Processo amministrativo – Competenza – Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Ufficiale – Promozione grado superiore – Impugnazione scheda valutativa – Procedura cumulativa su base nazionale – Conseguenze
Il ricorso avverso la collocazione in graduatoria dell’ufficiale, sulla base del contenuto della scheda valutativa ritenuta affetta da eccesso di potere, nell’ambito del procedimento di valutazione per la promozione al grado superiore è attratto dalla competenza del TAR Lazio ex art. 13, co. 4-bis del c.p.a., giacchè si tratta di una procedura che riguarda soggetti controinteressati collocati sull’intero territorio nazionale (nè rileva, secondo il TAR, che le censure riguardassero soltanto il giudizio espresso sul ricorrente e non fossero dirette nei confronti della valutazione dei controinteressati, giacchè la competenza non può essere determinata sulla base delle censure proposte, ma sulla natura dell’organo emanante e sugli effetti dell’atto, i quali, entrambi, nella specie, trascendono la singola persona del ricorrente e vanno ad incidere su una graduatoria coinvolgente comunque una pluralità di ufficiali).
Pubblicato il 06/12/2016
N. 01361/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01742/2012 REG.RIC.
N. 00809/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1742 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabrizio Lofoco C.F. LFCFRZ60R18A662R, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Pasquale Fiore, 14;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria per legge in Bari, via Melo, 97;
Comando Generale Guardia di Finanza – Roma, Comando Generale Guardia di Finanza – Bari non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 809 del 2012, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabrizio Lofoco C.F. LFCFRZ60R18A662R, con domicilio eletto in Bari, via Pasquale Fiore, 14;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria per legge in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 1742 del 2012:
– della Scheda Valutativa redatta dal Comando Generale della Guardia di Finanza Comando Regionale Puglia relativa al periodo dal 28/10/2011 al 20/11/2011 e dal 03/12/2011 al 13/07/2012, notificata il 16.08.2012;
e con motivi aggiunti depositati in data 27 luglio 2016,
– della scheda di Valutazione del -OMISSIS-, sottoscritta dalla Commissione Ordinaria di Avanzamento – Comando generale della Guardia di Finanza in data 4 aprile 2016;
– della “Graduatoria di merito -OMISSIS-in s.p.e. inclusi nell’aliquota di valutazione per l’anno 2016”, emessa dalla medesima Commissione, notificata il 10 maggio 2016;
– di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche non conosciuto;
quanto al ricorso n. 809 del 2012:
– del Rapporto Informativo redatto dal Comando Generale della Guardia di Finanza Comando Provinciale -OMISSIS-relativo al periodo 29 giugno 2011 – 6 ottobre 2012;
– di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche non conosciuto.
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visto l’art. 15, co. 4, cod. proc. amm.;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio;
Uditi nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2016 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso in fatto quanto segue.
Con ricorso depositato in data 8 maggio 2012 e allibrato al R.G. n. 809/2012, il ricorrente, ufficiale della Guardia di Finanza, contestava innanzi a questo Tribunale Amministrativo il rapporto informativo redatto dal Comando Generale della Guardia di Finanza Comando – Comando Provinciale -OMISSIS-reso il 7 febbraio 2012, relativo al proprio rendimento lavorativo per il periodo dal 29 giugno 2011 al 6 ottobre 2011.
Con successivo ricorso depositato in data 14 novembre 2012, R.G. n. 1742/2012, il Soldano impugnava altresì la Scheda Valutativa redatta dal Comando Generale della Guardia di Finanza Comando – Regionale Puglia, relativa al periodo dal 28 ottobre 2011 al 20 novembre 2011 e dal 3 dicembre 2011 al 13 luglio 2012.
In entrambi i ricorsi il ricorrente stigmatizzava l’attività valutativa svolta dai suoi superiori, denunciando l’eccesso di potere sotto plurimi motivi, ritenendo, in particolare, che i giudizi finali espressi nei suoi confronti, in entrambi i casi in termini di “superiore alla media”, fossero eccessivamente penalizzanti e, comunque, irragionevoli ed immotivati in quanto, pur discordandosi dai precedenti documenti caratteristici (diversamente delineanti un profilo “eccellente” per il ricorrente), non lasciavano trapelare le ragioni di una così rilevante flessione nel rendimento. Limitatamente al ric. R.G. 809/2012, lamentava, inoltre, vizi procedimentali inficianti, in tesi, la redazione del prefato Rapporto Informativo, in quanto redatto in relazione ad un periodo di effettivo servizio inferiore a quello minimo di 60 giorni previsto dal D.P.R. n. 90/2010, agli artt. 688 e ssg..
Si costituiva in resistenza il Ministero dell’Economia e delle Finanze, eccependo in rito l’inammissibilità dei ricorsi per estrema genericità dei motivi dedotti ed instando, comunque, nel merito per la loro reiezione per infondatezza in fatto ed in diritto.
Con ordinanza Collegiale n. 586 del 5 maggio 2016 (resa nel ricorso R.G. n. 809/2012) il Collegio, dato atto della sussistenza di ragioni di opportunità legate ai dedotti profili di connessione tra i giudizi de quibus, disponeva la rimessione in ruolo onde consentirne la trattazione congiunta.
