Pubblica sicurezza  – Extracomunitari – Diniego permesso di soggiorno per lavoro subordinato – Fattispecie 

àˆ viziato da difetto di istruttoria il provvedimento che neghi il permesso di soggiorno per lavoro subordinato ove emerga che il ricorrente aveva acquisito un permesso di soggiorno per lavoro stagionale per un periodo di  quindici mesi, attività  non considerata nel suddetto diniego e teoricamente idonea a far conseguire all’interessato il titolo richiesto. 

Pubblicato il 12/01/2017
N. 00021/2017 REG.PROV.CAU.
N. 01529/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1529 del 2016, proposto da: 

Mohammad Ilias Miah, rappresentato e difeso dall’avvocato Simona De Napoli, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via Calefati n. 266; 

contro
Ministero dell’Interno, Questura di Bari, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso la quale sono domiciliati in Bari, via Melo, n. 97; 
U.T.G. – Prefettura di Bari non costituito in giudizio; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento adottato in data 21.9.2016, dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Bari, Prot. n. P-BA/L/Q/2016/100287;
di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, e di ogni ulteriore consequenziale statuizione, ancorchè non conosciuti dal ricorrente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2017 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori avv. Simona De Napoli e avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro;
 

Considerato che all’odierna camera di consiglio è stato esibito e depositato in atti, senza opposizione della resistente, un permesso di soggiorno per lavoro stagionale rilasciato al ricorrente con decorrenza dal 15.5.2014 al 28.8.2015, che non risulta menzionato nel provvedimento impugnato e tuttavia appare rilevante, in sede di doveroso riesame del provvedimento impugnato, ai fini della verifica del possesso dei requisiti per la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato cui il ricorrente aspira;
Ritenuto di poter compensare le spese della fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), accoglie l’istanza cautelare nei limiti e nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Flavia Risso, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Colagrande Giacinta Serlenga
 
 
 

IL SEGRETARIO