1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti speciali – ATI – Principio corrispondenza tra quote partecipazione ATI e percentuale dei lavori da eseguire – Art. 92, co.2, d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. – Attenuazione – Conseguenze
2. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti speciali – ATI – Soggetti indicati per prestazioni specialistiche – Società di progettazione e geologo – Possibilità – Ragioni
1. àˆ legittima la partecipazione di un’ATI ad una gara per l’affidamento della realizzazione di un’opera pubblica quand’anche le quote di partecipazione non risultino corrispondenti alla percentuale dei lavori che verranno eseguiti da ciascun componente dell’associazione, considerato che, ai sensi dell’art. 92, comma 2, ultimo inciso d.P.R. n. 207/2010, come novellato dall’art. 12, comma 9 decreto legge n. 47/2014, “i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate”.
2. àˆ legittima la partecipazione alla gara d’appalto di un operatore economico che, ai sensi dell’art. 90, co.7, del D.Lgs. n. 163/2006, abbia indicato, separatamente, una società di progettazione e un geologo, non essendovi alcun divieto di legge per il quale non possano essere indicati due soggetti diversi per l’integrazione delle prestazioni specialistiche anzi, proprio al contrario, prevedendo la norma suddetta che “i professionisti” siano iscritti nei rispettivi albi e che siano nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con le specificazioni delle rispettive qualificazioni professionali.
Pubblicato il 12/01/2017
N. 00017/2017 REG.SEN.
N. 00236/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 236 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento s.p.a., in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria della costituenda ATI C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento s.p.a. – Gianni Rotice s.r.l., e Gianni Rotice s.r.l. a socio unico, in proprio ed in qualità di mandante della costituenda ATI C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento s.p.a. – Gianni Rotice s.r.l., rappresentati e difesi dall’avv. Marco Galli, con domicilio eletto presso l’avv. Nicola Cipriani in Bari, via Andrea da Bari, 109;
contro
Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Foggia, rappresentato e difeso dall’avv. Massimiliano Cristino, con domicilio in Bari, piazza Massari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari;
nei confronti di
Rotice Antonio s.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria dell’ATI Rotice Antonio s.r.l. – Fratelli Di Carlo s.r.l. – I.C.G. s.r.l., F.lli Di Carlo s.r.l. e I.C.G. s.r.l., rappresentati e difesi dall’avv. Raffaele Irmici, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Distaso in Bari, corso Vittorio Emanuele, 60;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della ATI Rotice – Di Carlo – ICG (determinazione dirigenziale registro 02-2015 dell’8.1.2015) della gara pubblica per l’affidamento della: Progettazione esecutiva e della esecuzione dei “Lavori di realizzazione di fascio ferroviario, presa e consegna, nella stazione di Incoronata Foggia e di interconnessione con binari ASI – messa in sicurezza” (CUP I74F12000020003 – CIG n. 58227659AD) (provvedimento comunicato alla ricorrente a mezzo p.e.c., prot. n. 039 il giorno 12 gennaio 2015);
– del provvedimento di aggiudicazione provvisoria della suddetta gara in favore di ATI Rotice – Di Carlo – ICG (prot. 3174 del 23 dicembre 2014); quindi del verbale di gara n. 9 (verbale di assegnazione dei punteggi complessivi);
– del provvedimento di ammissione alla gara dell’ATI Rotice – Di Carlo – ICG: “verbale di gara prima seduta pubblica” del 24.11.2014 e di tutti i verbali di gara laddove hanno considerato, esaminato e non escluso l’offerta dell’ATI aggiudicataria;
– delle clausole del bando di gara e del disciplinare di gara, specificamente indicate nella parte motiva del ricorso;
– di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, preparatorio, preordinato, collegato, connesso, conseguente e comunque lesivo degli interessi della ricorrente (quale il riscontro al c.d. prericorso);
con declaratoria di inefficacia (o caducazione, nullità , annullabilità ) dell’eventuale contratto stipulato e reintegrazione in forma specifica;
e per la condanna delle controparti al risarcimento dei danni e delle spese di giudizio;
per la condanna della stazione appaltante alle sanzioni alternative di cui all’art. 123 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Foggia e dell’ATI Rotice Antonio s.r.l. – Fratelli Di Carlo s.r.l. – I.C.G. s.r.l.;
Visto il ricorso incidentale proposto dall’ATI Rotice Antonio s.r.l. – Fratelli Di Carlo s.r.l. – I.C.G. s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2016 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con bando di gara del 23.6.2014 il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Foggia avviava una procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori di realizzazione di fascio ferroviario, presa e consegna nella stazione di Incoronata di Foggia e di interconnessione con binari ASI – messa in sicurezza, utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la selezione del contraente.
Al termine della gara vi era il seguente esito (verbale di gara n. 9):
1) ATI Rotice – Di Carlo – ICG (prima classificata): punti 91,54;
2) ATI CCC – Rotice (seconda classificata): punti 76,51.
Seguiva il provvedimento di aggiudicazione dapprima provvisoria e poi definitiva in favore della controinteressata ATI Rotice – Di Carlo – ICG.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio l’ATI CCC – Rotice contestava agli atti di gara, invocando tutela risarcitoria in forma specifica e per equivalente, oltre la condanna della stazione appaltante alle sanzioni alternative di cui all’art. 123 cod. proc. amm.
