1. Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Atto soprasessorio –  Possibilità  ricorrere ex silentio  – Sussiste – Ragioni 


2. Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Istanza risarcitoria – Decisione immediata – art. 117, co.6, del c.p.a. – Possibilità  – Conseguenze 

1. L’emanazione di un atto soprassessorio non impedisce al soggetto che abbia presentato un’istanza per l’avvio di un procedimento (nella specie di approvazione  di un piano di lottizzazione) e che non abbia ricevuto una risposta concreta entro i termini fissati dalla legge, di proporre l’azione ex art. 31 del c.p.a. contro il silenzio-inadempimento, considerando che l’atto soprassessorio non s’indentifica per antonomasia  con l’atto conclusivo del procedimento e che il G.A., ai sensi del co.3 del medesimo articolo, può pronunziarsi sulla fondatezza della domanda, dunque  ha certamente la possibilità  di esercitare un sindacato sull’atto soprassessorio rilevandone il  contenuto elusivo dell’obbligo di provvedere.


2. Il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 117, co.6, del c.p.a. può pronunziarsi sull’istanza risarcitoria annessa ad un ricorso contro il silenzio, sia rinviando la trattazione della suddetta domanda con l’applicazione del rito ordinario, sia decidendo attraverso un’immediata delibazione della stessa (nella specie la domanda risarcitoria, in quanto strutturata in modo generico, è stata rigettata con la medesima sentenza che ha accolto il ricorso contro il silenzio). 

Pubblicato il 17/01/2017
N. 00022/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01491/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1491 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Consorzio San Giacomo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Macchione C.F. MCCGPP63P03A662Z, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via F.Crispi N.6; 

contro
Comune di Bari, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Lonero Baldassarra C.F. LNRCHR60H45A662G e Augusto Farnelli C.F. FRNGST70B26A662R, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Principe Amedeo, 26, Ministero dei Beni e delle Attivita’ Culturali e del Turismo, Regione Puglia, Comune di Bari Consiglio Comunale, Comune di Bari Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata non costituiti in giudizio; 

per l’annullamento
con il ricorso introduttivo
a) della nota prot. n. 209555 del 14.9.2015; 
b) della delibera di G.C. 16.9.2015 n.601;
c) della nota prot. n. 249167 del 20.10.2015;
d) ove occorra, della nota prot. n. 139969 del 11.6.2015;
e) di tutti gli atti comunque connessi ai precedenti, ancorchè non conosciuti, sia presupposti che conseguenziali nonchè 
con i motivi aggiunti, notificati il 5 ottobre 2016, depositati il 17 ottobre 2016, per l’accertamento del silenzio illegittimo e la nomina di Commissario ad acta che provveda in luogo della Amministrazione Comunale inadempiente nella conclusione del procedimento di lottizzazione (n° 185) della maglia n.11 in zona C2 del PRG di Bari, stante la istruttoria positivamente conclusa dalla competente Ripartizione Comunale già  nel mese di maggio 2016 e la ricezione -anche telematica- della proposta di delibera di adozione, comprensiva degli allegati (2016/130/00030 del 30 giugno 2016), da parte dell’Assessore competente in data 6 luglio 2016;
ove occorra, per l’annullamento in parte qua
A – (in tanto che atto, soltanto dichiaratamente, di mero indirizzo politico ma comunque di natura soprassessoria, perciò non idoneo a rimuovere l’inerzia) della delibera di G.M. 7 luglio 2016 n.479, recante mandato al Direttore della Ripartizione Qualità  Edilizia e Trasformazione del Territorio del Comune di Bari di predisporre una Variante di adeguamento del PRO al PPTR” (limitatamente alla parte di territorio interessata dallo studio di fattibilità  per il Parco Agricolo Multifunzionale di Valorizzazione delle Torri e dei Casali del Nord Barese in attuazione del Progetto Territoriale Strategico Patto Città  Campagna, in un’area individuata all’art.76 co.4 delle NTA del PPTR quale ulteriore contesto, in particolare quale Paesaggio Rurale), nonchè, conseguentemente, il diniego alla adozione della proposta di lottizzazione;
