1. Giurisdizione – Docenti – Rapporto di servizio – Procedimento c.d. chiamata diretta – Giurisdizione – G.O.
2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Difetto di giurisdizione – Rilevabilità d’ufficio – Sentenza in forma semplificata
1. Il procedimento di c.d. chiamata diretta degli insegnati in ruolo ammessi su base territoriale, come disciplinato dall’art. 1 commi 79 – 82 della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonchè, per l’anno scolastico 2016/2017 dalle Linee guida del MIUR di cui alla nota ministeriale n.20543 del 27 luglio 2016, attiene alla gestione del rapporto di servizio del docente, già instaurato con il Ministero. Ne consegue la giurisdizione del G.O. in quanto l’Ufficio scolastico regionale – articolazione territoriale del Ministero stesso – in detto procedimento agisce con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
2. All’esito dell’udienza di discussione fissata, ai sensi dell’art. 73 comma 3 del c.p.a., durante la camera di consiglio, per il rilievo d’ufficio del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata.
Pubblicato il 02/12/2016
N. 01347/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01272/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1272 del 2016, proposto da Tedone Maria Anna, rappresentata e difesa dall’avvocato Carmelina Di Gifico C.F. DGFCML75C64A883D, con domicilio eletto presso l’avv. Libera Valla in Bari, via Quintino Sella, 36;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
Liceo Scientifico Statale “Riccardo Nuzzi” – Andria, non costituito in giudizio;
nei confronti di
Amoruso Giovanna, non costituita in giudizio;
per l’annullamento,
previa concessione di misura cautelare,
– della nota dirigenziale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio III, Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, Area I – Settore n. 8, Contenzioso e Disciplina, recante n. Prot. 6520, datata 30.9.2016 e notificata il medesimo giorno, dall’oggetto: “Richiesta tentativo di conciliazione”;
– della nota dirigenziale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio III, Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, Arca III – U.O. III, Registro Ufficiale M.I.U.R. AOOUSPBA, n. 0004907 del 31.8.2016, dall’oggetto: “Assegnazione alle sedi del personale docente di ruolo per l’a.s. 2016/2017. Scuola Secondaria di II grado. Pubblicazione esiti di assegnazione delle sedi”;
– della comunicazione personale dal Servizio “Pec Scuole” del M.I.U.R., notificata alla ricorrente tramite e-mail il giorno 31.8.2016;
– della determina dirigenziale n. 1598/C.2b, del 29.8.2016, a firma del Dirigente del Liceo Scientifico Statale “Riccardo Nuzzi”, nella parte indicata in ricorso;
– della nota indirizzata via mail alla ricorrente il 26.8.2016, dall’oggetto: “Comunicazione colloqui”;
– della comunicazione di “Avviso colloquio Docenti”, pubblicata il 23.8.2016 dal sito internet del Liceo Scientifico Statale “Riccardo Nunzi”;
– del bando di selezione per l'”Individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali per il conferimento di incarico triennale”, reso pubblico con atto dirigenziale n. Prot. 1562/C.2B del 22.8.2016, nella parte indicata in ricorso;
– delle note del M.I.U.R., Prot. n. 2609 del 22.7.2016 (Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche), n. 20453 del 27.07.2016 (procedure di avvio dell’anno scolastico 2016/2017- assegnazione del personale docente di ruolo) e Prot. n. 2819 del 22.08.2016 (Procedure di avvio anno scolastico 2016/2017 – Assegnazione del personale docente alle istituzioni scolastiche), se le tempistiche di selezione e nomina/assegnazione dei docenti di cui alle classi di insegnamento previste dovessero intendersi come precettive e decadenziali;
– di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto e/o notificato alla ricorrente;
nonchè per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente a vedersi assegnata la sede di svolgimento del proprio servizio di docenza, come da determina dirigenziale n. 1598/C.26, del 29.8.2016, non in concorrenza con l’attuale assegnataria dell’insegnamento (e/o qualsivoglia altro candidato), per effetto dell’illegittima attivazione della procedura di selezione e placement automatici “SIDI”, nonostante l’acquisizione della notizia della ridetta nomina da parte dell’U.S.R. alla data del 29.8.2016;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2016 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza in forma semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
L’odierna ricorrente Tedone Maria Anna inviava la propria candidatura per la partecipazione alle selezioni per il reclutamento diretto ai sensi dei commi dal 79 all’82 dell’art. 1 legge n. 107/2015.
Alla stessa veniva conferito l’incarico per il triennio 2016 – 2019 dal dirigente del Liceo Scientifico Statale “Riccardo Nuzzi” di Andria con determina del 29.8.2016.
Tuttavia, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio III, Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, Area I – Settore n. 8, Contenzioso e Disciplina, con la gravata nota del 30.9.2016 recante n. Prot. 6520, considerava tardivamente emesso il menzionato atto del dirigente scolastico, con la conseguenza del subentro del sistema di gestione automatica della procedura da parte del SIDI ed assegnazione del posto alla prof.ssa Amoruso.
Con l’atto introduttivo del presente giudizio l’interessata contestava tale ultimo provvedimento in uno a quelli in epigrafe indicati, evidenziando in sintesi che i citati commi 79 – 82 non contemplano alcun termine perentorio rispetto alle attività di competenza dei dirigenti scolastici e che, di conseguenza, l’attività dell’USR è viziata per aver ritenuto illegittimamente tardiva l’attività del suddetto dirigente.
Si costituiva l’Amministrazione scolastica, resistendo al gravame.
Nel corso della camera di consiglio del 23 novembre 2016 questo Collegio, avendo rilevato d’ufficio la questione relativa al difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo adito, invitava le parti a discutere sul punto ai sensi dell’art. 73, comma 3 cod. proc. amm.
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che la controversia possa essere definita con sentenza in forma semplificata ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm., essendo evidente il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo adito in ordine alla cognizione della domanda di cui al ricorso introduttivo in favore della Magistratura ordinaria.
Invero, la controversia insorta tra le parti è relativa all’esercizio del potere del datore di lavoro nell’ambito di un rapporto ormai “privatizzato” (cfr. art. 5, comma 2 dlgs n. 165/2001).
In detto contesto la P.A. / datore di lavoro adotta atti privatistici di gestione del rapporto quale appunto la censurata nota dirigenziale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio III, Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, Area I Settore n. 8, Contenzioso e Disciplina, recante Prot. n. 6520, datata 30.9.2016.
Dette controversie sono devolute dall’art. 63 dlgs n. 165/2001 alla cognizione del Giudice ordinario il quale potrà , se del caso, disapplicare gli atti amministrativi presupposti ritenuti illegittimi.
Da quanto esposto discende la declaratoria del difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo sulla domanda di cui all’atto introduttivo in favore del Giudice ordinario, innanzi al quale la domanda potrà essere riproposta nei termini di legge secondo i principi affermati dalle sentenze della Corte costituzionale, 12 marzo 2007, n. 77 e della Corte di Cassazione, Sez. Un., 22 febbraio 2007, n. 4109 ed in virtù delle previsioni normative di cui agli artt. 59 legge 18 giugno 2009, n. 69 e 11 cod. proc. amm.
In considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in ordine alla cognizione della domanda di cui al ricorso ed indica il Giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione su di essa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Francesco Cocomile | Angelo Scafuri | |
IL SEGRETARIO