Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Interesse – Ordinanza riduzione in pristino – Diniego di condono –  Atti consolidati – Conseguenze 

Ove siano stati impugnati l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi e  il diniego di condono di un immobile ritenuto abusivo e il relativo ricorso sia stato dichiarato perento, è inammissibile per difetto d’interesse il ricorso avverso l’ordinanza di acquisizione del bene al patrimonio del Comune, trattandosi di un atto meramente  consequenziale  rispetto  a quelli precedentemente assunti dall’Ente e ormai consolidatisi.

Pubblicato il 16/03/2017
N. 00120/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00142/2017 REG.RIC.           
logo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 142 del 2017, proposto da: 

S e C, rappresentati e difesi dall’avvocato DN, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Giovanni Amendola, 166/5; 

contro
Comune di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Chiara Lonero Baldassarra, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Principe Amedeo, 26; 

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’ordinanza dirigenziale 2016/01455 – 2016/130/00390 notificata dal Comune di Bari – Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata – Settore Sportello Unico per l’Edilizia, conosciuto in data 15.11.2016, con cui si disponeva l’acquisizione al patrimonio comunale e l’immissione in possesso dell’immobile sito in Bari – Torre a Mare alla Via Porticello n. 9 – in catasto al fg. 2/c p.lla 246 nei confronti dei Sigg.ri S- C – Art. 31 DPR n. 380/01 e s.m.i.;
– di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, e, in particolare degli atti allegati e richiamati nel provvedimento stesso, di cui all’ivi indicato procedimento amministrativo sanzionatorio n. 183/88 riunito ai proc. amm.vi sanz. 188/88, 205/88, 47/90, 116/93;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2017 per le parti i difensori come da verbale di udienza;
 

Rilevato che con riferimento alle opere oggetto della gravata ordinanza adottata ai sensi dell’art. 31, comma 3 d.p.r. n. 380/2001 erano intervenuti in precedenza provvedimenti sindacali di ripristino dello stato dei luoghi ed il diniego di condono edilizio n. 125/1988 del 23.3.1999;
Rilevato, altresì, che il citato diniego di condono veniva impugnato dalla Selvaggi dinanzi a questo T.A.R. con ricorso r.g. n. 1283/1999; che nel corso di tale giudizio veniva adottata l’ordinanza cautelare di rigetto n. 973/2000; che successivamente detto giudizio veniva dichiarato perento con decreto;
Ritenuto, conseguentemente, che i provvedimenti presupposti rispetto alla censurata ordinanza di acquisizione exart. 31, comma 3 d.p.r. n. 380/2001 sono ormai divenuti inoppugnabili; che, pertanto, la gravata ordinanza costituisce atto dovuto;
Ritenuta, in conclusione, l’insussistenza del presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per concedere la richiesta misura cautelare;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della peculiarità  della presente controversia, sussistono giuste ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Cocomile Francesco Gaudieri
 
 
 

IL SEGRETARIO