1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Notificazione
2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Motivi di impugnazione – Querela di falso – Conseguenze
3. Enti e organi della p.A. – Attività repressiva abusi edilizi – Competenza
1. In applicazione del principio sancito dalla sentenza Corte Cost. 26 novembre 2002, n. 477, ai fini della determinazione della ricevibilità del ricorso, rileva la data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario non al suo destinatario.
2. Nel giudizio amministrativo, deve essere superata la censura di falsità degli atti se, al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, non risulta provato l’avvio dell’incidente di falso, cui segue la sospensione del processo fino all’esito del relativo giudizio dinanzi al competente giudice civile. Di conseguenza, l’istanza di concessione del termine per proposizione della querela di falso, di cui al comma 1 dell’art. 77 c.p.a. non determina un rinvio della decisione se dal comportamento processuale della parte emerga il fine dilatorio della richiesta.
3. I provvedimenti in materia edilizia, repressivi e sananti, in quanto atti di vigilanza sul territorio, a carattere vincolato e sanzionatorio, rientrano tra quelli di gestione ordinaria dell’Ente locale e, come tali, di competenza del dirigente di settore, ai sensi dell’art. 107 del d. lgs. 8 agosto 2000, n. 267: la norma è il punto di arrivo di un processo legislativo che, a partire dalla devoluzione delle competenze del Sindaco, comprese quelle in materia edilizia, ai dirigenti del Comune (art. 4 e 51 della l. 8 giugno 1990 come modificato, quest’ultimo dalla l. 15 maggio 1997, n. 127), con l’art. 2 della l. 16 giugno 1998 ha ricompreso tra queste i provvedimenti repressivi degli abusi edilizi.
Pubblicato il 25/01/2017
N. 00047/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01613/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1613 del 2010, proposto da:
Orlando De Marinis e Maria Rosaria Valerio, rappresentati e difesi dall’avvocato Giovanni Clarizio, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Carrozzo in Bari, via di Vagno, n. 19;
contro
Comune di Sannicandro di Bari non costituito in giudizio;
nei confronti di
Giuseppe Desimini, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanna Corrente, Giuseppe Caputi, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Caputi in Bari, via Piccinni, n. 12;
per l’annullamento
del permesso in sanatoria di opere edilizie abusive pratica n. 335/08, concesso in favore del controinteressato Desimini Giuseppe;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Giuseppe Desimini;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2017 la dott.ssa Cesira Casalanguida;
Uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 6.10.2010 e depositato il 4.11.2010, i vicini controinteressati impugnavano il permesso di costruire in sanatoria delle opere edilizie di cui alla pratica edilizia n. 335/2008, conosciuta in sede di accesso ai documenti del Comune, avvenuto in data 24.06.2010.
2. – Avverso l’atto gravato deducevano: a) difetto di competenza, ritenendo che il rilascio della concessione in sanatoria spetti al Sindaco; b) eccesso di potere sotto vari profili; c) violazione di legge, in particolare degli artt. 35 e 40 L. 47/85, come richiamati dall’art. 39 L. 724/94. Sostenevano, in particolare, che la firma apposta in calce all’istanza di condono fosse apocrifa, chiedendo l’esperimento di una consulenza tecnica d’ufficio a dimostrazione della fondatezza della doglianza.
3. – Con atto depositato il 7.10.2010 si costituivano i vicini controinteressati per resistere al ricorso.
Il Comune di Sannicandro, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Con istanza a sensi dell’art 77 c.p.a., depositata il 4.11.2010, i ricorrenti chiedevano la fissazione di un termine per proporre querela di falso.
4. – Con ordinanza 874/2010 è stata respinta l’istanza cautelare.
Con memoria depositata il 16.12.2016 i ricorrenti hanno ribadito le proprie doglianze e la richiesta di un termine per la proposizione della querela di falso.
I controinteressati con memoria del 17.12.2016 hanno eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività e replicato alle censure in esso dedotte.
5. – All’udienza pubblica del 18.01.2017, i ricorrenti si sono soffermati, in particolare, sull’eccezione di tardività e, all’esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. – Il Collegio ritiene di poter superare l’eccezione di irricevibilità , sia in quanto è stato fornito un principio di prova da parte dei ricorrenti circa l’avvenuta consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto in data 6.10.2010 (data utile per la tempestiva proposizione del ricorso diversamente da quella del 12.10.2010, presa a riferimento dal controinteressato, in cui si è, invece, perfezionata la consegna al destinatario da parte dell’ufficiale giudiziario – e tanto in applicazione dei principi sanciti dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 477/2002 – ), sia in quanto – seppur la data del 6.10.2010 non risulti accompagnata da un timbro o sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario, ma solo manualmente apposta all’ultima pagina dell’atto – in ogni caso il ricorso è infondato e tanto esime da ulteriori approfondimenti istruttori sul punto.
7. – Non può trovare, infatti, accoglimento l’istanza di cui all’art. 77 c.p.a.
La norma al primo comma prevede che “Chi deduce la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso o domandare la fissazione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale ordinario competente”.
In proposito occorre rilevare che – sebbene sia stata annunciata l’intenzione di presentare querela di falso in relazione alla sottoscrizione dell’istanza di condono avverso il cui rilascio è stato proposto l’odierno ricorso -nulla di tutto ciò risulta agli atti di causa.
I ricorrenti hanno depositato una prima istanza di concessione di termine per presentare querela di falso in data 4.11.2010, tale richiesta è stata rinnovata alla vigilia della udienza pubblica fissata per la trattazione del merito del ricorso, con atto depositato il 16.12.2016.
