ravvisabili le condizioni per ritenere compiutamente determinabile l’entità dell’obbligazione gravante sul privato e solo in tal caso può operare la disciplina di cui all’art. 2935 c.c., in base alla quale la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
2. Il quantum dei contributi concessori va stabilito al momento del rilascio del permesso di costruire in sanatoria, tenendo in considerazione i valori stabiliti dalla disciplina vigente in quella data, mentre l’importo dell’oblazione resta quello fissato nella tabella allegata alla legge n. 47/1985 (distinto per tipologia ed epoca dell’abuso).
Pubblicato il 20/03/2017
N. 00258/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02107/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2107 del 2010, proposto da:
Olga Losito, rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Nasca, Pasquale Nasca, con domicilio eletto presso lo studio Sabino Liuni in Bari, via Principe Amedeo n. 198;
contro
Comune di Barletta, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Caruso, Isabella Palmiotti, con domicilio eletto presso lo studio Raffaele De Robertis in Bari, via Davanzati n. 33;
per l’annullamento
del provvedimento emesso in data 11/10/2010 prot. n. 62231, prat. 1207/85, recante richiesta di pagamento dell’oblazione del contributo di costruzione con riferimento alla domanda di condono edilizio del 3/1/86,
nonchè per l’accertamento
delle somme effettivamente dovute;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Barletta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 marzo 2017 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con ricorso notificato il 7/12/10 e depositato il 28/12/10, la ricorrente espone di aver presentato istanza per ottenere la concessione edilizia in sanatoria ex l. 47/85, non ancora esitata in via definitiva, nonostante l’inoltro della documentazione richiesta. Sollecitata l’Amministrazione al rilascio del titolo da ultimo con missiva datata 1/10/10, il dirigente del settore edilizia ha riscontrato la richiesta con la gravata nota. In essa si rappresenta di aver già notificato alla ricorrente in data 17/9/98 la nota n. 23557, con la quale si indicava la documentazione mancante e, contestualmente, si determinavano le somme dovute a titolo di conguaglio dell’oblazione e di contributo di costruzione. La nota impugnata, sulla scorta dei precedenti segmenti istruttori, conclude: ” ¦ si rimane in attesa della rimanente documentazione e delle somme nella misura determinata”.
Avverso tale nota, la ricorrente deduce errata applicazione dell’art.35 l. 47/85 e art. 2946 c.c. – eccezione di prescrizione: il credito vantato dall’Amministrazione è prescritto ai sensi di entrambe le predette disposizioni, considerato che la determinazione delle somme è avvenuta già con nota del 14/9/1998.
In subordine, chiede che l’adito Tribunale accerti a quale momento vadano parametrati gli importi dell’oblazione e del contributo di costruzione, opinando che vadano determinati con riferimento ai parametri vigenti al momento della presentazione dell’istanza di condono.
2 – Il Comune di Barletta ha resistito alla domanda, versando in atti documentazione sui fatti di causa.
3 – Alla pubblica udienza del 15/3/17, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso ai difensori presenti, ex art. 73 co. 3 c.p.a., della possibile rilevanza della questione relativa alla definitività (e lesività ) della nota gravata.
4 – Il ricorso va respinto siccome infondato.
4.1 – Quanto all’eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente, si osserva in diritto che “l’incompletezza della documentazione a corredo della domanda non solo non comporta la formazione del titolo abilitativo per silentiumma non permette neppure il decorso del termine di prescrizione del diritto al conguaglio di quanto dovuto a titolo di contributo concessorio e di oblazione; più in particolare, la decorrenza del termine di prescrizione non può prescindere e, dunque, necessariamente presuppone che la pratica di sanatoria sia definita sotto ogni profilo, posto che solo in ipotesi di tal genere sono ravvisabili le condizioni per ritenere compiutamente determinabile l’entità dell’obbligazione gravante sul privato e, conseguentemente, può operare il disposto dell’art. 2935 c.c. (il quale dispone che la prescrizione non può operare se non dal momento in cui il diritto può essere fatto valere – cfr., tra le altre, TAR Lombardia, Sez. II, 21 maggio 2014, n. 1315)”, – T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 20/7/15 n. 9838.
