Risarcimento del danno – Gara – Revoca della procedura – Annullamento in sede giurisdizionale – Per difetto di motivazione – Istanza risarcitoria proposta dalla ditta concorrente – Rigetto – Ragioni
Dev’essere rigettata la domanda risarcitoria proposta dalla ditta concorrente ad una gara pubblica che era stata revocata in autotutela dal Comune con provvedimento in seguito annullato dal giudice amministrativo, nell’ambito di un precedente contenzioso instaurato dalla stessa interessata, per vizio della motivazione: in tal caso, infatti, dopo l’annullamento giurisdizionale, sussiste in capo all’Amministrazione un margine discrezionale nella fase di riedizione del potere che esclude ogni automatismo nel riconoscimento del diritto al risarcimento del danno in favore del ricorrente, difettando il nesso di causalità tra l’illegittimità dell’atto lesivo e il danno lamentato.
Pubblicato il 18/01/2017
N. 00024/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01133/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1133 del 2013, proposto da:
Akra Iapygia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Agnese Caprioli C.F. CPRGNS73C54E506N, Vincenzo Caprioli C.F. CPRVCN69D30E506E, domiciliati ex art. 25 cpa presso . Segreteria T.A.R. Puglia in Bari, alla piazza Massari, 6;
contro
Comune di Torremaggiore, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Antonucci C.F. NTNVCN67H20L273O, con domicilio eletto presso Salvatore Basso in Bari, corso Mazzini, 134/B;
per il risarcimento del danno derivante:
-dall’annullamento della gara per il “servizio di manodopera specializzata e lavori archeologici specialisti per l’esecuzione degli scavi previsti nel progetto di valorizzazione del sito archeologico di Castel Fiorentino” (gara indetta con lettera di invito prot. n. 11720 del 21 luglio 2005), ottenuto con sentenza del Consiglio di Stato n. 4868/2008;
-dall’affidamento del servizio in favore di altro soggetto, a seguito del detto annullamento della gara, affidamento conosciuto dalla ricorrente solo lo scorso 15 aprile;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Torremaggiore;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 settembre 2016 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Angelo Vantaggiato, su delega degli avv.ti Vincenzo e Agnese Caprioli e avv. Vincenzo Antonucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il presente gravame la società cooperativa “Akara Iapygia” chiede il risarcimento dei danni che assume aver subito dall’annullamento in autotutela della gara esperita dal Comune di Torremaggiore per l’affidamento del servizio di manodopera specializzata e dei lavori archeologici specialistici per l’esecuzione degli scavi previsti nel progetto di valorizzazione del sito archeologico di Castel Fiorentino; gara alla quale aveva preso parte ma dalla quale era stata esclusa (cfr. verbale del 22.9.2005 versato in atti).
Il diritto al risarcimento discenderebbe -nella stessa ricostruzione della cooperativa ricorrente- dalla sentenza della quinta Sezione del Consiglio di Stato n. 2294/04, che avrebbe accertato l’illegittimità delle determinazioni assunte dal Comune resistente in relazione alla gara di cui si tratta.
Più precisamente, l’odierna ricorrente aveva proposto gravame innanzi a questo Tar avverso l’annullamento in autotutela di cui si è detto ed il successivo affidamento a trattativa privata, con contestuale richiesta risarcitoria; gravame respinto in primo grado con sentenza n. 1010/2007 e -solo parzialmente- accolto in appello con la richiamata decisione n. 4868/2008.
Più precisamente, la quinta Sezione ha annullato i provvedimenti impugnati e respinto la domanda risarcitoria.
Si è costituito nel presente giudizio il Comune di Torremaggiore eccependo in via preliminare l’inammissibilità del gravame, in particolare per violazione del principio del ne bis in idem, avendo parte ricorrente riproposto la stessa azione risarcitoria già respinta in appello; in ogni caso deducendone l’infondatezza.
All’udienza del 20 settembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione e riportata in Camera di consiglio il 18 ottobre successivo.
2.- Si prescinde dalle eccezioni di inammissibilità poichè il ricorso è infondato.
Emerge con chiarezza dalla citata sentenza di appello, dalla quale parte ricorrente pretende di far discendere la fondatezza dell’azionata pretesa risarcitoria, che l’accoglimento è stato disposto per mero difetto di motivazione.
In casi simili, nei quali il potere amministrativo deve essere riesercitato, la più recente giurisprudenza -dalla quale questo Collegio non ritiene di discostarsi- ritiene inconfigurabile un automatico diritto al risarcimento, dovendo escludersi l’automatica configurabilità del presupposto della colpevolezza dell’azione a fronte della necessaria riedizione del potere (cfr. da ultima C.d.S., VI, 5.3.2013, n. 1106); principio, questo, tanto più destinato a valere nel caso di specie, considerato che la cooperativa ricorrente era stata esclusa dalla gara poi oggetto di autotutela.
Del resto lo stesso giudice di appello, nella menzionata sentenza, aveva ritenuto che nella fattispecie all’esame la p.a. conservasse integro -dopo l’annullamento giurisdizionale- l’ambito di apprezzamento discrezionale in ordine all’adozione del provvedimento ampliativo richiesto e la possibilità di una legittima diversa determinazione, conseguentemente determinandosi a respingere la domanda risarcitoria (cfr. la richiamata sentenza n. 4868/08, pag. 13, 1° cpv).
In buona sostanza, venendo a mancare il nesso di causalità tra l’illegittimità dell’atto lesivo e il danno lamentato, elemento imprescindibile della responsabilità aquiliana, non si perfeziona la fattispecie risarcitoria.
3.- In sintesi il gravame deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del Comune resistente, complessivamente liquidandole in € 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nelle camere di consiglio dei giorni 20 settembre e 18 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Giacinta Serlenga, Presidente FF, Estensore
Flavia Risso, Referendario
Maria Colagrande, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
Giacinta Serlenga | ||
IL SEGRETARIO