1. Giurisdizione – Giudice ordinario – Contratti pubblici – Risoluzione di contratto per inadempimento dell’appaltatore – Sussiste
2. Giurisdizione – Giudice ordinario – Contratti pubblici – Fase di esecuzione – Sussiste
1. L’atto con cui la pubblica Amministrazione dichiara la risoluzione del contratto d’appalto stipulato con un privato ha natura paritetica, trattandosi di un rimedio che trova fondamento nell’autotutela c.d. negoziale, dunque ascrivibile all’alveo privatistico, ed è devoluto alla cognizione del giudice ordinario, al quale competono i consueti poteri di disapplicazione ove vengano anche in rilievo atti amministrativi illegittimi.
2. Nella fase di esecuzione del contratto l’Amministrazione è posta in posizione paritetica rispetto all’altro contraente privato, con la conseguenza che le determinazioni unilateralmente assunte in detta fase esulano dall’esercizio di poteri pubblicistici e sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
Pubblicato il 28/11/2016
N. 01320/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01840/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1840 del 2010, proposto da:
Tributi Italia s.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Giancarlo Viglione C.F. VGLGCR67B11C773A, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari, 6;
contro
Comune di Apricena, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Libero Zingrillo C.F. ZNGNLL62S03D643O, Raffaele Pio Zuffrano C.F. ZFFRFL81B20H926U, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Guerra in Bari, corso Cavour, 97;
per l’annullamento
– della determina del Responsabile del settore economico-finanziario del Comune di Apricena n. 294 del 16 aprile 2010, mediante la quale veniva pronunciata la risoluzione per inadempimento del contratto rep. n. 08/2008, avente ad oggetto la gestione dei servizi di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità , dei diritti sulle pubbliche affissioni, del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, delle tariffe della mensa scolastica, del canone lampade votive, TARSUG e dei fitti patrimoniali;
– per quanto di interesse della nota datata 29 marzo 2010 prot. n. 4241 a firma del Responsabile del Settore Economico-Finanziario del Comune di Apricena;
– di ogni altro atto specificamente indicato in ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Apricena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nell’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2016 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Tributi Italia s.p.a. impugna, ritenendoli illegittimi e gravemente lesivi della propria posizione giuridica, i provvedimenti con cui il Comune resistente ha disposto la risoluzione per grave inadempimento del contratto rep. n. 08 dell’8 luglio 2008, avente ad oggetto i servizi meglio precisati in epigrafe.
Alla base degli atti gravati il Responsabile del settore economico-finanziario del Comune di Apricena adduce l’avvenuta interruzione su tutto il territorio comunale dei servizi in concessione affidati a Tributi Italia (ex Gestor s.p.a.), a decorrere dal 15 marzo 2010, stigmatizzando, inoltre, il mancato riavvio delle attività nonostante la “sospensiva” del provvedimento di cancellazione dall’Albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ottenuta dalla predetta società fino all’11 maggio 2010, con grave pregiudizio al regolare svolgimento del servizio oltre che agli interessi economici dell’Ente.
2. Si è costituito il di Comune di Apricena deducendo l’inammissibilità del ricorso sotto vari profili e, comunque, la sua infondatezza nel merito.
3. Alla Camera di Consiglio del 23 novembre 2016 la causa è passata in decisione.
4. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, così come correttamente eccepito dalla difesa resistente.
5. La ricorrente si duole degli atti adottati dall’Amministrazione comunale ai fini della risoluzione del contratto in questione, ritenendo non essersi concretato alcun inadempimento ad essa imputabile nell’esecuzione del servizio, contestando i presupposti ex adverso dichiarati dall’Ente a fondamento della risoluzione.
5.1 Come chiarito da condivisa giurisprudenza, l’atto con cui la pubblica Amministrazione dichiara la risoluzione del contratto d’appalto stipulato con un privato ha natura paritetica, trattandosi di un rimedio che trova fondamento nell’autotutela c.d. negoziale, dunque, ascrivibile all’alveo privatistico e devoluto alla cognizione del giudice ordinario, cui competono i consueti poteri di disapplicazione ove vengano anche in rilievo atti amministrativi illegittimi (cfr. Cass. civ., Sez. un., 30 marzo 2000 n. 72; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 18 novembre 2008, n. 437; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 6 giugno 2008 n. 1681).
5.2 Nel caso di specie, le determinazioni unilateralmente assunte dell’Amministrazione, posta, nella fase di esecuzione del contratto, in posizione paritetica rispetto alla società ricorrente, esulano dall’esercizio di poteri pubblicistici e risultano, dunque, inidonee a degradare la posizione della controparte contrattuale da diritto ad interesse, sicchè la presente controversia radica la giurisdizione del giudice ordinario.
6. La peculiarità della controversia induce a ravvisare giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Maria Grazia D’Alterio | Angelo Scafuri | |
IL SEGRETARIO