1. Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Nullaosta conversione permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato – Diniego – Illegittimità – Difetto di motivazione.
2. Pubblica sicurezza – Accesso al lavoro – Lesione – Danno grave ed irreparabile – Sussistenza
1. àˆ illegittimo per difetto di motivazione il provvedimento che nega il rilascio del nullaosta alla conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno subordinato, perchè ha valutato ai fini della capacità economico-finanziaria dell’impresa datrice di lavoro del ricorrente, esclusivamente i redditi prodotti e non anche come d’obbligo le agevolazioni finanziarie erogate periodicamente dall’AGEA.
2. Sussiste il danno grave ed irreparabile ai fini della richiesta cautelare quando si controverte sull’accesso al lavoro, in quanto la sua lesione non è riparabile per equivalente.
Pubblicato il 23/02/2017
N. 00099/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00130/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 130 del 2017, proposto da:
Ranjit Singh, rappresentato e difeso dall’avvocato Simona De Napoli, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via Putignani n. 133;
contro
Ministero dell’Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Bari, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, loro domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento adottato in data 10 novembre 2016, dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Bari, Prot. n. P-BA/L/Q/2015/102986, con il quale veniva rigettata – per la seconda volta – l’istanza tesa ad ottenere il rilascio del nullaosta alla conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno subordinato, presentata dall’odierno ricorrente;
nonchè per l’annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, e di ogni ulteriore consequenziale statuizione, ancorchè non conosciuti dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2017 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori avv. Simona De Napoli e avv. dello Stato Isabella Piracci;
Rilevato che il provvedimento gravato appare, prima facie, carente in punto di motivazione perchè ha considerato insufficiente, ai fini della conversione del permesso di soggiorno, la capacità economico-finanziaria dell’impresa datrice di lavoro del ricorrente, avendo preso in considerazione esclusivamente i redditi prodotti e non anche le agevolazioni finanziarie per somme, di entità non trascurabile, alla stessa erogate periodicamente dall’AGEA;
Richiamato, in proposito, l’orientamento della Sezione con l’ordinanza cautelare n. 8/2017;
Rilevato che l’accesso ad un lavoro stabile costituisce, ricorrendone le condizioni di legge, un bene la cui lesione non è riparabile per equivalente;
Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie la domanda cautelare nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Flavia Risso, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Maria Colagrande | Giacinta Serlenga | |
IL SEGRETARIO