Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Trasferimento temporaneo – Art. 42-bis D.Lgs. n. 151/2001 – Posto vacante in pianta organica – Non occorre – Conseguenze
Ai sensi dell’art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., il presupposto per l’assegnazione temporanea in altra sede del pubblico dipendente con figli minori fino a tre anni è la sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e non anche una vacanza organica nell’incarico posseduto.
Pubblicato il 07/12/2016
N. 00562/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01305/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1305 del 2016, proposto da:
Claudio Campanale, rappresentato e difeso dagli avvocati Adriano Garofalo, C.F. GRFDRN67D15A662I, e Giuseppe Chiaia Noya, C.F. CHNGPP63E17A662X, con domicilio eletto presso Adriano Garofalo, in Bari, via Manzoni, 15;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della comunicazione del Vice Capo Dipartimento del Personale dello Stato Maggiore dell’Esercito Italiano del 28.9.2016, prot. n. M_D E24094 REG20160078915, notificata il 29 settembre 2016, portante il rigetto dell’istanza di assegnazione temporanea nelle sedi di Altamura o Bari, ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs. n. 151/20101, proposta dal Caporal Maggiore Scelto (CMS) Claudio Campanale;
di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2016 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale udienza;
Considerato che l’istanza cautelare così come introdotta appare meritevole di accoglimento, in relazione al tenore letterale dell’art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii., il quale – ai fini dell’assegnazione temporanea in esso disciplinata – prevede unicamente la sussistenza nella sede richiesta di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e non anche di una vacanza organica nell’incarico posseduto;
Ritenuto che, in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, accoglie l’istanza cautelare ai fini del riesame dei provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Alfredo Giuseppe Allegretta | Angelo Scafuri | |
IL SEGRETARIO