Con motivi aggiunti al ric. R.G. 1742/2012, depositati in data 27 luglio 2016, il ricorrente impugnava la successiva scheda di Valutazione del 4 aprile 2016, sottoscritta dalla Commissione Ordinaria di Avanzamento – Comando generale della Guardia di Finanza, in uno alla “Graduatoria di merito dei -OMISSIS-in s.p.e. inclusi nell’aliquota di valutazione per l’anno 2016”, emessa dalla medesima Commissione, in cui lo stesso risultava collocato al 46° posto della graduatoria, ovvero in posizione asseritamente non utile ai fini della promozione al grado superiore.
Deduceva il ricorrente, in estrema sintesi, l’illegittimità della valutazione svolta in ultimo dalla Commissione di Avanzamento, in quanto mutuata dai precedenti documenti caratteristici, oggetto di impugnativa, di cui, in tesi, sconterebbe i medesimi vizi in via derivata. Si rimarcava, in particolare, l’incompatibilità del redattore della prima scheda valutativa (col. -OMISSIS-), tenuto conto dell’acredine dimostrata dal superiore nei suoi confronti.
Concludeva, pertanto, chiedendo l’accoglimento del ricorso, “con conseguenziale obbligo di riesame della posizione del ricorrente alla stregua dei motivi dedotti, e quindi senza tener conto, ab origine, del declassamento da Eccellente a Superiore alla media” (cfr. pag. 11 ricorso per motivi aggiunti).
Si difendeva l’Amministrazione eccependo il difetto di competenza del T.A.R. Bari sulla graduatoria relativa allo stato di avanzamento ed evidenziando, comunque, che il Capitano ha conseguito la promozione a Maggiore a far data dal 1 luglio 2016 (cfr. relazione depositata in data 8 agosto 2016, pag. 2).
All’udienza del 19 ottobre 2016 il Collegio si è riservato per la decisione.
In diritto va osservato quanto segue.
In limine, ritiene il Collegio doversi disporre la riunione degli epigrafati ricorsi, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., sussistendo profili di connessione oggettiva e soggettiva.
Procedendo, dunque, all’esame delle ulteriori questioni preliminari, così come sottoposte all’attenzione del Collegio dall’Amministrazione resistente, occorre in primis scrutinare l’eccezione di incompetenza di questo Tribunale Amministrativo Regionale, per essere, in tesi, ai sensi dell’art. 13, comma 3, c.p.a. la questione centrale della controversia, ovvero l’impugnativa del Giudizio finale d’avanzamento, attratta nella sfera di competenza del T.A.R. del Lazio.
L’eccezione è fondata.
La documentazione caratteristica oggetto di impugnativa con i ricorsi originari qui riuniti, rappresenta, in tesi, il presupposto logico e la base valutativa che avrebbe condotto all’ingiusto giudizio finale che è rifluito nella graduatoria relativa alla procedure di avanzamento dei Capitani appartenenti alla Guardia di Finanza per l’anno 2016, rispetto alla cui impugnativa, avente valore assorbente in ragione del rapporto di continenza tra le domande, va individuato il prevalente interesse del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis c.p.a. (peraltro in conformità alla ratio sottesa all’art. 39, comma 2, u.p., c.p.c.).
Trattandosi di atto collettivo proveniente da un’Autorità centrale e formato a seguito di procedura selettiva su base nazionale, i suoi effetti non sono affatto limitati alla circoscrizione del Tar del luogo di residenza dell’ufficiale e al suo rapporto di servizio, atteso che lo stesso incide su una pluralità di persone, quelle indicate nella contestata graduatoria, con efficacia sull’intero territorio nazionale, con la conseguenza che l’odierna controversia finisce per radicare la competenza del TAR del Lazio, sede di Roma (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 8 gennaio 2013, n. 38).
Come chiarito dalla giurisprudenza in relazione ad una controversia analoga “Tale soluzione, del resto, corrisponde ai principi generali desumibili dagli artt. 24 e 97 della Costituzione, ed appare del tutto conforme alle esigenze del “giusto processo” ad una pronta e completa difesa sia dei diversi controinteressati sparsi sul territorio nazionale e sia dell’Amministrazione che ha adottato l’atto impugnato, e che potrebbero essere messa in pericolo dall’atomizzazione del contenzioso sull’intero territorio nazionale” (cfr.Consiglio di Stato, sez. IV, 24 gennaio 2012, n. 321).
Nè in senso contrario possono valere le considerazioni formulate dalla difesa dell’Ufficiale ricorrente che ha ribadito la natura esclusivamente personale dell’impugnativa del giudizio di avanzamento in esame (con il quale si sarebbero sollevate censure soltanto di eccesso di potere in senso assoluto e non relativo, con ciò non coinvolgendosi alcun altro ufficiale in comparazione).
La detta prospettazione non appare accoglibile, poichè la competenza territoriale va verificata non sulla base delle censure proposte, ma sulla natura dell’organo emanante e sugli effetti dell’atto, i quali, entrambi, come detto, trascendono la singola persona del ricorrente e vanno ad incidere su una graduatoria coinvolgente comunque una pluralità di ufficiali.
In conclusione va dichiarato il difetto di competenza del T.A.R. adito in quanto la questione rientra nell’ambito della competenza territoriale del TAR Lazio, Roma, presso il quale il ricorso potrà essere riassunto nel termine indicato dall’art. 15, comma 4, c.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, sez. I, dichiara la propria incompetenza a decidere sulla presente controversia, indicando il TAR Lazio, sede di Roma, quale giudice competente.
Manda alla Segreteria della Sezione per il seguito di competenza.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Maria Grazia D’Alterio | Angelo Scafuri | |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.