Deduceva censure così sinteticamente riassumibili:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost.; art. 46 dlgs n. 163/2006; art. 92, comma 2 d.p.r. n. 207/2010; punto 10, spec. n. XVIII, lett. c), pag. 20 e ss. del disciplinare di gara; violazione del principio di uguaglianza ed imparzialità , del principio della libertà di concorrenza, manifesta irragionevolezza ed illogicità motivazione, insufficienza della motivazione; eccesso di potere per difetto ed insufficienza di istruttoria e di motivazione, errata presupposizione di fatti, travisamento, illogicità , contraddittorietà , sviamento: vi sarebbe stata una errata compilazione dell’atto di impegno da parte dell’ATI aggiudicataria; in base al numero XVIII del disciplinare di gara nel caso di raggruppamento temporaneo devono essere rese le dichiarazioni attestanti la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del regolamento, nonchè l’impegno d’eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto alla percentuale corrispondente; secondo il disciplinare (pag. 4) qualora il concorrente singolo o associato non sia in possesso dei requisiti relativi alle categorie scorporabili, dovrà necessariamente essere qualificato alla categoria prevalente (OG3) per la classifica VI; l’ATI aggiudicataria nel caso di specie produceva un atto di impegno irrevocabile dove attestava che le quote di partecipazione al raggruppamento sono corrispondenti alla percentuale dei lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente, nonchè l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente; l’impresa capogruppo mandataria Rotice Antonio s.r.l. si impegnava ad eseguire le prestazioni per una quota di partecipazione al raggruppamento pari al 62% nella categoria prevalente OG3; l’impresa mandante F.lli Di Carlo s.r.l. si impegnava per una quota di partecipazione al raggruppamento pari al 20% nella categoria prevalente OG3; l’impresa mandante ICG si impegnava per una quota di partecipazione al raggruppamento pari al 18% nella categoria prevalente OG3; identica è la dichiarazione formulata dall’ATI aggiudicataria nell’offerta economica; non sarebbe, pertanto, invocabile un errore materiale, essendo la dichiarazione reiterata in due distinti documenti; l’ATI aggiudicataria avrebbe indicato soltanto la quota di partecipazione al raggruppamento e non anche la percentuale dei lavori che saranno eseguiti; inoltre, la quota di partecipazione al raggruppamento sarebbe menzionata esclusivamente per i lavori attinenti alla categoria prevalente OG3; viceversa, non sarebbe specificata la quota di partecipazione per le categorie scorporabili OG6, OG10 e OG11; detta dichiarazione non sarebbe nè integrabile, nè sanabile, non essendo previsto nulla in proposito dalla lex specialis di gara; l’indicazione delle quote di partecipazione sarebbe indispensabile e non suscettibile di soccorso istruttorio, avendo ad oggetto un elemento essenziale dell’offerta;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost.; artt. 37 e 46 dlgs n. 163/2006; artt. 61 e 92, comma 2, 107 e 109 d.p.r. n. 207/2010; punti 1 e 10, spec. n. XVIII, lett. c), pag. 20 e ss. del disciplinare di gara; violazione del principio di uguaglianza ed imparzialità , del principio della libertà di concorrenza, manifesta irragionevolezza ed illogicità motivazione, insufficienza motivazione: la F.lli Di Carlo s.r.l. sarebbe carente dei requisiti prescritti dalla lex specialis di gara; in particolare la quota di partecipazione (desumibile dalla dichiarazione dell’ATI aggiudicataria) della F.lli Di Carlo s.r.l. è pari al 20% e quindi ad € 1.606.951,80; con riferimento alla categoria prevalente OG3, tra le associate, l’impresa F.lli Di Carlo s.r.l. è in possesso di una categoria OG3 di classifica III-bis corrispondente ad un importo di € 1.500.000,00, importo inferiore a quello necessario e dichiarato di € 1.606.951,80 (soglia pari ad 1/5 dei lavori posti a base di gara [€ 8.034.759,02 ex pag. 4 del disciplinare]), costituente il minimo affinchè possa trovare applicazione l’art. 61, comma 2 d.p.r. n. 207/2010 sull’aumento di 1/5 delle qualificazioni; inoltre, l’ATI aggiudicataria è qualificata per la categoria OG3 per la classifica V, e non per la classifica VI viceversa prevista dal disciplinare; in conclusione, l’impresa F.lli Di Carlo s.r.l. non avrebbe i requisiti necessari per svolgere i lavori per i quali si è impegnata; in subordine, parte ricorrente contesta la lex specialis di gara nella parte in cui vengono previste deroghe alle disposizioni di legge, consentendo al concorrente di essere ammesso alla procedura di gara, nonostante il mancato raggiungimento di 1/5 dell’importo posto a base d’asta e/o la partecipazione anche con una categoria inferiore a quella indicata; detta clausola della lex specialis sarebbe in palese contrasto con gli artt. 37 e 46 dlgs n. 163/2006;
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 90 e 91 dlgs n. 163/2006; 26 e 34 d.p.r. n. 207/2010; 7.2, 10 e 4.7 del disciplinare di gara; violazione di legge, del bando e del disciplinare di gara; manifesta irragionevolezza ed illogicità della motivazione; difetto di istruttoria: in forza del punto 7.2 del disciplinare i concorrenti, a pena di esclusione della gara, devono ai sensi dell’art. 90, comma 7 dlgs n. 163/2006 affidare la progettazione esecutiva dell’intervento ad una struttura operativa costituita da professionisti e dotati dei requisiti di cui all’art. 38 dlgs n. 163/2006; nel caso dell’ATI aggiudicataria è stato indicato come progettista qualificato la CNC Ingegneri s.r.l. di Salerno, aggiungendo il nominativo del geologo che avrebbe dovuto redigere la relazione biologica (i.e. dr. Sergio Romano, libero professionista); siffatta dichiarazione dell’ATI aggiudicataria con l’indicazione di due soggetti differenti avrebbe dovuto comportare l’esclusione della stessa ATI, non avendo il progettista indicato al proprio interno le qualifiche necessarie a svolgere la relazione geologica; in base all’art. 90, comma 7 dlgs n. 163/2006 non sarebbe ammissibile l’affidamento del ruolo di progettista a più di una persona fisica; quindi, l’ATI aggiudicataria sarebbe dovuta essere esclusa per non aver validamente indicato il nominativo del professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche; ove la lex specialis di gara fosse da intendere nel senso di ammettere l’indicazione, nell’ambito del RTP indicato dal concorrente per la progettazione, di più di un soggetto per il ruolo di responsabile dell’integrazione delle prestazioni specialistiche, la stessa sarebbe illegittima per violazione dell’art. 90, comma 7 dlgs n. 163/2006; in ogni caso la CNC si sarebbe avvalsa ovvero avrebbe subappaltato alcune attività senza peraltro averlo dichiarato in sede di gara; inoltre, per le relazioni geologiche è imposto dall’art. 91, comma 3 dlgs n. 163/2006 il divieto di subappalto;
4) violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 46 e 90 dlgs n. 163/2006; 7.2 (pag. 13) del disciplinare di gara; violazione di legge, del bando e del disciplinare di gara; manifesta irragionevolezza ed illogicità della motivazione; difetto di istruttoria; impossibilità di individuare il geologo: in ogni caso vi sarebbe stata errata indicazione del geologo; infatti, l’ATI aggiudicataria avrebbe indicato quale progettista la CNC Ingegneri s.r.l. di Salerno e quindi il geologo dr. Sergio Romano, quale libero professionista residente in Campobasso, per la relazione geologica; diversamente si sarebbe espressa la società di progettisti CNC per la quale le prestazioni geologiche saranno svolte dal dr. Romano, in qualità di libero professionista, titolare e legale rappresentante della Geoconsul s.p.a.; le due dichiarazioni darebbero luogo a perplessità in quanto non sarebbe chiaro se il soggetto indicato per le relazioni geologiche è il dr. Romano in proprio, ovvero la Geoconsul; laddove la dichiarazione dell’ATI intendesse indicare la Geoconsul, questa avrebbe dovuto rendere le dichiarazioni ex art. 38 dlgs n. 163/2006 con riferimento ai componenti dello studio; viceversa, dette dichiarazioni sarebbero state omesse;
5) violazione e falsa applicazione degli artt. 37, 38, 46 e 90 dlgs n. 163/2006; punto 7.2 (pag. 13) del disciplinare di gara; violazione di legge, del bando e del disciplinare di gara; manifesta irragionevolezza ed illogicità della motivazione; difetto di istruttoria; mancata sottoscrizione dei documenti di gara: impossibilità di ricondurre la volontà espressa, confusione: in violazione del punto 12, lett. g – pag. 25 del disciplinare (“la dichiarazione di offerta economica e la lista (o/e i relativi elaborati), a pena di esclusione dell’offerta, devono essere sottoscritti dal legale rappresentante … e la lista non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte”) sarebbe stata omessa la sottoscrizione dell’offerta economica dell’aggiudicataria (cfr. pag. 19) da parte del legale rappresentante della stessa, come previsto dal citato art. 12 (in particolare vi sarebbe stata una correzione non confermata dai legali rappresentanti dell’ATI, ma soltanto sottoscritta); mancherebbe la sottoscrizione di IGC nell’offerta economica a pag. 5; verrebbe, quindi, in rilievo un difetto di un elemento essenziale dell’offerta non suscettibile di sanatoria; sarebbe posta in dubbio l’integrità del plico contenente l’offerta;
6) violazione e falsa applicazione degli artt. 37, 38, 46 e 90 dlgs n. 163/2006; punto 11.1 (pag. 23) del disciplinare di gara; violazione di legge, del bando e del disciplinare di gara; manifesta irragionevolezza ed illogicità della motivazione; difetto di istruttoria; mancata sottoscrizione dei documenti di gara: impossibilità di ricondurre la volontà espressa, confusione: mancherebbe la sottoscrizione dell’ing. Napoli (unico progettista incaricato) per quanto riguarda l’elaborato “A3.1 – Fase 1” dell’ATI aggiudicataria, nonchè del geologo, nella Relazione descrittiva delle proposte migliorative del sub elemento 2.2 Cod. D1;
7) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost.; artt. 46 e 53 dlgs n. 163/2006; artt. 15, 64, 90 d.p.r. n. 207/2010; punto 10, spec. n. VI, lett. f), pag. 16 e ss. del disciplinare di gara; violazione del principio di uguaglianza ed imparzialità , del principio della libertà di concorrenza, manifesta irragionevolezza ed illogicità motivazione, insufficienza della motivazione; eccesso di potere per difetto ed insufficienza di istruttoria e di motivazione, errata presupposizione di fatti, travisamento, illogicità , contraddittorietà , sviamento: in base al disciplinare di gara (cfr. punto 10, n. VI, lett. f) al fine di verificare la qualificazione del progettista devono essere indicati gli estremi del provvedimento di approvazione tecnica del progetto da parte dell’Organo competente ad esprimere il parere; nella fattispecie in esame in nessun lavoro sarebbero riportati gli estremi di approvazione del progetto, nè del certificato di collaudo; inoltre, la maggior parte dei servizi indicati da CNC a dimostrazione dei requisiti tecnici richiesti dal bando riguarderebbe proposte progettuali e non progetti, in quanto si tratterebbe di proposte migliorative redatte su incarico di alcune imprese per la partecipazione alle gare; così operando CNC avrebbe riportato l’importo dei lavori senza indicare la consistenza delle migliorie per le quali potrebbe aver redatto le proposte progettuali, ovvero l’importo dei lavori variati;
8) violazione e falsa applicazione degli artt. 37, 38, 46 e 90 dlgs n. 163/2006; disciplinare di gara (punto 11.1) e allegati al disciplinare di gara; violazione di legge, del bando e del disciplinare di gara; manifesta irragionevolezza ed illogicità della motivazione; assenza di motivazione e illegittimità dell’ammissione; difetto di istruttoria; errori progettuali: il progetto esecutivo dell’ATI aggiudicataria presenterebbe due macroscopici errori progettuali tali da renderlo irrealizzabile (errori progettuali da mancato rispetto della normativa urbanistica; irrealizzabilità del progetto in quanto lo stesso impatta sulla pila centrale del viadotto esistente di scavalco della linea RFI e del binario di ingresso allo scalo ASI); verrebbero in rilievo varianti abnormi, in quanto tali, inammissibili.
