Edilizia e urbanistica – Attività edilizia privata – Permesso di costruire – Recupero del vano sottotetto – Legge Regionale Puglia n. 33/2007 – Presupposti – Fattispecie
La L.R. Puglia n.33/2007, contenente le norme per il recupero dei sottotetti, non consente la creazione di nuove volumetrie, ma la sola trasformazione di volumetrie preesistenti per fini connessi all’uso residenziale. Conseguentemente, il rilascio del permesso di costruire per il recupero volumetrico a scopo residenziale del vano sottotetto non può prescindere dall’esistenza di un volume residenziale (nel caso di specie, legittimamente l’Amministrazione comunale ha rigettato l’istanza di permesso di costruire per il recupero del vano sottotetto di una tettoia di copertura priva di tamponamenti esterni, mancando in radice la configurabilità di alcuna materiale potenzialità di sfruttamento a fini abitativi e, dunque, la configurabilità del c.d. vano sottotetto).
Pubblicato il 25/01/2017
N. 00046/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01584/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1584 del 2010, proposto da:
Vito Angelo Nicassio, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Albanese, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Abate Gimma, n. 94;
contro
Comune di Adelfia, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Spinelli, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso . Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari, n. 6;
per l’annullamento
del provvedimento prot. 2010/01 del 5.06.2010, notificato il 14.06.2010, con cui il Comune di Adelfia ha rigettato l’istanza di permesso di costruire per il recupero del vano sottotetto ai sensi della L. R. Puglia n. 33 del 15.11.2007;
nonchè per l’accertamento del diritto al rilascio del titolo edilizio;
e per la condanna al risarcimento danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Adelfia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2017 la dott.ssa Cesira Casalanguida;
Uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il sig. Vito Angelo Nicassio ha presentato istanza volta al rilascio del permesso di costruire per il recupero del vano sottotetto di pertinenza dell’immobile di sua proprietà sito in Adelfia, alla strada Circonvallazione, ai sensi della L.R. Puglia n. 33 del 15.11.2007.
2. – Con ricorso notificato il 29.9.2010 e depositato il 29.10.2010, ha impugnato il provvedimento prot. n. 2010701 del 5.06.2010, con cui il Comune di Adelfia ha rigettato l’istanza e ha chiesto l’accertamento del diritto al rilascio del permesso di costruire, nonchè la condanna al risarcimento dei danni.
3. – I motivi di ricorso si fondano sulla violazione della Legge Regionale n. 33 del 15.11.2007 e sull’eccesso di potere sotto vari profili.
4. – Si è costituito in giudizio il Comune di Adelfia per resistere al ricorso.
5. – All’udienza pubblica del 18.01.2017, la difesa del Comune ha eccepito la tardività della memoria depositata dal ricorrente in data 28.12.2016, chiedendone lo stralcio. All’esito della discussione sul merito, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. – Quanto al presunto difetto di “ius postulandi”, eccepita dall’amministrazione intimata, occorre dare atto dell’esistenza di apposita procura alle liti sottoscritta dal ricorrente a margine dell’atto (T.A.R. Napoli sez. VIII, sent. 2266/2010).
6.1. – In ogni caso il Collegio, per ragioni di economia processuale, ritiene di poter soprassedere dal soffermarsi ulteriormente sull’eccezione, analogamente su quella di tardività del deposito della memoria del ricorrente del 28.12.2016, in quanto il ricorso è infondato nel merito.
6.2. – Il provvedimento di diniego gravato si fonda sulle previsioni di cui all’art. 1 comma 2 lett. a) e dell’art. 2 comma 1 lett. a) della L.R. 33/2007 che fanno rispettivamente riferimento al recupero delle volumetrie del piano sottotetto e alla nozione di sottotetto.
L’art. 2 comma 1 lett. a) definisce, in particolare, sottotetti “i locali sovrastanti l’ultimo piano degli edifici o di sue parti, compresi nella sagoma di copertura, che non sono stati computati all’atto del rilascio del titolo abilitativo (concessione edilizia e/o permesso di costruire) come volume residenziale”.
