1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Legittimazione e interesse – Associazione – Iscrizione albo regionale – Irrilevanza
 

2. Enti e organi della p.A. – Sindaco – Ordinanza – Randagismo – Difetto di istruttoria – Fattispecie

1. La mancata iscrizione all’albo regionale delle Associazioni  per la protezione degli animali operanti nella Regione Puglia (art. 13 L.R.  n. 12/1995) non inficia la legittimazione ad agire da parte  di Associazioni cinofile in giudizi a tutela di interessi afferenti all’oggetto statutario, rilevando, viceversa, soltanto nelle controversie inerenti ai rapporti di concessione del servizio a dette Associazioni dei rifugi nel territorio della Regione Puglia (nella specie la Lega ricorrente, prefiggendosi  tra i suoi scopi statutari la difesa del cane rispetto ad abusi e randagismo, aveva impugnato proprio un’ordinanza sindacale che disponeva la restituzione dei cani ad una condizione di randagismo e la loro soppressione se pericolosi, senza che venissero in rilievo profili di affidamento del servizio di custodia degli animali. 


2. E’ attinta da eccesso di potere un’ordinanza sindacale volta a restituire al territorio comunale, per assunte indisponibilità  finanziarie, i cani precedentemente custoditi in una struttura privata,  in quanto immotivatamente adottata  in contrasto con il parere del competente servizio veterinario – ai sensi della L.R. n. 15/1995 – contenente l’individuazione dei rischio, anche per la salute pubblica,  che detto abbandono avrebbe potuto comportare: detta ipotesi, infatti, in cui i cani erano rimasti per anni in una struttura convenzionata, e dunque abituati ad un habitat ben diverso da quello della strada, deve ritenersi non riconducibile alla  previsione dell’art.  2 l. b) della L.R. 26/2006 richiamata erroneamente a fondamento dell’ordinanza, che consente ai Comuni di reintrodurre nel territorio i cani che vivono in una condizione di randagismo, dopo averli sottoposti a profilassi e sterilizzazione.

Pubblicato il 20/02/2017
N. 00164/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01120/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1120 del 2015, proposto da: 
Lega Nazionale per la Difesa del Cane, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Michele Pezone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marco Milillo, in Bari, viale Magna Grecia n. 81/p; 

contro
Comune di San Ferdinando di Puglia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro Di Benedetto, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, in Bari, piazza Massari, n. 6; 