Si costituivano il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Foggia e la controinteressata ATI Rotice Antonio s.r.l. – Fratelli Di Carlo s.r.l. – I.C.G. s.r.l., resistendo al gravame.
La controinteressata ATI Rotice Antonio s.r.l. – Fratelli Di Carlo s.r.l. – I.C.G. s.r.l. notificava ricorso incidentale avente contenuto “paralizzante”, in quanto diretto a contestare l’ammissione alla gara dell’ATI ricorrente principale.
Con ordinanza n. 197/2015 questo T.A.R. respingeva l’istanza cautelare dell’ATI CCC – Rotice.
Con ordinanza n. 2407/2015 il Consiglio di Stato respingeva l’appello cautelare proposto avverso l’ordinanza n. 197/2015.
Con ordinanza n. 247/2016 questo Tribunale accoglieva in parte l’istanza ex art. 116, comma 2 cod. proc. amm. depositata da parte ricorrente in data 2.12.2015.
Le parti svolgevano difese in vista della pubblica udienza del 23 novembre 2016, nel corso della quale la causa passava in decisione.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso principale sia manifestamente infondato, potendosi conseguentemente prescindere dalla disamina delle eccezioni preliminari.
Data la manifesta infondatezza del ricorso principale, è possibile procedere all’esame prioritario dello stesso, pur a fronte della proposizione, da parte della controinteressata ATI Rotice Antonio s.r.l. – Fratelli Di Carlo s.r.l. – I.C.G. s.r.l., di un ricorso incidentale avente contenuto “paralizzante” (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4; Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9).
Quanto al motivo di ricorso sub 1) con cui la ricorrente lamenta l’errata compilazione dell’atto di impegno da parte dell’ATI aggiudicataria, va evidenziato quanto segue.
L’ATI controinteressata è incorsa in un mero errore materiale.
Invero, dall’atto di impegno del 12.9.2014 dell’ATI Rotice – Di Carlo – I.C.G. si ricava che la premessa (“le quote di partecipazione … sono corrispondenti alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente”) rappresenta parte integrante e antecedente logico-giuridico della successiva, specifica, attestazione: “Impresa … per una quota di partecipazione al raggruppamento: (seguono percentuali delle singole ditte) nella categoria prevalente OG3”.
Pertanto, la dichiarazione è conforme alla disposizione dettata a pag. 21 dal disciplinare di gara, al n. XVIII, lett. c). Vi è quindi nella sostanza corrispondenza tra le quote di partecipazione e la percentuale di lavori da eseguirsi.
Va, altresì, rimarcato che le recenti modifiche legislative rendono comunque irrilevanti le denunciate irregolarità .
Infatti, l’art. 12, comma 8 decreto legge 28.3.2014, n. 47, convertito, con modificazioni, nella legge 23.5.2014, n. 80 ha abrogato il comma 13 dell’art. 37 dlgs n. 163/2006.
In precedenza, il testo della disposizione abrogata risultava del seguente tenore: “Nel caso di lavori, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento”.
Inoltre, il legislatore del 2014 (art. 12, comma 9 decreto legge 28.3.2014, n. 47, convertito, con modificazioni, nella legge 23.5.2014, n. 80) ha profondamente innovato la disciplina contenuta nell’art. 92, comma 2 d.p.r. n. 207/2010.
Ai sensi della predetta norma regolamentare, come modificata nel 2014, “i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate”.
Ne discende che:
a) l’ATI ricorrente principale non ha considerato una modifica legislativa entrata in vigore in epoca antecedente alla pubblicazione del bando (pubblicato nella GURI in data 28.6.2014 e nella GUUE in data 30.6.2014);
b) non è consentito alla stessa ATI CCC – Rotice il sindacato in ordine all’esercizio di detta facoltà di modifica delle quote ex art. 92, comma 2, ultimo inciso d.p.r. n. 207/2010 (come novellato dall’art. 12, comma 9 decreto legge n. 47/2014), da parte delle imprese facenti parte del raggruppamento controinteressato, considerato, peraltro, che esse posseggono incontenstabilmente i requisiti di qualificazione anche ben oltre quanto richiesto per la gara de qua (categoria “OG6”).
Con il secondo motivo di ricorso l’ATI CCC – Rotice contesta una asserita mancanza di requisiti in capo alla mandante Di Carlo con riferimento alla categoria prevalente OG3.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente (cfr. pag. 13 dell’atto introduttivo) “¦ se si interpreta la dichiarazione dell’ATI aggiudicataria come riferita alla quota di partecipazione sull’intero importo dell’appalto (per i soli lavori: € 8.034.759,02), risultano i seguenti importi:
¦
– F.lli. Di Carlo s.r.l.: 20% – € 1.606.951,80 ¦”.
Ancora l’ATI istante evidenzia (cfr. pag. 14 del ricorso) che “¦ la soglia di € 1.606.951,80 (pari ad 1/5 dei lavori posti a base di gara: € 8.034.759,02, disciplinare, pag. 4, tabella in alto) costituisce la soglia necessaria affinchè possa trovare applicazione l’art. 61, comma 2 del regolamento sull’aumento di 1/5 delle qualificazioni”.
Tuttavia, rileva questo Collegio che nella fattispecie in esame il disciplinare di gara (cfr. pag. 4) riferiva alla categoria “OG3” l’importo di € 6.694.989,70.
Ne consegue che il 20% dell’impresa Di Carlo (dichiarato nell’atto di impegno) deve essere calcolato su tale importo (€ 6.694.989,70) specificamente riferito alla categoria OG3 piuttosto che sull’intero importo dell’appalto (pari ad € 8.034.759,02). Pertanto, il risultato è inferiore al limite di € 1.500.000,00 corrispondente alla categoria “OG3”, classifica III-bis.
La stessa impresa Di Carlo poteva comunque fruire dell’aumento di 1/5 previsto dall’art. 61, comma 2 d.p.r. n. 207/2010.