Emerge in tutta evidenza come, nonostante il decorso del lungo arco temporale (oltre 6 anni) utile per presentare presso il compente giudice civile la querela di falso, essa non risulta proposta (circostanza questa che – ove sussistente – avrebbe potuto determinare la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 77, comma 4, c.p.a., in attesa delle definizione dell’incidente di falso).
Nè alcun dubbio interpretativo può ritenersi sussistente circa la possibilità di autonoma proposizione della querela di falso e, dunque, a prescindere dalla fissazione del termine da parte del giudice amministrativo presso cui pende il ricorso in cui si è dedotta la falsità , atteso il chiaro disposto letterale del primo comma della norma sopra riportata.
L’istanza di concessione del termine di cui all’art. 77 c.p.a., in definitiva, non può essere strumentalmente utilizzata a fini dilatori del giudizio.
Nel caso in esame non è stata fornita la prova della sussistenza di elementi ostativi alla proposizione della querela di falso da parte dei ricorrenti che hanno avuto a disposizione un ampio lasso di tempo (sei anni), dal momento in cui hanno preannunciato l’intenzione di presentarla.
Il Collegio ritiene, pertanto, che il giudizio debba essere definito allo stato degli atti superando la censura di falsità dedotta, essendo essa rimasta priva di prova.
7. – Gli ulteriori motivi di ricorso sono infondati.
7.1 – Quanto alla doglianza volta a denunciare l’incompetenza del dirigente all’adozione dell’atto in luogo del Sindaco, è sufficiente richiamare la consolidata e condivisa giurisprudenza che ha più volte ribadito che “il passaggio ai dirigenti, nella materia edilizia, delle competenze originariamente attribuite al Sindaco ha avuto un’evoluzione progressiva, che risulta, però, da tempo definitivamente completata ad opera dell’art. 6, comma 2, della legge n. 127/1997, che ha modificato l’art. 51 legge n. 142/90, con cui è stata, infatti, attribuita ai dirigenti, tra l’altro, la competenza a emanare atti in materia edilizia ( anche se solo in virtù dell’art. 2 della legge n. 191/1998 il legislatore ha univocamente ricompreso tra gli atti di gestione anche i provvedimenti repressivi degli abusi edilizi). Ed invero, per effetto della riforma delle autonomie locali ai sensi degli artt. 4 e 51 L. 8 giugno 1990 n. 142, si è verificata la generale devoluzione delle competenze del Sindaco ai dirigenti del Comune, atteso che la nuova organizzazione complessiva dell’Ente locale pone una summa divisio tra organi di governo (elettivi), preposti agli atti di indirizzo e di controllo, e i dirigenti, preposti agli atti di gestione ordinaria di tutte le altre funzioni amministrative. Ne consegue che i provvedimenti in materia edilizia, repressivi o condonistici, in quanto atti di vigilanza sul territorio e sanzionatorio a carattere vincolato, rientrano tra quelli di gestione ordinaria dell’Ente locale e, come tali, nella competenza del dirigente di settore.
Secondo la giurisprudenza oramai consolidata, coerentemente con la distinzione tra indirizzo politico e gestione, la competenza a provvedere in materia di rilascio o diniego di concessione o autorizzazione edilizia, o permesso di costruire, nonchè in materia di repressione di abusi edilizi spetta non più al Sindaco (ai sensi dell’art. 107 d.lg. 18 agosto 2000 n. 267), ma al funzionario dirigente addetto al relativo ufficio comunale (cfr. di recente TAR Napoli sez. IV n. 2807/2014).
In tale quadro normativo, che risponde ad una tendenza irretrattabile di organizzazione dei poteri pubblici secondo l’apicale esigenza di distinzione fra livello politico e livello burocratico di gestione amministrativa, l’orientamento della giurisprudenza si è da tempo consolidato nel far rientrare le ripetute misure, del resto indicate direttamente dalla legge, nella sfera di competenza del dirigente (cfr., ex multis, Cons. Stato, sezione quinta, 18 novembre 2003, n. 7318, Tar Campania, Napoli, questa sesta sezione, ancora n. 5691 del 5 novembre 2014 e n. 2641 del 14 maggio 2014, nn. 1124 ed 1126 del 20 febbraio 2014, n. 5805 del 14 dicembre 2011 cit., 25 settembre 2009, n. 5088 e 24 settembre 2009, n. 5071; sezione seconda, 13 febbraio 2009, n. 802; sezione terza, 6 novembre 2007, n. 10670; sezione quarta, 13 gennaio 2006, n. 651; sezione ottava, n. 9600 del 2008; Cass. civ., sezione seconda, 6 ottobre 2006, n. 21631).” (ex multis, T.A.R. Campania, sez. VI, sent. 3034 del 16.06.2016).
7.2. – Deve ritenersi superata la censura relativa all’identificativo catastale, in quanto non è stato smentito dai ricorrenti quanto sostenuto dal controinteressato circa l’avvenuto frazionamento della particella 1411 di cui al fg. 8 (da cui la successiva indicazione della p.lla 2196 sempre al fg. 8), corredato anche da certificazione catastale, versta in atti.
7.3. – Analogamente debbono essere respinte le ulteriori censure, in quanto genericamente formulate e in relazione alle quali i ricorrenti non hanno fornito alcun elementi idoneo a fondarne l’accoglimento, nemmeno in replica alla deduzioni del controinteressato.
8. – In definitiva, per quanto sopra esposto il ricorso va respinto.
9. – Nulla va disposto per le spese nei confronti del Comune intimato e non costituito, mentre per la peculiarità della vicenda, si ritengono sussistenti giusti motivi per disporne la integrale compensazione tra le restanti parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese nei confronti del Comune. Spese compensate tra le restanti parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Gaudieri, Presidente
Viviana Lenzi, Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Cesira Casalanguida | Francesco Gaudieri | |
IL SEGRETARIO