1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Presupposti di rito- Condizione dell’azione- Interesse- Vicinitas
2. Ambiente ed ecologia- Impatto ambientale- Valutazione di incidenza di impatto ambientale
1. Laddove l’interesse ad agire si fondi sulla vicinitas, sta al giudice valutare, in concreto e sulla base di dati disponibili, se-in relazione al rapporto di vicinato fatto valere come condizione dell’azione- si concretizzi una lesione della situazione giuridica sostanziale sottostante capace di incidere negativamente su un interesse diretto, attuale e personale del ricorrente (nella specie il TAR ha ritenuto sussistente uno stabile collegamento tra l’attività del ricorrente e lo specchio acqueo interessato dall’attività che intendeva intraprendere il controinteressato).
2. Alla luce di una interpretazione sistematica dell’art. 6, commi 2 e 3, della Direttiva 92/43 CEE del Consiglio e dell’art. 5, commi 1, 3 e 8, del D.P.R. n. 357/1997, si desume che l’effettuazione di una preventiva valutazione di incidenza sia indispensabile anche nell’ipotesi in cui l’autorità competente intenda approvare un progetto che possa avere delle incidenze significative sul SIC adiacente, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti. In particolare, va precisato che la circostanza che l’area di intervento non ricada all’interno del SIC, bensì lambisca il suo confine, non può costituire un elemento di per sè sufficiente ad escludere la probabilità di qualunque incidenza significativa degli interventi programmati e la necessità della succitata valutazione.
Pubblicato il 16/02/2017
N. 00132/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01727/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1727 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Cosmopolitan Society dei Fratelli Iannone Antonio e Piero s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Giornetti C.F. GRNNTN69T19H501Q, Antonio Leonardo Deramo C.F. DRMNNL64B01H749Y, con domicilio eletto presso Antonio Leonardo Deramo in Bari, via F.S. Abbrescia n. 83/B;
contro
Comune di Cagnano Varano, Autorità di Bacino per la Puglia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Manfredonia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici è ex lege domiciliato in Bari, via Melo n. 97;
nei confronti di
Pietro Coccia, rappresentato e difeso dagli avvocati Fernando Cicilano, Enrico Godini C.F. GDNNRC71E01A662K, con domicilio eletto presso Francesco Paparella in Bari, via Venezia n. 14;
per l’annullamento
con il ricorso principale:
a) del permesso di costruire n. 22 del 18.9.2012, rilasciato dal Responsabile del Settore Urbanistica presso il Comune di Cagnano Varano al sig. Coccia Pietro per la realizzazione di un’azienda per il rimessaggio di imbarcazioni in località Capojale;
b) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, compreso il parere tecnico espresso dal Responsabile dell’UTC il 13.12.2011.
con motivi aggiunti depositati il 23/1/2015:
a) dell’atto prot. 8690 del 16.12.2014, con il quale il Responsabile UTC presso il Comune di Cagnano Varano ha revocato il provvedimento di sospensione del permesso di costruire n. 22 del 18.9.2012, in precedenza adottato ed ha autorizzato i lavori di cui al citato titolo edilizio;
b) del provvedimento 500/anno 2014 – Repertorio n. 078/anno 2014 del 28.11.2014, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Capitaneria di Porto di Manfredonia ha rilasciato al l’autorizzazione ex art. 55 cod. nav.;
c) del parere favorevole rilasciato dall’Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. 14131 del 7.11.2014 a firma del Segretario Generale, nonchè della nota interlocutoria prot. 11054 dell’11.9.2014 a firma del medesimo organo;
d) di tutti gli altri atti connessi, presupposti e conseguenti, compreso l’esito di conferenza di servizi dell’11.9.2014.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Pietro Coccia, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Capitaneria di Porto di Manfredonia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2017 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con ricorso notificato il 26/11/12 e depositato l’11/12/12 la società in epigrafe indicata ha impugnato il permesso di costruire n. 22/2012 rilasciato dal Comune di Cagnano Varano a Coccia Pietro inerente alla realizzazione di un’azienda per il rimessaggio di imbarcazioni su suolo in catasto al fg. 3/A – partt. nn. 8, 170 e 721 – (adiacente all’area su cui insiste una stazione di servizio per il rifornimento di carburante per imbarcazioni di cui la ricorrente è titolare).
