Energia da fonti rinnovabili ”  Installazione pensiline fotovoltaiche area di parcheggio – Provvedimento comunale – Indicazione regime autorizzazione unica ex art. 5, L.R. n.  25/2012 – Insufficiente motivazione – Illegittimità 

àˆ illegittimo il provvedimento comunale con il quale si dichiara l’assoggettamento al regime della autorizzazione unica ex art. 5 della L.R. n. 25/2012, relativamente ad una richiesta di autorizzazione per l’installazione di pensiline fotovoltaiche –  che sviluppano una potenza inferiore a 1 Mw, a collocarsi  in un area già  antropizzata, impianto   dunque almeno teoricamente passibile di autorizzazione tramite PAS ex art. 6, lett. b), stessa legge – qualora non siano indicate le giustificazioni che hanno indotto l’Amministrazione a determinarsi nel senso indicato.

Pubblicato il 12/01/2017
N. 00013/2017 REG.SEN.
N. 01493/2016 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1493 del 2016, proposto da: 
Solar 11 Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Addolorata Detta Doris Mansueto C.F. MNSDLR67R59F915H, Maurizio Di Cagno C.F. DCGMRZ57R31A662W, Emilio Sani C.F. SNAMLE69S02F205G, con domicilio eletto presso Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai n. 43; 

contro
Comune di Casamassima, Regione Puglia non costituiti in giudizio; 

per l’annullamento, previa sospensiva,
della nota prot. n. 20228/U.T. in data 11.10.2016, con cui il Responsabile del Servizio di Gestione del Territorio, Infrastrutture e Opere Pubbliche nel Comune di Casamassima ha dichiarato che l’intervento di installazione di pensiline fotovoltaiche in area adibita a parcheggio, di cui alla PAS presentata da Solar 11 S.r.l. in data 23.5.2016, debba essere assoggettato alla procedura di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 5, L.R. n.25/2012;
di ogni altro atto preordinato, presupposto e/o connesso, nonchè per il conseguente risarcimento del danno.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La società  ricorrente impugna la nota in epigrafe indicata, con cui il Comune di Casamassima, rimasto non costituito, ha comunicato che l’impianto fotovoltaico – che la ricorrente precisa essere di potenza nominale inferiore a 1 MW – per cui ha attivato la PAS in data 23.5.2016, debba essere assoggettato alla procedura di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 5, L.R. n.25/2012.
La ricorrente deduce, tra le altre specifiche censure, implicitamente (v. pagg. 8 e 11 ricorso introduttivo), l’illegittimità  della determinazione assunta dal Comune in ordine al regime cui assoggettare l’intervento ambito, non solo sotto il profilo dell’erroneità  (assumendo che essendo l’intervento con potenza inferiore a 1 MW, non richiederebbe l’autorizzazione unica), ma anche sotto quello del difetto e dell’insufficienza motivazionale.
All’udienza dell’11.1.2017, nella “contumacia” del Comune intimato, il ricorso è stato tratto in decisione per la definizione in forma semplificata, previo regolare avviso alla parte ricorrente, unica presente.
Il ricorso è fondato sotto il profilo del difetto motivazionale.
La nota impugnata, infatti, non esplicita per quali ragioni l’intervento (che chiarisce essere regolare sotto il profilo urbanistico- edilizio) che ricade in un sito già  fortemente antropizzato perchè interessato dall’avvenuta realizzazione di un centro commerciale, non possa rientrare nella disposizione di cui all’art. 6, lett. b), L.R. n. 25/2012 che ammette la c.d. PAS per gli “impianti solari fotovoltaici localizzati in aree già  degradate da attività  antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati, di taglia non superiore a 1 MW”.
La nota in esame, infatti, nulla indica in merito alle giustificazioni che hanno indotto l’Amministrazione Comunale a determinarsi nel senso indicato.
Per tali motivi, il ricorso va accolto, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione che (tanto lo si indica a fini conformativi) ben potrà  nuovamente rideterminarsi nel senso già  espresso con la nota impugnata, salva la maggiore esplicazione della motivazione posta a fondamento del nuovo provvedimento.
Le spese derogano alla soccombenza, attesa la natura meramente procedimentale del motivo di accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato in epigrafe indicato.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Desirèe Zonno Angelo Scafuri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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