B – dei suoi atti connessi, conseguenti e presupposti e, segnatamente, ove occorra, del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato dalla Giunta Regionale della Puglia con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015 (pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015), nella parte in cui possa in qualche misura supportare la impostazione della delibera di O.M. n.479/2016, con particolare riferimento: (i) alla postulata applicabilità , anche alle aree «con destinazione urbanistica non rurale», della disciplina recante le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all’art 83 NTA del PPTR; (ii) alla postulata valenza prescrittiva e non già  di mere linee guida (art.6, comma 6, NTA del PPTR) delle disposizioni inerenti il progetto di paesaggio regionale denominato Patto città -campagna (art.3 1 NTA del PPTR) nonchè alla postulata immediata cogenza dei contenuti di un mero Studio di fattibilità  di progetto integrato di paesaggio (art.21, NTA del PPTR) elaborato in attuazione di un Protocollo di intesa (art. 18, NTA del PPTR) e prima del perfezionamento degli strumenti previsti dal comma 2 dello stesso art. 18; (iii) alla postulata possibilità  che in assenza di un bene paesaggistico statale (art.38, co.2 NTA del PPTR) la mera presenza di un UCP (art.38, co. 3, NTA del PPTR nella specie sub specie di paesaggio rurale ex art. 76 NTA) declinato nel Piano paesistico regionale in assenta attuazione dell’art.143, co.l, lett. E (eventuali ulteriori contesti paesaggistici), possa determinare una restrizione della proprietà  privata assoluta e senza indennizzo, in violazione non soltanto del D.Lgs 42/04, ma persino del precetto e del perimetro ermeneutico contenuto nella legge delega al Codice Urbani (legge 6 luglio 2002 n.137), alla stregua del quale l’attività  di delegificazione in materia di beni culturali e ambientali deve avvenire, appunto, «senza determinare ulteriori restrizioni alla proprietà  privata»; (iv) alla postulata opzione che ipotizza l’adeguamento dello strumento urbanistico generale al PPTR (art.97, NTA del PPTR) soltanto per limitate porzioni del territorio comunale, e non, come viceversa è previsto dal D.Lgs 42/04 (145, commi 4° e 5°) e dalla LR 20/09 (art.2, co. 9°), per l’intero territorio comunale interessato dal medesimo strumento urbanistico generale.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2016 il dott. Francesco Gaudieri e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1- Con il ricorso principale, notificato il 12 novembre 2015, depositato il 25 novembre 2015, il Consorzio San Giacomo e la COENI spa impugnano gli atti, in epigrafe meglio specificati, chiedendone l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere.
Premettono di rappresentare una larga maggioranza (circa il 70,20% dell’intera maglia pari a 229.600 mq) della proprietà  fondiaria dei suoli ubicati in Bari S. Spirito nell’ambito della maglia 11 del Prg tipizzata “Area di espansione C2” (40% ERP), interessati fin dal 1994 da un “Piano Quadro”, rubricato al n. 185 e da quattro progetti di lottizzazione (185 A-B-C-D),
L’intero procedimento, più volte favorevolmente valutato, subiva una battuta di arresto per effetto di provvedimenti comunali annullati dal Tar con sentenze nn. 1245 e 1246 del 7.5.2007.
Il 19.9.2011 gli interessati riproponevano nuovamente la risoluzione urbanistica dell’intera maglia n. 11 (229.600 mq) – in ossequio all’art. 51 N.T.A. del Prg richiedente il coinvolgimento dell’intera magli urbanistica – oggetto di un’accurata istruttoria sia con la verifica di assoggettabilità  a VAS del Pdl, sia con la verifica delle soluzioni tecniche e progettuali necessarie ad affrontare il rischio idraulico di una parte della maglia. 