La ripartizione percentuale operata dal raggruppamento (Rotice: 62%; Di Carlo: 20%; ICG: 18%) consente alle ditte componenti di essere singolarmente qualificate.
In ogni caso opera la nuova formulazione del comma 2 dell’art. 92 d.p.r. n. 207/2010, applicabile – come visto – ratione temporis alla gara in esame, che consente la modifica successiva delle quote.
Infine, va sottolineato che – come visto in precedenza – il bando in contestazione è stato pubblicato sulla G.U. il 28.6.2014 e sulla G.U.U.E. il 30.6.2014; peraltro, lo stesso atto indittivo ha risentito di una rettifica e della riapertura dei termini di partecipazione (dall’1.9.2014 al 15.9.2014), con provvedimento della stazione appaltante in data 11.8.2014.
Il bando, dunque, è stato pubblicato successivamente alla entrata in vigore della novella legislativa (25.6.2014) che ha introdotto i commi 2-bis all’art. 38 e 1-ter all’art. 46 del dlgs n. 163/2006.
Mentre l’art. 38, comma 2 bis dlgs n. 163/2006 stabilisce la sanabilità della mancanza, della incompletezza e di ogni altra irregolarità , anche “essenziale” delle dichiarazioni di partecipazione alla gara, il comma 1 ter del successivo art. 46 dlgs n. 163/2006 specifica che tali disposizioni si applicano “a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi …”.
Ne discende la reiezione della doglianza sub 2).
Con riferimento alla censura sub 3) (i.e. asserita violazione del divieto di affidamento dell’incarico di progettazione a più soggetti), va rilevato quanto segue.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, doveva ritenersi precluso al raggruppamento Rotice – Di Carlo – IGC, nell’impegno a costituire l’ATI, di indicare il progettista qualificato incaricato (società CNC Ingegneri s.r.l.), aggiungendo il geologo per la redazione della relazione geologica (dr. Sergio Romano).
Ciò avrebbe dovuto determinare l’esclusione della concorrente ai sensi dell’art. 90, comma 7 dlgs n. 163/2006, in quanto “¦ il progettista non ha al proprio interno le qualifiche necessarie a svolgere la relazione geologica ¦”.
Seconda la suddetta linea difensiva la struttura del progettista incaricato dovrebbe avere al proprio interno un geologo, ovvero, in mancanza, non potrebbe essere indicata quale progettista, non essendo ammissibile che vi siano due soggetti incaricati dell’integrazione delle prestazioni specialistiche.
Tuttavia, la disposizione invocata da parte ricorrente (art. 90, comma 7 dlgs n. 163/2006: “Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico di cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell’offerta, la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee. All’atto dell’affidamento dell’incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.”) non contiene alcun divieto in tal senso.
All’opposto, l’ATI Rotice – Di Carlo – IGC ha rispettato il disposto normativo in esame (art. 90, comma 7 dlgs n. 163/2006) che, nella parte che precede il passo riportato nell’atto introduttivo (pag. 18), si limita a prescrivere che i professionisti siano iscritti nei rispettivi albi, “¦ nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con le specificazioni delle rispettive qualificazioni professionali ¦”.
Ciò è appunto quanto accaduto nel caso di specie.
Dall’esame delle dichiarazioni fornite in sede di gara dall’ATI controinteressata, si evince in modo chiaro che:
– il progettista indicato è la CNC Ingegneri s.r.l.;
– il professionista incaricato dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche, ai sensi dell’art. 90, comma 7 dlgs n. 163/2006 è l’ing. Vincenzo Napoli (amministratore unico e direttore tecnico della CNC Ingegneri s.r.l.);
– le prestazioni geologiche sono svolte in via esclusiva dal dott. geol. Sergio Romano.
Quest’ultimo professionista ha reso idonea dichiarazione ex art. 38 dlgs n. 163/2006 ed ha allegato il certificato di iscrizione all’Ordine dei geologi.
La correttezza della dichiarazione fornita dall’ATI aggiudicataria per la indicazione dei soggetti incaricati per la progettazione viene confermata dalla stessa ricorrente, in particolare a pag. 20 dell’atto introduttivo, ove si legge testualmente: “L’ATI aggiudicataria ha indicato quale progettista la CNC Ingegneri Srl di Salerno, quindi il geologo dott. Sergio Romano … , per la relazione geologica”.
Quanto all’affermazione di parte ricorrente secondo cui la CNC Ingegneri s.r.l. si sarebbe avvalsa ovvero avrebbe subappaltato alcune attività (tra cui la relazione geologica) senza peraltro averlo dichiarato in sede di gara, ed in violazione del divieto di subappalto di cui all’art. 91, comma 3 dlgs n. 163/2006, va rilevato che si tratta di assunto privo di supporto probatorio, posto che il geologo indicato (dott. Sergio Romano, titolare dello studio tecnico associato Geoconsul) non risulta in alcun modo inserito nella struttura del progettista incaricato (CNC Ingegneri s.r.l.), nè destinatario di un subappalto da parte di quest’ultima, essendo il dr. Romano colui che nell’atto di impegno irrevocabile del 12.9.2014 assume l’incarico direttamente nei confronti dell’ATI controinteressata firmando in calce la relativa dichiarazione.
Con il quarto motivo di gravame la ricorrente lamenta una indicazione erronea, da parte di CNC Ingegneri s.r.l., del geologo; in sostanza, la CNC non avrebbe indicato il libero professionista, dr. Sergio Romano, bensì una tale Geoconsul s.p.a., i cui soci avrebbero dovuto rendere, al pari del primo, le dichiarazioni ex art. 38 del dlgs n. 163/2006.
La censura è infondata, sia in fatto, sia in diritto.
Il dr. Romano è, infatti, titolare dello Studio Tecnico Associato Geoconsul, non già di Geoconsul s.p.a., come risulta chiaramente dagli atti (dichiarazione del progettista CNC Ingegneri s.r.l. del 10.9.2014 e dichiarazione del geol. Romano dell’8.9.2014).
