Pubblica sicurezza –  Pubblico trattenimento – Licenza obbligatoria – Artt. 80 e 68 T.U.L.P.S.

Non può essere concessa l’invocata tutela cautelare avverso il procedimento che commina la cessazione immediata dell’esercizio abusivo dell’attività  di pubblico spettacolo in un circolo culturale  giacchè, sussistendo la possibilità  di immediato ed indiscriminato accesso nel locale da parte di chiunque (come emerso nel corso di una verifica ispettiva), il rilascio di un tesserino con il quale lo spettatore acquista la qualità  di socio del circolo, costituisce un semplice espediente per eludere l’obbligo di munirsi della prescritta licenza di cui agli artt. 80 e 68 TULPS. 

Pubblicato il 25/01/2017
N. 00043/2017 REG.PROV.CAU.
N. 01577/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1577 del 2016, proposto da: 

Michele Sciacovelli, Associazione Culturale “Fluxus”, rappresentati e difesi dall’avvocato Andrea Lapecorella, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via Melo da Bari n. 163; 

contro
Comune di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Rosaria Basile, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Principe Amedeo, n. 26; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
previa sospensiva
dell’ordinanza emessa dal Comune di Bari – Ripartizione Sviluppo Economico POS Servizi Amministrativi exTULPS, in data 3.11.2016, contraddistinta dai nn. 2016/01486 – 2016/263/00028, per l’immediata cessazione dell’esercizio abusivo dell’attività  di pubblico spettacolo presso l’associazione culturale denominata “Fluxus”, sita in Bari;
nonchè di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e/o comunque connessi del relativo procedimento; nonchè di tutti gli altri atti del procedimento non noti ed in ordine ai quali si fa sin d’ora espressa riserva di motivi aggiunti;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2017 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori avv. Andrea Lapecorella e avv. Rosaria Basile;
 

Considerato che con il provvedimento gravato viene sanzionata e, per il futuro, interdetta la gestione di pubblici trattenimenti riscontrata durante il sopralluogo del 13.10.2016 sulla base del numero delle persone intervenute ad una serata danzante e della circostanza, rilevata a campione, che vi partecipavano persone non appartenenti all’Associazione;
Ritenuto che il danno paventato dalla ricorrente, riconducibile al rischio che al provvedimento gravato possano far seguito, sugli stessi presupposti, ritenuti erronei, analoghi provvedimenti sanzionatori, appare del tutto ipotetico, fermo restando che per pubblico trattenimento deve intendersi l’attività  esercitata in un luogo accessibile non solo ad una ristretta cerchia di soci, ma sostanzialmente aperto senza discriminazioni a chiunque anche mediante il pagamento di una quota di adesione o previo acquisto della tessera di socio poichè la possibilità  di immediato e indiscriminato accesso da parte di chiunque indica che il rilascio della tessera di socio costituisce un mero espediente diretto ad eludere l’obbligo di munirsi della licenza di cui agli articoli 80 e 68 TULPS (Cassazione penale sez. I 12 maggio 1997 n. 3314);
Ritenuto potersi compensare le spese della presente fase cautelare:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), respinge la domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Flavia Risso, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Colagrande Giacinta Serlenga
 
 
 

IL SEGRETARIO