Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Corpo Forestale dello Stato – Assorbimento del personale nelle altre forze di polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco – Decreto di assegnazione al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco – Principi e criteri direttivi della legge-delega n.  124/2015 – Violazione – Fattispecie

Merita di essere sospeso ai fini del riesame il decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato di assegnazione del ricorrente al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ex art. 12, comma 2, lett. a), punto n. 2 del D.Lgs. n. 177/2016, per il mancato rispetto del criterio della necessaria corrispondenza fra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale, oltrechè del criterio della salvaguardia delle professionalità , delle specialità  e dell’unitarietà  delle funzioni da attribuire alle risorse umane da riassegnare a seguito della soppressione del C.F.S., come stabiliti dall’art. 8, comma 1°, lett. a), legge-delega n. 124/2015 (nel caso in esame, secondo il TAR,  non risulta essere stato adeguatamente valorizzato il pregresso ruolo del ricorrente dal punto di vista della non dispersione di importanti professionalità  maturate sul campo in settori strategici di contrasto a traffici illeciti transanazionali).

Pubblicato il 16/12/2016
N. 00589/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01387/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1387 del 2016, proposto da: 

Michele Minichini, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Di Donna, C.F. DDNMHL68P07A662J, e Domenico Damato, C.F. DMTDNC75D07H643H, con domicilio eletto presso Michele Di Donna, in Bari, via Cognetti, 58; 

contro
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Corpo Forestale dello Stato, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Soccorso Pubblico – Difesa Civile, non costituito in giudizio;

per l’annullamento
previa concessione di idonea misura cautelare,
del decreto n. 81270 del 31.10.2016, del Capo del Corpo Forestale dello Stato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale il 07.11.2016, nella parte in cui, all’art. 1, è stato stabilito che, tra gli altri, il dott. Michele Minichini appartenente al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo Forestale dello Stato, è assegnato a decorrere dal 01 gennaio 2017, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in base al criterio indicato all’articolo 12, comma 2, lettera a), punto 2 – impiego nell’unità  dedicata “Centri operativi antincendio boschivo (C.O.A.B.)”.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Corpo Forestale dello Stato;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2016 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
 

Considerato che l’istanza cautelare così come introdotta appare meritevole di accoglimento, in relazione al mancato rispetto – nel caso in esame – del criterio della necessaria corrispondenza fra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale, oltre che del criterio della salvaguardia delle professionalità , delle specialità  e dell’unitarietà  delle funzioni da attribuire alle risorse umane da riassegnare a seguito della soppressione del Corpo Forestale dello Stato;
Considerato, in particolare, che non risulta essere stato adeguatamente valorizzato il pregresso ruolo del ricorrente come unico funzionario responsabile del Servizio CITES territoriale con sede in Bari, dal punto di vista della non dispersione di importanti professionalità  maturate sul campo in settori strategici di contrasto a traffici illeciti transnazionali;
Ritenuto, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, che sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, accoglie l’istanza cautelare ai fini del riesame del provvedimento impugnato.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alfredo Giuseppe Allegretta Francesco Gaudieri
 
 
 

IL SEGRETARIO