E’ quindi evidente che, in linea con quanto indicato dall’ATI controinteressata, il dott. geol. Sergio Romano esercita la prestazione indicata in qualità di libero professionista, con fattura delle relative prestazioni intestate allo Studio associato.
Nelle dichiarazioni, sia di CNC Ingegneri s.r.l., sia dello stesso professionista, è chiaramente rimarcato che il dr. Sergio Romano interviene “in qualità di libero professionista”; la successiva specificazione di fare parte di uno Studio professionale associato nulla toglie alla assunzione dell’incarico a titolo personale.
In ogni caso, va evidenziato che l’attività professionale in forma associata si distingue per essere caratterizzata dalla personalità della stessa prestazione, con la conseguenza che il socio dello stesso Studio non era tenuto a rendere la dichiarazione ex art. 38 dlgs n. 163/2006.
Ne discende la reiezione della censura.
Con il motivo di gravame sub 5) la ricorrente rileva – in asserita violazione del punto 12, lett. g – pag. 25 del disciplinare (“la dichiarazione di offerta economica e la lista (o/e i relativi elaborati), a pena di esclusione dell’offerta, devono essere sottoscritti dal legale rappresentante … e la lista non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte”) – nell’offerta economica dell’ATI Rotice – Di Carlo – ICG: 1) una correzione non confermata, “ma soltanto sottoscritta” a pag. 19; 2) la mancata sottoscrizione della Impresa ICG alla pag. 5.
Ciò induce l’ATI ricorrente CCC – Rotice ad avanzare “dubbi … sull’integrità del plico contenente l’offerta”.
A tal proposito, va rilevato che la giurisprudenza ha costantemente statuito che, nelle pubbliche gare, le clausole della lex specialis, ancorchè contenenti comminatorie di esclusione, non possono essere applicate meccanicisticamente, ma secondo il principio di ragionevolezza, e devono essere valutate alla stregua dell’interesse che la norma violata è destinata a presidiare, per cui, ove non sia rilevabile la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, deve essere accordata la preferenza al favor partecipationis (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 19.10.2012, n. 5389; in termini, cfr. Cons. Stato, Sez. III, 12.5.2011, n. 2851; Cons. Stato, Sez. VI, 8.3.2010, n. 1305).
Nella fattispecie in esame il disciplinare di gara (cfr. punto 12, n. 3 – pag. 24) prevedeva, a pena di esclusione, la produzione delle liste delle lavorazioni e forniture “in formato cartaceo e su supporto informatico”.
Ne discende, come attestato da Cons. Stato, Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 245, che:
«¦ Se, ¦, entrambi gli elaborati – cartaceo e informatico – assolvevano alle medesime finalità , il riscontrato “oscuramento” di alcune pagine della relazione idraulica non può essere di per sè ricondotto ad un’ipotesi di incompletezza dell’offerta, poichè le pagine mancanti risultano integre e leggibili nel supporto informatico dello stesso elaborato.
Ben altre conseguenze, ossia quelle proprie dell'”incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta” – cfr. l’art. 46, comma 1-bis, del D.L.vo 163 del 2006 come inserito dall’art. 4, comma 2, lett. d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni in L. 12 luglio 2011, n. 106 – si sarebbero in effetti dovuto trarre nel caso – per l’appunto, non verificatosi – in cui si fossero riscontrate difformità di contenuto tra il supporto cartaceo e quello informatico: nella presente fattispecie l'”incertezza assoluta” è radicalmente esclusa proprio in dipendenza della già acquisita disponibilità da parte della commissione del supporto informatico, ¦».
In ordine alla correzione a pag. 19 dell’offerta economica, viene in rilievo un mero errore materiale, riguardante una annotazione alfanumerica (“112,80”), ancora leggibile sotto il tratto di penna, riportata al di sopra in termini identici.
Nessun dubbio può legittimamente ingenerare la correzione: di fianco, infatti, la quantità è riportata in lettere, per esteso, e corrisponde a quella espressa in cifre.
Inoltre, la correzione risulta confermata dalle apposite sottoscrizioni, a margine, dei legali rappresentanti delle imprese raggruppate.
Quanto al secondo aspetto in contestazione, va evidenziato che in calce all’offerta economica dell’ATI controinteressata, al contrario di quanto asserito da parte ricorrente, si rinvengono le sottoscrizioni di tutti i soggetti, ivi compresa quella del legale rappresentante della ditta mandante ICG.
In ogni caso, il tenore letterale dell’art. 46, comma 1 bis dlgs n. 163/2006 e la giurisprudenza amministrativa formatasi sul punto (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27 marzo 2015, n. 1601) confermano che possono essere escluse solo le offerte per le quali sussista l’incertezza assoluta sul loro contenuto e sulla loro provenienza.
Pertanto, alla luce del suddetto principio e di quello di generale sanabilità delle irregolarità ex artt. 38, comma 2 bise 46, comma 1 ter dlgs n. 163/2006, la mancanza di una singola sottoscrizione (i.e. in relazione ad una sola pagina) del rappresentante di una sola ditta, su centinaia di pagine regolarmente sottoscritte da tutti i soggetti obbligati, non può comportare l’esclusione di un intero raggruppamento.
Quanto ai dubbi manifestati da parte ricorrente in ordine alla integrità del plico contenente l’offerta dell’ATI controinteressata, va rimarcato che per principio costantemente affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 23/07/2015, n. 3649) è necessario fornire una prova puntuale relativamente alla manipolazione della documentazione di gara, prova che nel caso di specie è mancata.
Con il sesto motivo di ricorso l’ATI ricorrente lamenta l’illegittimità della aggiudicazione, a causa della mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica, da parte del progettista, ing. Vincenzo Napoli, nell’elaborato “A.3.1 – Fase 1”, nonchè del geologo, nella Relazione descrittiva delle proposte migliorative del sub elemento 2.2 Cod. D1.
La censura va disattesa.