Con specifico riferimento al credito per somme dovute a titolo di conguaglio per l’oblazione, si è condivisibilmente sostenuto che ” il decorso dei termini fissati dal diciottesimo comma dell’articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (ventiquattro mesi per la formazione del silenzio – accoglimento sulla istanza di condono edilizio e trentasei mesi per la prescrizione dell’eventuale diritto al conguaglio delle somme dovute), presuppone in ogni caso la completezza della domanda di sanatoria, accompagnata, in particolare, dall’integrale pagamento di quanto dovuto a titolo di oblazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 2 febbraio 2012, n. 578; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 6 febbraio 2012, n. 585; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 10 gennaio 2012, n. 16; CdS IV, 7 luglio 2009, n. 4350; 19 febbraio 2008, n. 554; sez. V, 19 aprile 2007, n. 1809; 21 settembre 2005, n. 4946 TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 29 settembre 2006, n. 1996; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 11 dicembre 2003, n. 15215, C.d.S., sez. IV, 16 febbraio 2001, n. 1012) …omissis… Come chiarito dalla richiamata giurisprudenza, la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di sanatoria degli abusi edilizi richiede, quale presupposto essenziale, oltre al completo pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione, che siano stati integralmente assolti dall’interessato gli oneri di documentazione, che si risolvono evidentemente nella sussistenza del requisito sostanziale, relativi al tempo di ultimazione dei lavori, all’ubicazione, alla consistenza delle opere e ad ogni altro elemento rilevante affinchè possano essere utilmente esercitati i poteri di verifica dell’Amministrazione comunale”, (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, sent. 23/9/13 n. 1922).
4.2 – Nel caso di specie, la ricorrente si limita ad una generica asserzione circa l’invio di tutta la documentazione prescritta, mentre è pacifico che manchi ancora la prova del versamento della seconda e terza rata dell’oblazione (non ricavandosi, peraltro, dal verbale dell’udienza dinnanzi al Pretore – doc. 11 produzione ricorrente – l’importo versato), nonchè della documentazione attestante lo svolgimento dell’attività nei locali oggetto di condono; di talchè non può dirsi decorso il termine di prescrizione entro cui azionare il credito vantato dal Comune.
4.3 – Quanto, poi, all’individuazione dell’epoca a cui riferire la determinazione delle somme dovute a titolo di oblazione e di oneri concessori, si osserva che:
– l’importo delle prime è ricavabile dalla tabella allegata alla l. 47/85, essendo, infatti, la misura dell’oblazione rimessa in via esclusiva alla legge e spettando alla PA solo l’individuazione dei presupposti fissati dalla norma primaria (tipologia dell’abuso ed epoca di realizzazione);
– quanto alle seconde, si osserva che l’art. 16 del D.P.R n. 380/2001 (applicabile in mancanza di diversa apposita previsione in ambito regionale), stabilisce che “la quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all’atto del rilascio, è corrisposta in corso d’opera con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione”. Di talchè “se i contributi concessori devono essere stabiliti, secondo la lettera della norma, al momento del rilascio del permesso di costruire, a tale momento occorre dunque avere riguardo par l’entità dell’onere facendo applicazione della normativa vigente al momento del rilascio del titolo edilizio” (T.A.R. Puglia – Lecce sent. n. 2058/2013)” – T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, sent. 10/3/2015 n. 821.
5 – Per le suesposte ragioni, il ricorso va respinto.
6 – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo previa compensazione in ragione di metà , stante la natura e la vetustà della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa per metà le spese di lite e condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Barletta della residua metà che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Gaudieri, Presidente
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Viviana Lenzi | Francesco Gaudieri | |
IL SEGRETARIO