Procedimento amministrativo – Provvedimento – Conferenza di servizi – Prevalenza automatica  delle posizioni maggioritarie – Non sussiste – Ragioni 

Poichè la conferenza di servizi è il luogo deputato alla contestuale valutazione di tutti gli interessi coinvolti, è escluso che le posizioni maggioritarie si impongano de plano su quelle minoritarie, dovendosi, piuttosto, pervenire ad una decisione sulla base di un motivato confronto fra le diverse posizioni emerse.
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Cons. Stato, sez. V, ric. 92 – 2017, ord. 25 maggio 2017, n. 2218 – 2017

Pubblicato il 23/02/2017
N. 00092/2017 REG.PROV.CAU.
N. 01561/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1561 del 2016, proposto da: 

Barivela S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi D’Ambrosio e Bruna Flace, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi D’Ambrosio, in Bari, piazza Garibaldi, n. 23; 

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avvocato Leonilde Francesconi con domicilio eletto in Bari, lungomare Nazario Sauro n. 31/33; 
Azienda Sanitaria Locale Bari, non costituita in giudizio; 
Ministero della Difesa, Ministero dell’Economia e delle Finanze,Ministero dell’Interno, Ministero dei Beni e delle Attività  Culturali e del Turismo rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, di Bari, loro domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97; 
Comune di Bari, in persona Sindaco, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosaria Basile ed Augusto Farnelli, con domicilio eletto presso l’avv. Rosaria Basile, in Bari, via Principe Amedeo, n. 26; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
previa concessione di misure cautelari
– del provvedimento del Dirigente dell’Ufficio Demanio Marittimo della Regione Puglia, prot. n. AOO-108/0015089 del 21.10.2016, con cui, all’esito della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 18.10.2016, è stata disposta “l’archiviazione agli atti della domanda” di concessione demaniale, presentata dalla società  Barivela;
– del verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 18.10.2016 e relativi pareri negativi, resi dalle amministrazioni convocate a partecipare alla riunione, trasmesso alla ricorrente con il provvedimento prot. n. AOO-108/0015089 del 21.10.2016;
– di ogni altro atto al predetto presupposto, ivi compresa la nota prot. n. AOO-108/0012733 del 21.09.2016;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, del Comune di Bari, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Capitaneria di Porto di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2017 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori avvocati Luigi D’Ambrosio e Bruna Flace, per la ricorrente, avv. Leonilde Francesconi, per la Regione, avvocati Augusto Farnelli e Rosaria Basile, per il Comune e avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro, per la difesa erariale;
 

Considerato che al procedimento, conclusosi con il provvedimento impugnato, si applica la disciplina generale sul procedimento amministrativo di cui alla l. 241/1990 (C.d.S. n. 4545/2015);
Ritenuto che la conferenza di servizi è il luogo deputato alla contestuale valutazione di tutti gli interessi coinvolti e che pertanto è escluso che le posizioni maggioritarie si impongano de plano su quelle minoritarie (Consiglio di Stato sez. VI 18 aprile 2005 n. 1768; T.A.R. Napoli, sez. VII 27 maggio 2009 n. 2944), dovendosi, piuttosto, pervenire ad una decisione sulla base di un motivato confronto fra le diverse posizioni emerse;
Rilevato che appaiono fondate le censure di difetto di motivazione e di istruttoria perchè nei provvedimenti gravati non emergono, prima facie, le ragioni per le quali si è stabilito di respingere il progetto presentato dalla ricorrente nel 2005 – in quanto non ammissibile sotto il profilo paesaggistico ex PPTR del 16.2. 2015, demaniale marittimo ex l. 17/2015 e della pianificazione regionale dei trasporti ex piano attuativo 2015/2019 – e non di consentirne l’adeguamento alla normativa e agli strumenti di piano sopravvenuti nelle more del procedimento, come proposto da alcune delle Amministrazioni intervenute in sede di conferenza dei servizi;
Ritenuto, data la complessità  della vicenda, di poter compensare le spese della presente fase cautelare; 
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), accoglie la domanda cautelare e, per l’effetto, sospende i provvedimenti impugnati disponendo che si riattivi il procedimento, tenuto conto di quanto evidenziato in motivazione.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 19.12.2017.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Flavia Risso, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Colagrande Giacinta Serlenga
 
 
 

IL SEGRETARIO