La Cosmopolitan deduce:
a) violazione e falsa applicazione della direttiva 92/43/CEE e D.M. Ambiente 3/4/00 anche in relazione all’art. 20 d.P.R. n. 380/01, all’art. 5 del d.P.R. 357/97 e alla l.r. 11/01: ricadendo l’area interessata all’intervento edilizio nell’ambito del SIC IT110001 di cui al precitato D.M. Ambiente, è necessaria la valutazione di incidenza ambientale, che nella fattispecie è mancata;
b) violazione degli artt. 1 e 7 del r.d.l. n. 3267/23, per omessa previa acquisizione dell’autorizzazione prevista per gli interventi in area sottoposta a vincolo idrogeologico;
c) violazione degli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 151/01 per mancata acquisizione dell’autorizzazione dei VV.FF. per il previsto impianto di distribuzione carburante;
d) violazione e falsa applicazione dell’art. 55 cod. nav., stante la mancata autorizzazione da parte del capo del compartimento, necessaria per gli interventi da realizzarsi entro i 30 mt. dal demanio marittimo;
e) violazione e falsa applicazione dell’art. 10 l.r. 32/04, per omessa verifica sulla quantità dell’erogato medio dell’impianto della ricorrente, come prescritto dall’art. 10 co. 3 l. cit.
2 – Ha resistito alla domanda il controinteressato Coccia, eccependo preliminarmente l’improcedibilità del ricorso alla luce della sospensione del pdc disposta dal Comune con provvedimento del 30/11/12, nonchè l’inammissibilità del ricorso, non avendo parte ricorrente alcuna posizione giuridica differenziata che la legittimi alla proposizione della domanda giurisdizionale.
Nel merito, poi, ha contestato che l’area per la quale è causa ricada in zona SIC (limitata ai soli Isola e Lago di Varano) e sia sottoposta a vincolo idrogeologico. Non essendo, inoltre, prevista la realizzazione di alcun impianto di distribuzione di carburante (come precisato nella nota comunale del 26/11/12 in atti), non sarebbe necessaria alcuna autorizzazione da parte dei VV.FF., nè alcun controllo ai sensi della l.r. 23/04. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 55 cod. nav., argomenta sulla possibilità di un rilascio di tale nulla osta dopo il rilascio del pdc.
3 – Il Comune di Cagnano Varano e l’Autorità di Bacino per la Puglia non si sono costituiti in giudizio. Hanno depositato atto di costituzione di mero stile il Ministero e la Capitaneria di Porto.
4- All’udienza del 10/1/13 la causa veniva cancellata dal ruolo.
5 – Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 21/1/15 e depositato il 23/1/15, la ricorrente ha impugnato la revoca del provvedimento di sospensione del pdc n. 22/2012 recata dall’atto n. 8690 del 16/12/14, deliberata dal Comune all’esito delle integrazioni documentali fornite dal Coccia e della conferenza di servizi dell’11/9/2014, unitamente all’autorizzazione ex art. 55 cod. nav. rilasciata dalla Capitaneria di Porto e al favorevole parere della locale Autorità di Bacino.
5.1 – La ricorrente società ripropone alcune delle doglianze già contenute nel ricorso principale, sopra sub a) e b), nonchè quelle – sub c) ed e) -relative alla realizzazione dell’impianto di distribuzione del carburante, non senza evidenziare l’ambiguità della documentazione integrativa prodotta dal controinteressato – in cui non vi è più menzione dell’impianto di erogazione carburante.
5.2 – Con specifico riferimento, invece, all’iter procedimentale sfociato nell’adozione dell’atto da ultimo gravato, parte ricorrente lamenta l’omessa comunicazione di avvio del procedimento (alla luce della posizione qualificata che le deriva, se non altro, dalla pendenza del presente giudizio), nonchè la doverosità dell’adozione di un nuovo permesso di costruire, alla luce delle modifiche progettuali presentate (non essendo più riportati nelle tavole l’impianto di distribuzione del carburante e il deposito di oli lubrificanti) e del coinvolgimento di autorità non coinvolte nella primo segmento procedimentale.
5.3 – Lamenta, inoltre, la considerazione del falso presupposto della necessità di un nuovo impianto di rimessaggio per soddisfare le richieste dell’utenza, essendovi in loco altro cantiere sul lato opposto del canale.
5.4 – Deduce altresì, l’illegittimità del parere dell’Autorità di Bacino che, non solo ha violato l’art. 6 n.t.a. PAI (che esclude per siffatte aree interventi che comportano alterazioni morfologiche o funzionali ed un apprezzabile rischio per l’ambiente e per le persone), ma soprattutto si è favorevolmente espressa sul progetto in assenza dello studio di compatibilità idraulica dalla stessa autorità richiesto nella nota n. prot. 0011054 dell’11/8/14 (limitandosi ad acquisire una relazione asseverata, per la quale, inoltre, l’architetto progettista incaricato sarebbe del tutto “incompetente”).
6 – Resiste, ancora, il Coccia, ribadendo a più riprese l’infondatezza di tutte le doglianze attinenti alla realizzazione dell’impianto di distribuzione alla luce della circostanza che il progetto (e il permesso di costruire) non ne prevedono alcuno.
