Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Competenza – Delibere Anac – Competenza inderogabile del TAR Lazio – Conseguenze

Per le questioni inerenti alla legittimità  delle Delibere dell’ANAC è sancita dagli art. 133 e 135 del codice del processo amministrativo che devolve al TAR Lazio la relativa inderogabile competenza: sicchè  le cause introitate dinanzi ai TAR periferici devono essere riassunte dinanzi al TAR  Lazio, Roma entro i termini di cui all’art. 15 del c.p.a..

Pubblicato il 23/02/2017
N. 00168/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00209/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 209 del 2015, proposto da:

Comune di Terlizzi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Ugo Patroni Griffi, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, Piazza Luigi di Savoia, 41/A;

contro
Autorità  Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento
– della deliberazione A.N.A.C. n. 17 del 12.11.2014 (fascicolo n. 1521/2013, servizio di igiene urbana nel Comune di Terlizzi ) comunicata al Comune di Terlizzi a mezzo p.e.c. in data 3.12.2014;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità  Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C.;
Visto l’art. 16, co. 2, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2017 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
 

Rilevato che in base agli artt. 135 lett. e) e 133 lett 1) c.p.a., ai sensi dei quali sono devolute alla competenza inderogabile del T.A.R. Lazio, Sede di Roma, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti adottati dall’Autorità  per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, alla quale è integralmente succeduta l’A.N.A.C., ai sensi dell’art. 19 del D.L. n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014;
Rilevato, pertanto, che la competenza a decidere la presente controversia appartenga al T.A.R. del Lazio con sede in Roma, innanzi al quale la causa potrà  essere riassunta, nel termine di cui all’art. 15 cpv. c.p.a.;
Ritenuto che, in considerazione della natura, della peculiarità  ed oggettiva novità  della presente controversia, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, dichiara la propria incompetenza per territorio, essendo competente il T.A.R. del Lazio con sede in Roma, innanzi al quale la causa potrà  essere riassunta, nel termine di cui all’art. 15 c.p.a..
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alfredo Giuseppe Allegretta Angelo Scafuri
 
 
 

IL SEGRETARIO