Pubblicato il 11/01/2017
N. 00005/2017 REG.PROV.CAU.
N. 01440/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1440 del 2016, proposto da:
Michele Bucci, nella sua qualità di Presidente dell’Associazione Federcommercio Imprese Artigiane su Aree Pubbliche della Provincia Foggia, Bucci Flavio, Amato Luigi, Berardi Crescenzio, Antonacci Giuseppe, Berardi Crescenzio, Frisenna Domenico, Di Corato Lazzaro, Lattaruolo Michele, Tucci Lorenzo, Braschi Michele, Giordano Luigi, Tatarella Fausto, Dalessandro Luigi, Gammino Savino, Netti Pietro, Grieco Damiano, Di Noia Angelo, Pastore Gianluca, Rinaldi Antonio, Losito Raffaele, Riontino Raffaele, Abate Eugenio, Lombardo Franco, Algerino Savino, Metello Dionisio, Merafina Riccardo, Digemiti Giuseppe, Martufi Antonio, Mastrogiacomo Pasquale, Raddato Vincenzo, Monaco Matteo, rappresentati e difesi dall’avvocato Teresa Zoraide Lasalvia, C.F. LSLTSZ65T58C514J, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Massimiliano Longo, in Bari, Andrea Da Bari, n. 157;
contro
Comune di Orta Nova;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 29.7.2016, pubblicata all’Albo Pretorio dal giorno 8.9.2016 fino al giorno 23.9.2016; nonchè della Deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del giorno 8.9.2016 pubblicata all’Albo Pretorio dal 12.9.2016 fino al giorno 27.9.2016, prot. n. del 12.9.2016; di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2017 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Teresa Zoraide Lasalvia;
Considerato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, pare sussistere il fumus boni iuris atteso che l’art. 32 della L.R. 10 aprile 2015, n. 24 prevede che il Comune possa istituire nuovi mercati e fiere ovvero provvedere alla loro modifica e soppressione “dopo aver prioritariamente valutato¦a) il riordino, la riqualificazione, il potenziamento e l’ammodernamento di mercati e fiere già esistenti compreso il loro ampliamento dimensionale, in presenza di idonee aree”;
Rilevato che dagli atti non risulta che sia stata effettuata alcuna valutazione in merito alla possibilità di riqualificazione del mercato esistente nè di interventi di adeguamento delle aree attualmente utilizzate;
Ritenuto pertanto di accogliere l’istanza cautelare nei limiti di una rivalutazione della scelta relativa alla delocalizzazione del mercato che tenga conto di quanto su evidenziato;
Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, accoglie l’istanza cautelare nei termini e limiti di cui in motivazione.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Flavia Risso, Referendario, Estensore
Maria Colagrande, Referendario
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L’ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
Flavia Risso |
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Giacinta Serlenga |
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IL SEGRETARIO
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