Dopo quattro anni di istruttoria tecnico-amministrativa, la Ripartizione LL.PP. del Comune di Bari ha, di fatto, ostacolato la chiusura del procedimento lottizzatorio, con la predisposizione del progetto dell’opera pubblica relativa alla rotatoria di via Catino, approvata con delibera di g.c. n. 601 del 16.9.2015, comportando la sua realizzazione un drastico azzeramento e/o comunque un significativo ridimensionamento dell’assetto planovolumetrico condiviso dall’amministrazione.
Da qui la richiesta di annullamento della delibera di g.c. n. 601/2005, unitamente agli atti connessi.
2.- Con motivi aggiunti notificati il 5 ottobre 2016, depositati il 17 ottobre 2016, hanno chiesto l’accertamento ex artt. 31 e 117 c.p.a, dell’illegittimità  del silenzio e la nomina di un commissario ad acta al fine di provvedere alla conclusione del procedimento di lottizzazione n. 185 della maglia 11, stante la positiva definizione dell’istruttoria della competente ripartizione urbanistica, il tutto contenuto nella “proposta di delibera di adozione”, ricevuta dall’Assessore al ramo in data 6 luglio 2016; impugnano anche, unitamente agli atti connessi, analiticamente individuati, la delibera giuntale n. 479 del 7 luglio 2016, recante mandato agli uffici di predisporre una “variante di adeguamento del PRG al PPTR” (limitatamente alla parte di territorio interessata dallo studio di fattibilità  per il Parco Agricolo Multifunzionale di Valorizzazione delle Torri e dei Casali del Nord Barese in attuazione del Progetto Territoriale Strategico “Patto Città  Campagna”, in un’area individuata all’art. 765 comma 4 delle NTA del PPTR quale ulteriore contesto, in particolare quale Paesaggio Rurale), con il conseguente diniego all’adozione del piano di lottizzazione.
Chiariscono che i motivi aggiunti sono rivolti principalmente contro il silenzio, essendo spirato il termine previsto dagli articoli 21 e 27 della L.R. pugliese n. 56 del 1980 nonchè quello sancito dall’art. 2 della legge sul procedimento amministrativo; e, poi, contro la delibera impugnata, di natura marcatamente soprassessoria, atteso che rinvia semplicemente “sine die” la doverosa conclusione del procedimento lottizzatorio, con riferimento ad un parametro normativo allo stato inesistente, rendendo, di fatto, inedificabile, un’intera maglia; 
Aggiungono, più in dettaglio, che la suddetta delibera:
– riconosce la conformità  del Pdl n. 185 alle previsioni del vigente PRG, mentre ne esclude la compatibilità  con le previsioni dello studio di fattibilità  del progetto per il “parco multifunzionale delle torri e dei casali del nord barese”, con riferimento al quale, in data 13.5.2015, è stato sottoscritto tra la regione e i comuni capofila un protocollo d’intesa relativo alla sua realizzazione;
– ritiene le bozze del PUG/s e del PUG/p coerenti con lo studio di fattibilità . Esse escludono capacità  edificatoria per scopi residenziali alle aree residue della maglia 11 del PRG;
– dà  mandato all’Ufficio competente di predisporre una variante al PRG finalizzata ad adeguare il Piano al PPTR, per la parte di territorio interessato dallo studio di fattibilità  per il “parco multifunzionale delle torri e dei casali del nord barese” e in attuazione del Progetto territoriale strategico Patto Città  Campagna in un’area individuata dall’art. 76 comma 4 delle N.T.A. del PPTR quale UCP (Paesaggio rurale);
-dà  mandato, infine, di predisporre una delibera che preveda il diniego all’adozione del Pdl n. 185 da sottoporre alla Giunta comunale
2.1. – Chiedono, pertanto, la riattivazione del procedimento, con l’annullamento della gravata D.G. 479/2016 e/o l’accertamento dell’illegittimità  del silenzio serbato dal Comune di Bari e dell’obbligo di concludere il procedimento, oltre al risarcimento del danno da ritardo determinato dall’inerzia dell’ente locale nella definizione dell’iter istruttorio della proposta di lottizzazione o, comunque, dall’adozione di un atto soprassessorio, elusivo dell’obbligo di provvedere. Ritengono che la sottrazione di volumetria destinata alla residenza determini un danno ingiusto anche per la collettività .