Invero, la tavola “A.3.1 – Fase 1” risulta debitamente sottoscritta, in copertina, anche dall’ing. Vincenzo Napoli.
Se, tra le 15 tavole successive, a colori, può risultare una singola mancata sottoscrizione, deve comunque evidenziarsi che le aerofotogrammetrie sono consecutive.
Sicchè non è da escludersi che il timbro dell’ing. Napoli sia esterno alla tavola e semplicemente non leggibile. Ne consegue che non vi è prova di alcuna manomissione.
In ogni caso, la stessa tavola asseritamente non firmata può essere espunta, senza alterazione nè dell’esito qualitativo finale, nè della par condicio. Comunque viene in rilievo una mera irregolarità non essenziale ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis dlgs n. 163/2006.
Parimenti non meritevoli di positivo apprezzamento sono i rilievi riguardanti la mancanza di sottoscrizione di alcuni elaborati da parte del geologo.
A tal riguardo, va evidenziato che nel caso di specie il geologo, dr. Sergio Romano, ha debitamente apposto il timbro e sottoscritto gli elaborati dallo stesso predisposti e contenuti nei “Fascicoli grafici in formato A3”, di cui al sub elemento 2.2. (codice A3.1 – A3.15), e, in particolare, A3.1. – Correlazioni utilizzate per la caratterizzazione geotecnica; A3.2. – Stima della velocità e dei moduli dinamici. Caratteristiche sismiche del sito.
In ogni caso, in forza della clausola del disciplinare invocata dall’ATI ricorrente (punto 11.1, pag. 23, ultimo capoverso) la sottoscrizione deve essere apposta dal progettista (e nella fattispecie in esame la sottoscrizione del progettista CNC Ingegneri s.r.l. è presente).
Anche con riferimento alla suddetta doglianza si richiamano il principio di cui all’art. 38, comma 2 bis dlgs n. 163/2006 (relativo alla generale sanabilità delle irregolarità ) e la giurisprudenza (citata nell’analisi del punto 5 del ricorso) secondo cui nelle pubbliche gare, le clausole della lex specialis, ancorchè contenenti comminatorie di esclusione, non possono essere applicate meccanicisticamente, ma secondo il principio di ragionevolezza, e devono essere valutate alla stregua dell’interesse che la norma violata è destinata a presidiare, per cui, ove non sia rilevabile la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, deve essere accordata la preferenza al favor partecipationis (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 19.10.2012, n. 5389; in termini, cfr. Cons. Stato, Sez. III, 12.5.2011, n. 2851; Cons. Stato, Sez. VI, 8.3.2010, n. 1305).
Nella fattispecie in esame il principio di ragionevolezza induce questo Collegio a ritenere che comunque una mera irregolarità formale (qualora reputata esistente) consistente nella omessa sottoscrizione, da parte del geologo, di una delle tante tavole presentate non può determinare “incertezza assoluta” ai sensi dell’art. 46, comma 1 bis dlgs n. 163/2006 in ordine alla provenienza dell’offerta.
Con il settimo motivo di ricorso l’ATI C.C.C. – Rotice sostiene che i progettisti del raggruppamento aggiudicatario non possiederebbero i requisiti di qualificazione.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere l’ATI Rotice – Di Carlo – IGC, in quanto: a) nei lavori indicati dal progettista, non sarebbero stati riportati gli estremi di approvazione del progetto e del certificato di collaudo; b) CNC Ingegneri s.r.l. non sarebbe qualificata, a causa della allegazione di “proposte progettuali”, in luogo dei progetti.
Entrambe le doglianze vanno disattese.
In primo luogo va evidenziato che le indicazioni contenute nel punto 10, n. VI, lett. f) – pag. 16 del disciplinare (clausola invocata a pag. 28 dell’atto introduttivo) non dovevano essere rese a pena di esclusione.
Non può che richiamarsi, sul punto, quanto in precedenza affermato in ordine alla irrilevanza delle mere irregolarità formali, in forza del combinato disposto degli artt. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter dlgs n. 163/2006.
Inoltre, con specifico riferimento alla CNC Ingegneri s.r.l., la questione sollevata dall’ATI interessata con il motivo di gravame sub 7) è stata già scrutinata dalla giurisprudenza amministrativa, che ha escluso la fondatezza di identici rilievi.
Si richiama a tal proposito T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 19 marzo 2014, n. 1578:
«¦ va evidenziato, dal punto di vista dei principi, soprattutto quello del favor partecipationis, che non vi è ragione alcuna di porre una marcata distinzione tra migliore progettuali e redazione di progetto, trattandosi di attività comunque ricadenti nella medesima tipologia, ossia l’attività di progettazione, sebbene la miglioria in sè sia destinata a fungere da prestazione di secondo livello, in quanto presupponente un precedente progetto. Da tale punto di vista, si può senz’altro affermare che introdurre modifiche o comunque varianti ad un progetto resta pur sempre attività di progettazione, anche perchè viene richiesta la medesima capacità tecnico-professionale, non foss’altro perchè chi intende modificare deve innanzitutto conoscere ciò su cui va ad intervenire.
Nè argomenti in senso contrario provengono da parte controinteressata che soggiunge unicamente la non corrispondenza valoriale tra entità della miglioria e valore complessivo del progetto, per inferire l’incapienza del requisito. Ma nemmeno tale profilo si rileva convincente, dal momento che la norma di cui all’art. 263 del regolamento, nel disciplinare l’aspetto quantitativo del requisito di cui alla lettera b), richiama il valore dei lavori oggetto di progettazione, unitariamente considerato, e non anche quello della progettazione, di cui, tra l’altro, non sarebbe possibile nemmeno esigere uno scorporo o una riduzione in presenza di proposte solo migliorative, attesa l’assenza di criteri positivi di riferimento.
Ne consegue l’insussistenza delle dedotte censure incidentali con riferimento al requisito in capo alla CNC Ingegneri s.r.l. relativo alle precedenti prestazioni professionali. ¦».