per l’annullamento
previa sospensiva
dell’ordinanza del Sindaco di San Ferdinando di Puglia n. 53 del 3.9.2015, con cui è stata disposta la reimmissione sul territorio comunale dei cani di proprietà  del predetto Comune, ricoverati presso il rifugio “Dog’s Hostel” di Trani, e di ogni altro atto prodromico, consequenziale o comunque connesso.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Ferdinando di Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2016 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori avv. Marco Milillo, su delega dell’avv. Michele Pezone, e avv. Giuseppe Dicuonzo, su delega dell’avv. Pietro di Benedetto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La Lega Nazionale per la Difesa del Cane impugna l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Sindaco del Comune di S. Ferdinando di Puglia ha deciso di reimmettere sul territorio comunale, o sopprimere se pericolosi, alcuni cani affidati dallo stesso Comune e, fino ad allora, custoditi in un canile-rifugio privato, sottoposto a sequestro preventivo e ad ordine di sgombero per decisione del GIP di Trani.
Il ricorso è affidato a tre motivi.
1) Violazione e falsa applicazione della l. n. 281/1991 – violazione e falsa applicazione degli articoli 8 e 9 della l.r. Puglia n. 15/1995 – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 – eccesso di potere – difetto di adeguata istruttoria – difetto e/o erroneità / inadeguatezza motivazione. 
Il provvedimento impugnato, come evidenziato nel parere negativo del Dirigente del veterinario della ASBAT del 4.2.2016, sarebbe in contrasto con la normativa nazionale e regionale che in nessun caso consentirebbe l’abbandono sul territorio dei cani senza padrone appartenenti al Comune nel cui territorio si trovano, ma ne prevede il ricovero in canili sanitari dai quali, decorsi sessanta giorni, sono trasferiti nei rifugi che compete ai Comuni reperire, in attesa che gli animali siano dati in adozione.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera b), della l.r. Puglia n. 26/2006 – difetto di adeguata istruttoria e motivazione sotto ulteriore profilo – eccesso di potere. 
L’ordinanza impugnata richiama l’art. 2, comma 1, lett.b), della l.r. Puglia n. 26/2006 che prevede la facoltà  del Comuni di rimettere in libertà  i randagi che vivono nel territorio comunale da dove sono prelevati per sottoporli a misure di profilassi nei canili sanitari, dotandosi al contempo di una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni cagionati dagli animali. La disposizione non sarebbe applicabile al caso concreto perchè si tratta di cani che da anni sono ospitati in una struttura chiusa.
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 54 del d.lg. n. 267/000 – difetto di adeguata istruttoria ed eccesso di potere.
L’ordinanza impugnata non risulta comunicata preventivamente al Prefetto, come prescritto dall’art. 54 del TUEL.
Il Comune eccepisce il difetto di legittimazione dell’Associazione ricorrente, in quanto non iscritta nell’albo regionale istituito ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 12/1995 e, nel merito, non disponendo di rifugi comunali, nega di essere tenuto a sostenere i costi del ricovero dei randagi presso strutture private, poichè l’art. 8 della l.r. n. 12/1995 demanda ai Comuni solo il compito di costruire o risanare i canili sanitari esistenti.
All’udienza del 21 dicembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
L’eccezione di difetto di legittimazione della Lega nazionale per la Difesa del Cane sollevata dalla resistente, è infondata.
L’albo regionale delle Associazioni per la protezione degli animali operanti nella Regione Puglia, istituito ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 12/1995, ha la finalità  di accreditare enti ed associazioni riconosciute per la gestione (in regime di convenzione con i Comuni ex art. 9, comma 5, della l.r. n. 12/1995) dei rifugi per l’accoglienza dei cani provenienti dai canili sanitari che non hanno trovato adozione o altra sistemazione.
Si tratta, all’evidenza, di una disposizione che, alla capacità  giuridica statutaria delle Associazioni animaliste riconosciute, aggiunge un titolo di legittimazione sostanziale – gestione dei rifugi per animali – istituzionalmente riservato alla competenza dei Comuni.
Ne consegue che la ricorrente sarebbe carente di legittimazione, in quanto non iscritta in detto elenco, esclusivamente nelle controversie inerenti ai rapporti di concessione del servizio di gestione, da parte di dette Associazioni, dei rifugi del territorio della Regione Puglia.
L’oggetto del presente giudizio verte invece sulla legittimità  del provvedimento del Sindaco che dispone la reimmissione sul territorio comunale degli animali già  custoditi in un rifugio gestito da una delle Associazioni iscritte nell’Albo regionale, di cui all’art. 13 della l.r. n. 12/1995.
Occorre premettere che un’Associazione riconosciuta, qual è la ricorrente, è legittimata ex lege, in attuazione del principio di sussidiarietà  orizzontale (art. 118 Cost.) ed in virtù del riconoscimento governativo, ad esercitare sul piano sostanziale e processuale gli interessi generali o diffusi dei quali è per statuto portatrice. 
Ne consegue che, ai fini del giudizio sulla legittimazione ad agire di un’associazione riconosciuta, basta accertare se l’interesse azionato afferisce all’oggetto statutario suo proprio.
La Lega Nazionale per la Difesa del Cane promuove la tutela e la cultura del trattamento del cane con comprensione e umanità , si prefigge di difenderlo da crudeltà  ed abusi e combatte il randagismo a tutela sia del cane che della pubblica igiene (art. 2 statuto -all. 12 nota di deposito del 15.9.2015 della ricorrente).
Il ricorso in decisione ha ad oggetto l’annullamento del provvedimento gravato che dispone la restituzione dei cani ad una condizione di randagismo o la loro soppressione se pericolosi.
Chiaramente le misure adottate dal Sindaco del Comune intimato hanno diretta attinenza con lo scopo associativo della ricorrente e tanto basta per ritenerne provata la legittimazione al ricorso.
Nel merito il ricorso è fondato.
L’ordinanza sindacale impugnata prevede di liberare nel territorio del Comune S. Ferdinando di Puglia dei cani, da anni ospiti del rifugio Dog’s Hostel, nonostante il Dirigente del servizio veterinario della ASBAT avesse dichiarato che tale operazione potrebbe di fatto comportare l’abbandono degli animali, fino ad allora vissuti in stato di custodia e controllo, ad una condizione di pericolo per sè stessi e per la collettività .
Sotto tale profilo è dunque fondata la censura di eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria, in quanto nella motivazione del provvedimento gravato non sono enunciate le ragioni per le quali il Sindaco ha adottato una decisione opposta al motivato parere contrario del Dirigente del servizio veterinario.
Appare inoltre fondata la censura di violazione dell’art. 2, lett. c), della l.r. n. 26/2006, richiamata fra i presupposti dell’ordinanza, che consente ai Comuni di reintrodurre nel territorio i cani che vivono in una condizione di randagismo, dopo averli sottoposti agli interventi di profilassi e sterilizzazione.
Nel caso di specie si tratta invece di animali che il Comune aveva deciso di ricoverare in una struttura convenzionata nella quale sono rimasti per anni.
Ne consegue che, ove i cani fossero liberati nel territorio comunale, tornerebbero ad un habitat non consueto al quale potrebbero non adattarsi, avendo perso, o mai acquisito, il comportamento da randagi.
Il Comune ha dunque assunto una decisione anche contraddittoria, considerato che in precedenza aveva deciso di affidare i cani di pertinenza del suo territorio ad una struttura convenzionata e poi, non perchè abbia deciso di dare una loro una diversa sistemazione, ma per asserite indisponibilità  finanziarie, ha stabilito di reinserirli nel territorio, senza aver valutato che la conseguenza di tale operazione è l’abbandono di cani senza padrone chiaramente non riconducibile alle finalità  dell’art. 2, lett. c), della l.r. n. 26/2006 che consente di restituire gli animali, una volta curati, allo loro abituale condizione di vita.
Il ricorso pertanto, assorbita ogni altra censura, deve essere accolto. 
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di S. Ferdinando di Puglia al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Contributo unificato rifuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Colagrande Giuseppina Adamo
 
 
 
 
 

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