7 – Con decreto presidenziale n. 46 del 26/1/15 è stata richiesta all’ufficio tecnico del Comune di Cagnano Varano una relazione di chiarimenti sui fatti di causa (intesa, tra l’altro, a specificare se l’opera assentita comprenda anche un distributore di carburante).
8 – Con ordinanza cautelare n. 85/2015, l’istanza di sospensione del provvedimento comunale da ultimo emesso è stata respinta, non senza subordinare la realizzazione dell’impianto di distribuzione del carburante alla corresponsione da parte del Coccia di una cauzione di € 80.000.000 da versare prima dell’inizio dei lavori. Il Consiglio di Stato ha, successivamente, riformato tale ordinanza, accogliendo in toto l’istanza cautelare e compulsando il TAR ai fini di una sollecita fissazione dell’udienza di merito.
9 – Con ordinanza n. 263 del 25/2/16 è stata disposta una verificazione tesa ad accertare se l’area interessata dall’intervento ricada in territorio sottoposto a tutela ambientale o paesaggistica e, specificamente, se sia compreso in area dichiarata di interesse comunitario (SIC), ai sensi della Direttiva 93/43/CEE e del D.M. Ambiente del 3.4.2000.
10 – Sulla scorta delle risultanze istruttorie tutte, all’udienza pubblica del 31/1/17 la causa è stata trattenuta in decisione.
11 – Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse formulata dal controinteressato Coccia.
“L’interesse ad agire nel giudizio amministrativo è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta e attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall’effettiva utilità che potrebbe derivare a quest’ultimo dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato, dovendo il ricorso essere considerato inammissibile per carenza di interesse laddove l’annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non sia in grado di arrecare alcun vantaggio all’interesse sostanziale del ricorrente” (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 4 marzo 2011, n. 1734).
“E laddove tale interesse sia stato indicato nella vicinitas – come nella fattispecie – sta al giudice valutare in concreto, sulla base dei dati disponibili, se in base al rapporto di vicinato fatto valere come condizione per l’azione si concretizzi una lesione della situazione giuridica sostanziale sottostante capace di incidere negativamente su un interesse diretto, attuale e personale dei ricorrenti” (C.G.A.R.S. 9 marzo 2014, n.144).
Applicando le predette coordinate ermeneutiche al caso di specie, rileva il Collegio, in primo luogo, che non è suscettibile di essere fondatamente posto in dubbio lo stabile collegamento dell’attività della ricorrente con lo specchio acqueo interessato dall’attività commerciale che il controinteressato intende intraprendere e il sicuro interesse, altresì, alla conservazione dell’habitat naturale in cui l’intervento andrebbe a collocarsi. àˆ, pertanto, indiscutibile l’interesse differenziato della ricorrente che legittima la proposizione del gravame.
12 – Nel merito, necessita chiarire, in primis, alla luce dell’inequivoca nota a firma del responsabile UTC del Comune di Cagnano Varano versata in atti il 27/1/15, che il permesso di costruire n. 22 del 18/9/12 non comprende alcun impianto di distribuzione di carburante. Tale esclusione, risultava, peraltro, già attestata dal Comune nella nota n. 7777 del 26/11/12, in cui si limitava il contenuto del pdc alla sola realizzazione dell’impianto per il rimessaggio di imbarcazioni. Nè di impianto per la distribuzione di carburante è menzione alcuna nella relazione tecnica trasmessa dal Coccia al Comune il 28/7/14, nell’ambito del riesame della pratica edilizia.
Le suesposte considerazioni consentono di prescindere, dunque, dai motivi sub c) ed e) del ricorso principale.
12.1 – Il motivo sub b) si rivela, invece, infondato alla stregua delle conclusioni cui è pervenuto il verificatore: dalla chiara elaborazione delle cartografie versate in atti, si ricava che l’area sottoposta a vincolo idrogeologico non è coincidente con le particelle catastali interessate dall’intervento in questione. Conclusione, questa, che non risulta in alcun modo contestata da parte ricorrente, in sede di osservazioni alla verificazione.
12.2 – Delibati gli ulteriori motivi di ricorso, lo stesso si palesa meritevole di accoglimento.
12.2.1 Ed invero, il verificatore ha chiarito (anche sulla scorta delle osservazioni formulate dal tecnico di parte della ricorrente) che pur non rientrando l’area de qua nel perimetro del SIC, la particella 8 (situata sulla riva ovest del canale) è certamente confinante con il canale, la cui riva ovest costituisce proprio il perimetro del Sic, secondo quanto risultante dagli estratti cartografici rinvenibili sul portale geografico della Provincia di Foggia, allegati dal verificatore alla relazione definitiva depositata il 28/11/16.
L’adiacenza ed, anzi, la “continuità ” tra l’area SIC e quella oggetto dell’intervento edilizio determina la necessità dell’esperimento della valutazione di incidenza ambientale.