Ciò premesso, nella tabella presentata in sede di gara, si evidenziano chiaramente, per tutte le progettazioni indicate ai fini della verifica dei requisiti tecnici, gli estremi di approvazione della progettazione svolta (per il lavoro di cui al punto 4/5 della Tabella, sono riportati gli estremi del certificato di collaudo).
Va, altresì, sottolineato che per le prestazioni di progettazione rese nell’ambito di “lavori pubblici”, ai sensi dell’art. 263, comma 2 d.p.r. n. 207/2010, “non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essi relativi” (il disciplinare di gara a pag. 13, penultimo periodo ha disposto in maniera analoga).
Peraltro, come risulta dalle dichiarazioni prodotte, verificate dagli organi competenti, i lavori indicati in tabella sono tutti o già ultimati (lavori 1/2; 1/5) o in fase di realizzazione, con relativi contratti di appalto già stipulati (lavori 2/2; 3/5; 4/5) o, comunque, con verbale di validazione debitamente sottoscritto (lavoro 5/5, anch’esso attualmente in corso di esecuzione).
Infine, con l’ottavo motivo di ricorso l’ATI CCC – Rotice lamenta asseriti errori contenuti nella progettazione della aggiudicataria; in particolare, segnala:
– errori progettuali da mancato rispetto di normativa urbanistica;
– irrealizzabilità del progetto.
A tal riguardo, va rilevato che vengono censurati in questa sede aspetti attinenti alla discrezionalità tecnica della Commissione di gara.
Come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 febbraio 2013, n. 978):
«Nelle gare pubbliche il controllo del giudice della legittimità sugli apprezzamenti tecnici dell’Amministrazione deve essere svolto “extrinsecus”, nei limiti della rilevabilità “ictu oculi” dei vizi di legittimità dedotti, essendo diretto ad accertare il ricorrere di seri indici di invalidità e non alla sostituzione dell’Amministrazione; la sostituzione, da parte del giudice amministrativo, della propria valutazione a quella riservata alla discrezionalità dell’Amministrazione costituisce infatti ipotesi di sconfinamento vietato della giurisdizione di legittimità nella sfera riservata alla p.a. quand’anche l’eccesso in questione sia compiuto da una pronuncia il cui contenuto dispositivo si mantenga nell’area dell’annullamento dell’atto; in base al principio di separazione dei poteri sotteso al nostro ordinamento costituzionale, solo l’Amministrazione è infatti in grado di apprezzare, in via immediata e diretta, l’interesse pubblico affidato dalla legge alle sue cure, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale sulla motivazione delle valutazioni discrezionali deve essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto acquisiti; non può avvalersi di criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità della valutazione stessa; deve tenere distinti i profili meramente accertativi da quelli valutativi (a più alto tasso di opinabilità ) rimessi all’organo amministrativo, potendo esercitare più penetranti controlli, anche mediante c.t.u. o verificazione, solo avuto riguardo ai primi».
Inoltre, le valutazioni della Commissione di gara, in relazione alla idoneità tecnica delle offerte dei vari partecipanti sono espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale a carattere complesso, alle quali non possono essere contrapposte le valutazioni di parte in relazione alla pretesa (in)sussistenza delle prescritte qualità (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 8 marzo 2011, n. 1464).
I rilievi tecnici avanzati dall’ATI ricorrente con la censura sub 8) rientrano, secondo le norme di gara ed in forza dei principi di diritto di cui alla citata giurisprudenza, nella esclusiva competenza valutativa dei soggetti preposti al rilascio di pareri e autorizzazioni (nel caso in esame, RFI) e alla conseguente decisione del RUP e della stazione appaltante, in merito alle modalità di ottemperanza delle eventuali osservazioni e prescrizioni dagli stessi rilasciate.
Le valutazioni di carattere tecnico formulate da parte ricorrente a pag. 30 e ss. dell’atto introduttivo e supportate dalle perizie di parte (documenti 18 e 19 della produzione di parte ricorrente del 19.2.2015) sono, infatti, contraddette sul piano tecnico dalle valutazioni espresse dall’ATI controinteressata a pagg. 24 e ss. della memoria depositata in data 9.3.2015, il che dimostra come – a fronte di “opinioni tecniche” contrapposte (quella della ricorrente e quella della controinteressata relativamente alla sussistenza o insussistenza di errori progettuali da mancato rispetto di normativa urbanistica, ovvero alla asserita irrealizzabilità o realizzabilità del progetto) – non sia possibile per il giudice amministrativo procedere ad un sindacato sostitutivo rispetto al giudizio tecnico manifestato dalla pubblica amministrazione, eventualmente avvalendosi di criteri che porterebbero inammissibilmente ad evidenziare la mera non condivisibilità della valutazione stessa.
In conclusione, dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso principale e, conseguentemente in forza del principio di diritto di cui a Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4 e Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9, la declaratoria di improcedibilità del ricorso incidentale proposto dall’ATI Rotice Antonio s.r.l. – Fratelli Di Carlo s.r.l. – I.C.G. s.r.l.
Essendo stata riscontrata la legittimità dei provvedimenti censurati con l’atto introduttivo, non possono trovare accoglimento la domanda risarcitoria (sia in forma specifica, sia per equivalente) azionata dall’ATI ricorrente principale e la domanda finalizzata alla condanna della stazione appaltante alle sanzioni alternative previste dall’art. 123 cod. proc. amm.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, così provvede:
1) respinge il ricorso principale;
2) dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto dall’ATI Rotice Antonio s.r.l. – Fratelli Di Carlo s.r.l. – I.C.G. s.r.l.
Condanna le ricorrenti C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento s.p.a. e Gianni Rotice s.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Foggia, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Condanna le ricorrenti C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento s.p.a. e Gianni Rotice s.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore dell’ATI Rotice Antonio s.r.l. – Fratelli Di Carlo s.r.l. – I.C.G. s.r.l., liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Francesco Cocomile | Angelo Scafuri | |
IL SEGRETARIO