3. – Il Comune di Bari si è costituito in giudizio per resistere alla domanda.
4. – All’udienza camerale dell’11.11.2016 ed a quella dell’1.12.2016, le parti hanno chiesto il differimento della trattazione della causa, attesa la pendenza di trattative per il bonario componimento della controversia. 
5. – Con memoria depositata il 12.12.2016, il Comune di Bari ha argomentato a favore del proprio operato, ritenendo insussistente l’inerzia nel procedimento per cui è causa. 
6. – All’udienza camerale del 14.12.2016, le ricorrenti, atteso l’esito infruttuoso delle trattive, hanno ribadito l’interesse alla conclusione del procedimento relativo alla proposta di Piano di Lottizzazione n. 185, censurando l’operato dell’amministrazione resistente. All’esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
7. – Preliminarmente va dato atto della sopravvenuta improcedibilità  del ricorso principale – proposto avverso la delibera giuntale n. 601 del 2015, alla stregua delle indicazioni rassegnate da parte istante e segnatamente con riferimento ai contenuti della nota prot. N. 87924 del 14 aprile 2016 della Ripartizione infrastrutture Viabilità  e Opere Pubbliche.
8.- I motivi aggiunti sono fondati per le considerazioni che seguono.
8.1.- Occorre premettere che, nel caso sottoposto all’esame del Collegio, ricorre l’esercizio di attività  soggetta alle regole sostanziali che governano il procedimento amministrativo, prima fra tutte, per quanto rileva ai fini del decidere, quella relativa all’obbligo di concluderlo, con specifico riferimento alle risultanze dell’istruttoria già  interamente espletata dalla competente ripartizione comunale che, all’esito delle relative attività , ha sottoposto all’Assessore al ramo lo schema di atto giuntale (non avendo i consiglieri comunali manifestato l’opzione alternativa, benchè interpellati) relativo all’adozione del Pdl n. 185. 
Le domande di declaratoria dell’illegittimità  dell’inerzia del Comune di Bari e di condanna di questo a provvedere sono fondate e da accogliere, non potendo seriamente dubitarsi dell’esistenza di un obbligo della civica amministrazione di concludere il procedimento relativo alla proposta di Piano di Lottizzazione n. 185 e dell’esistenza in capo alle ricorrenti, titolari della proposta di PdL, di una posizione differenziata e giuridicamente qualificata, che le legittima ad azionare, di fronte alla persistente inerzia del Comune, il rimedio di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a.
8.2.- Nè l’impugnazione dell’atto giuntale, più volte citato, può dirsi ostativa alla procedibilità  del rito ex artt. 31 e 117 c.p.a., a mente delle conclusioni su cui risulta attestata la giurisprudenza amministrativa, scolpita, ex multis, nella pronuncia n. 2518/2013, dalle cui indicazioni, che di seguito si riportano in quanto condivise, il Collegio non intende decampare :
“La giurisprudenza più risalente accomuna, quoad effectum, all’arresto procedimentale anche l’atto soprassessorio, sul presupposto che esso, rinviando il soddisfacimento dell’interesse pretensivo ad un accadimento futuro ed incerto nel quando, determini un arresto a tempo indeterminato del procedimento amministrativo così generando un’immediata lesione della posizione giuridica dell’interessato (la definizione è quella di Cass. SSUU, 27/06/2005, n. 13707; nell’ambito della giurisprudenza amministrativa, cfr. inizialmente Ad. plen., 10 luglio 1986, n. 8, cit., e poi, Sez. VI, n. 1246/04; Sez. V, n.1902/01; Sezione VI, n. 1377/98; Sez. IV, n. 226/97).
