Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Pubblico impiego- Trasferimento ex L. n. 104/1992 – Istanza – Sede vicina – Mancanza di elementi pregiudizievoli in capo al ricorrente- Conseguenze
L’istanza cautelare volta a sospendere l’efficacia del provvedimento di rigetto di una istanza di trasferimento ex L. n. 104/1992 (nella specie da Bari a Lecce) è infondata se non corroborata da un sufficiente fumus boni iuris ed un altrettanto sufficiente periculum in mora, tali da evidenziare un pregiudizio grave ed irreparabile in capo al ricorrente.
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Cons. Stato, sez. IV, ric. n. 3235 – 2017; ordinanza 16 giugno 2017, n. 2485 – 2017.
Pubblicato il 09/03/2017
N. 00111/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00123/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 123 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Parato, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria, 19;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento del 24.11.2016, prot.n. 333.D/77226, con cui è stata rigettata l’istanza di trasferimento, formulata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 55 comma 4 D.P.R. 335/1982 e art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Rilevato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, l’istanza cautelare così come introdotta non appare essere assistita nè da un sufficiente fumus boni iuris, nè da un sufficiente periculum in mora;
Rilevato, in particolare, che non vi è in ricorso una congrua allegazione in fatto che dia la misura dello specifico pregiudizio grave ed irreparabile in tesi patito dal ricorrente;
Rilevato che esso non appare sussistere in re ipsa, trattandosi in fatto di una richiesta di trasferimento ex lege n. 104/1992 dalla città di Bari alla vicina città di Lecce;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Alfredo Giuseppe Allegretta | Angelo Scafuri | |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.