La procedura di valutazione di incidenza ambientale è stata introdotta dalla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 (cd. Direttiva “Habitat”) finalizzata alla tutela di una serie di habitat e di specie animali e vegetali particolarmente rari indicati nei relativi Allegati I e II. La Direttiva prevede che gli Stati dell’Unione Europea contribuiscano alla costituzione della rete ecologica europea Natura 2000 in funzione della presenza e della rappresentatività sul proprio territorio di questi ambienti e delle specie, individuando aree di particolare pregio ambientale denominate Siti di Importanza Comunitaria (SIC), che vanno ad affiancare le Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste dalla Direttiva n. 409 del 1979, denominata “Uccelli”.
Tale direttiva, all’art. 6 co. 2 dispone: “Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonchè la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva” ; al successivo comma 3 stabilisce che “Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione di incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica”; ed infine “Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate” (comma 4).
La normativa nazionale di attuazione è contenuta nel D.P.R. n. 357/1997 che, all’art. 5 e, segnatamente, per quanto rileva nel caso di specie, ai commi 1, 3 e 8 di detto articolo, così recita:
“1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.
3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenza significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell’allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi (¦).
8. L’autorità competente al rilascio dell’approvazione definitiva del piano o dell’intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.”
Infine, la L. R. pugliese n. 11 del 12 aprile 2001, con la previsione di cui all’art. 4 quarto comma, successivamente modificato dall’art. 2 della L.R. 14 giugno 2007 n. 17, ha assoggettato a valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/1997 tutti gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, che possono avere incidenze significative sul sito stesso.
In forza dell’interpretazione sistematica delle fonti sopra riportate si giunge alla conclusione che l’effettuazione di una preventiva valutazione di incidenza è indispensabile anche nelle ipotesi in cui l’autorità competente intenda approvare un progetto che, come quello in esame, può avere incidenze significative sul SIC adiacente, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti.
Ed invero, la circostanza che l’area di intervento non ricada all’interno del SIC non può costituire un elemento di per sè sufficiente ad escludere la probabilità di qualunque incidenza significativa degli interventi programmati ed assentiti, di talchè prima di pervenire al rilascio del permesso di costruire, l’Amministrazione avrebbe dovuto esperire le verifiche imposte dalla richiamata normativa, effettuando la valutazione di incidenza o, acclarando con certezza, l’assenza di incidenze significative.
12.2.2 – Quanto al ricorso per motivi aggiunti:
– infondato è il motivo sub C/VII, basato sul non provato assunto secondo cui la Capitaneria di Porto avrebbe rilasciato la prescritta autorizzazione (solo?) sulla scorta di quanto affermato dal controinteressato in ordine alla necessità di incrementare gli impianti per il rimessaggio delle imbarcazioni in loco;
– fondato si palesa, invece, il motivo sub C/VIII: è la stessa Autorità di Bacino a richiamare (nella propria nota all. 7 produzione del ricorrente del 23/1/15) le n.t.a. del PAI (non presenti in atti) nella parte in cui subordinano l’emanazione del parere di competenza dell’Autorità all’acquisizione di uno studio di compatibilità , dal quale invece l’AdB ha ritenuto di poter prescindere nel caso di specie, invocando un “principio di buon senso” (peraltro, dopo aver dato atto dei “recenti eventi alluvionali verificatisi nell’area di interesse”).
13 – Per le suesposte ragioni, assorbita ogni ulteriore doglianza, va disposto, in accoglimento del gravame, l’annullamento del permesso di costruire n. 22/2012, del parere espresso dall’Autorità di Bacino in data 7/11/14 n. 0014131 e del provvedimento comunale n. 8690 del 16/12/14.
14 – La regolamentazione delle spese tra il ricorrente e il Comune soggiace al principio della soccombenza; sussistono giusti motivi per compensare quelle tra il ricorrente, il controinteressato e le altre Amministrazioni.
15 – Il Collegio ritiene opportuno procedere in questa sede anche alla liquidazione del compenso spettante al verificatore, con statuizione che ha, in questo caso, valore giuridico di decreto di pagamento.
Tenuto conto del termine assegnato per l’espletamento dell’incarico e della circostanza che la seconda relazione di verificazione è conseguita alla necessità di recuperare il contraddittorio “eluso” in sede di svolgimento delle operazioni, si ritiene congrua la liquidazione di euro 1.962,53 a titolo di onorario (pari a n. 240 vacazioni) oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso principale integrato da motivi aggiunti, li accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Cagnano Varano alla rifusione delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori come per legge e C.U.
Compensa le spese tra il ricorrente, il controinteressato e le altre Amministrazioni.
Pone a carico del Comune soccombente le spese di verificazione, come innanzi liquidate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Gaudieri, Presidente
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Viviana Lenzi | Francesco Gaudieri | |
IL SEGRETARIO