L’analogia fra le due fattispecie è il frutto di una impostazione pretoria giustificata dalla storica (ma ormai superata) concentrazione delle prospettive di tutela unicamente nell’azione di annullamento, restando (al tempo) quella sul silenzio, utile ad accertare, sullo sfondo di un’amministrazione totalmente inerte ed in una logica puramente attizia, l’esistenza di un obbligo di provvedere e l’attualità  di tale obbligo, talchè l’esistenza di un atto anche se soprassessorio conduceva ad una declaratoria di inammissibile o improcedibilità  dell’azione.
Il varo del codice del processo amministrativo, ma, ancor prima, la configurazione di poteri speciali del giudice per l’ipotesi di azione avverso l’inerzia, estesi in via eccezionale alla cognizione dell’eventuale fondatezza dell’istanza (già  previsti dall’art. 6 bis della legge n. 80/2005), ha fatto venir meno la necessità  di accomunare le due fattispecie, rendendo possibile anche in presenza di un atto soprassessorio l’azione sul silenzio: e ciò sul presupposto che siffatto atto non costituisca il provvedimento terminativo del procedimento che l’amministrazione ha l’obbligo di emanare quale che sia il contenuto, ma un rinvio sine die della conclusione del procedimento in violazione dell’obbligo di concluderlo entro il termine fissato.
L’atto è in questo caso essenzialmente conosciuto dal giudice non già  in relazione ai suoi aspetti di satisfattività  per l’istante, ma in relazione alla sua idoneità  ad integrare adempimento della primaria obbligazione di provvedere, con il corollario che la sentenza è dichiarativa dell’obbligo generico di provvedere o, nei casi in cui l’attività  è ab origine o ex post divenuta vincolata, anche dell’obbligo di adottare un provvedimento di tenore predeterminato. E’ evidente tuttavia che poichè l’interesse a ricorrere deriva non dall’inerzia assoluta ma dal comportamento soprassessorio, l’azione è ritualmente introdotta attraverso l’impugnazione del sedicente provvedimento conclusivo, ma esso è traguardato e stigmatizzato per il contenuto elusivo dell’obbligo di provvedere, ossia quale atto sussumibile nella fattispecie composita dell’inerzia . L’impugnazione è cioè strumentale ad una pronuncia che constatata la natura soprassessoria dell’atto e dichiarata la permanenza dell’obbligo di provvedere, condanni l’amministrazione ad emanarlo immediatamente.
8.3. – L’iter istruttorio avviato, allo stato cui è giunto, deve essere concluso con un provvedimento dell’organo di governo. La Delibera di Giunta Comunale n. 479/2016 non adotta alcuna statuizione definitiva con riferimento al procedimento in questione. Essa espressamente dà  “mandato al direttore della Ripartizione Urbanistica e al direttore del Settore Pianificazione territoriale perchè (¦) sia predisposta una delibera che preveda il diniego all’adozione del PdL n. 185, da sottoporre alla Giunta comunale”. In tal senso il Collegio concorda con la difesa del Comune laddove rileva che si tratta di “atto di indirizzo”. D’altro canto è lo stesso ente ad ammettere che, dopo l’adozione di tale atto, privo di immediata portata lesiva, “nessun atto conseguente lesivo ovvero pregiudizievole è stato emanato”.
8.4.- Il Collegio ritiene, pertanto, che la Delibera in questione non costituisce il provvedimento terminativo del procedimento che il Comune ha l’obbligo di emanare, quale che ne sia il suo contenuto, con riferimento al quale giova precisare che esso non può comunque risolversi in un illegittimo arresto sine die del procedimento (cfr., ex multis, Cons. Stato, V, 4.3.2008, n. 904, Cons. St., sez. VI, 11.2.2011, n. 905, T.A.R. Campania Salerno, sent. 2419 del 16.11.2015). 