6.3. – Il Comune ha ritenuto che la struttura oggetto del permesso di costruire non sia ricompresa nella sagoma di copertura dell’immobile esistente a piano terra.
Nel motivare il diniego di permesso di costruire ha specificato che, con permesso di costruire n. 2007/002 del 9.2.2007 avente ad oggetto la “realizzazione di gazebo in legno” è stata costruita sull’abitazione a piano terra condonata, una tettoia di copertura priva di tamponamenti esterni, tale da non poter sviluppare volumetria. Tale dato sarebbe confermato anche dalla relazione del progettista allegata alla pratica edilizia n. 218/2005.
Ha richiamato, pertanto, la circolare n. 1/2009 dell’Assessorato dell’Assetto del Territorio, della Regione Puglia nella parte in cui chiarisce che “non sono ammissibili quelle trasformazioni che sostanziano nella creazione di nuove volumetrie”.
Ha, infine, fatto riferimento alla tipizzazione della zona S2.A- Aree per attrezzature di interesse comune, disciplinate dall’art. 10 N.T.A. del vigente PRG, per escludere interventi volti alla realizzazione di immobili ad uso residenziale.
6. – Il ricorrente ha sostenuto, invece, che la struttura allocata all’ultimo piano sia una costruzione e rientri nella nozione di sottotetto, dovendosi comprendere nella sagoma, come previsto dal menzionato art. 2 comma 1 lett. a) L.R. 33/2007.
Ha richiamato l’oggetto del permesso di costruire n. 02/07 relativo a “costruzione volume tecnico e tettoia di coibentazione – Gazebo”.
Ha negato che l’istanza volta al rilascio del permesso di costruire sia finalizzata alla realizzazione di nuova volumetria, essendo già presente un sottotetto costituito da “volume tecnico” escluso dal computo.
7. – La tesi del ricorrente non può trovare favorevole apprezzamento.
Dirimente è la considerazione per cui la legge regionale di recupero dei sottotetti non consente la creazione di nuova volumetria ma solo la trasformazione in residenziale di quella preesistente. Ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a), infatti, è consentito “il recupero delle volumetrie del piano sottotetto esistente ai fini connessi con l’uso residenziale”.
Come stabilito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, richiamata anche dalla difesa del Comune, il “volume realizzato a copertura di un fabbricato o ha le caratteristiche oggettive di un sottotetto non abitabile, trattandosi in questo caso di un minimo volume tecnico richiesto per la copertura dell’edificio, ovvero si tratta di una mansarda, anche potenziale, in quanto dotata di rilevante altezza media rispetto al piano di gronda. Ciò che rileva, dunque, al fine della considerabilità del cd. vano sottotetto, è la sua materiale potenzialità di sfruttamento a fini abitativi”(Cons. Stato, sez. IV, sent. 2467 del 14.05.2014).
Nel caso in esame, sull’edificio in questione, risulta realizzata una tettoia di copertura priva di tamponamenti esterni. Tale dato, non smentito dal ricorrente, trova conferma anche nell’elaborato progettuale del 31.10.2005, versato in atti.
Ne consegue in tutta evidenza l’esclusione in radice della configurabilità di alcuna materiale potenzialità di sfruttamento a fini abitativi, in quanto il vano sottotetto non può essere trasformato ai fini residenziali senza sviluppare ulteriore volumetria.
Tanto basta a precludere ogni possibilità di favorevole apprezzamento del ricorso, che pertanto deve essere respinto.
8. – Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati, infatti, sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
9. – L’infondatezza della domanda di annullamento comporta il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dalla parte ricorrente.
10. – Le spese seguono le regole della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio che liquida a favore dell’Amministrazione costituita in complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Gaudieri, Presidente
Viviana Lenzi, Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Cesira Casalanguida | Francesco Gaudieri | |
IL SEGRETARIO