8.5.- L’inerzia dell’amministrazione a fronte del procedimento di silenzio rifiuto attivato dal privato rende senz’altro sussistente l’interesse alla pronuncia, visto che nessun provvedimento espresso è stato adottato. Tale obbligo permane anche riconoscendo che in materia urbanistica all’ente locale è riservata discrezionalità  tecnico-amministrativa nelle scelte urbanistiche, tanto che quanto riferito dai ricorrenti in ordine all’area in questione deve collocarsi nel novero delle aspirazioni dei privati che non possono condizionare le decisioni dell’amministrazione. E’ dunque coerente con tale impostazione ritenere che, come già  il Collegio ha avuto modo di puntualizzare, “ove l’inerzia del soggetto pubblico abbia determinato un arresto del procedimento è data facoltà  al privato di reagire facendo ricorso alla tutela avverso il silenzio serbato sull’istanza che vi ha dato avvio” (T.A.R. Puglia Bari, Sez. III., sent. n. 754 del 18.06.2014 e n. 1526 del 10.12.2014).
Ove l’esercizio della facoltà  edificatoria venga condizionato alla previa definizione di un piano di lottizzazione o di altro strumento attuativo, l’Amministrazione è tenuta a dare risposta alla proposta di piano di lottizzazione formulata dai privati in base alla legge vigente. Resta ferma, naturalmente, la generale potestà  di pianificazione urbanistica del Comune, che potrà  motivatamente respingere la proposta di piano di lottizzazione ovvero inserire le future decisioni riferite all’area di proprietà  delle ricorrenti in un contesto territoriale generale o comunque più ampio.
9. – Il ricorso deve, pertanto essere, accolto limitatamente alle domande di accertamento e declaratoria dell’illegittimità  del silenzio serbato dal Comune di Bari in merito alla conclusione del procedimento relativo al PdL n. 185 e di condanna del Comune a concludere detto procedimento con un provvedimento espresso, tale non potendo in alcun modo considerarsi la Delibera di Giunta n. 479/2016 richiamata.
9.1. – Va conseguentemente dichiarato l’obbligo del Comune di Bari di concludere il procedimento e di pronunciarsi, positivamente o negativamente, in ordine alla richiesta presentata dalle società  ricorrenti, assegnando, a tal fine, il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza, con riserva di nomina di un commissario ad acta, che potrà  essere eventualmente richiesta dalle società  ricorrenti, ove il termine assegnato all’amministrazione dovesse decorrere inutilmente.
10. – La domanda di risarcimento introdotta nel presente giudizio può essere immediatamente delibata senza ricorrere al mutamento di rito, così come stabilito dall’art. 117, comma 6, c.p.a., in quanto quest’ultimo consiste in una possibilità  offerta al Tribunale (Cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, sent. n.355/2013 T.A.R. Lazio, Roma, sez. 2- quater, sent. 1923/2015; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 14 novembre 2014, n. 2969).
La norma, infatti, stabilisce che il giudice “può” definire con il rito camerale l’azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria.
Stante l’espresso rinvio al comma 4 dell’art. 30 c.p.a., contenuta nel richiamato comma 6 dell’art. 117, il ricorrente ha l’onere di “comprovare” di aver subito un danno in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
Nel caso in esame, la domanda delle ricorrenti, invece, è strutturata in maniera generica, sicchè va rigettata.
11. – Le spese seguono le regole della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede :
-dichiara improcedibile il ricorso principale;
-accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, i motivi aggiunti e, per l’effetto, dichiara illegittimo il silenzio e ordina al Comune di Bari di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, decorsi inutilmente i quali si provvederà , ad istanza di parte, alla nomina di un Commissario ad acta. 
Respinge la domanda risarcitoria. 
Condanna il Comune di Bari al pagamento in favore delle ricorrenti delle spese processuali nella misura di € 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA e CAP e alla rifusione del contributo unificato ex art. 13 c 6-bis.1 D.P.R. 30.5.2002 n. 115 .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente, Estensore
Viviana Lenzi, Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Francesco Gaudieri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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