Leggi, decreti, regolamenti – Regolamento – Previsioni specifiche e dettagliate – Impugnazione immediata – Conseguenze
àˆ irricevibile per tardività il ricorso proposto avverso il regolamento comunale per le affissioni pubblicitarie che contenga previsioni specifiche e dettagliate, immediatamente lesive per la ricorrente, ove l’impugnazione sia stata proposta oltre sessanta giorni dall’avvenuta pubblicazione, ai sensi di legge, del predetto regolamento, non essendo esigibile in tal caso la notificazione personale a tutti i possibili destinatari eventualmente lesi.
Pubblicato il 18/11/2016
N. 01292/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00956/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 956 del 2006, proposto da:
Studio Cinque Outdoor Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Fabrizio Lofoco C.F. LFCFRZ60R18A662R, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Pasquale Fiore, n. 14;
contro
Comune di Trani, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Nanula C.F. NNLFNC68E29A669F, con domicilio eletto presso Francesco Muscatello in Bari, Strada Torre Tresca, n. 2/A;
per l’annullamento,
in parte qua e nei limiti dell’interesse della ricorrente, della Delibera della Giunta Municipale del Comune di Trani n. 124 del 7.11.2005, recante l’approvazione del Piano Generale degli Impianti pubblicitari e delle Pubbliche affissioni e degli atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Trani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 novembre 2016 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 24.04.2006 e depositato il 23.05.2006, la Studio Cinque Outdoor s.r.l. impugnava la delibera n. 124 del 7.11.2005 della Giunta Comunale di Trani, recante modifica al Piano generale degli impianti pubblicitari (PGIP) del Comune, approvato con D.G.R. n. 1122 del 30.11.1996, in esecuzione della deliberazione della Commissione straordinaria n. 963 del 29.06.1994.
1.1. – Costituiscono motivi di ricorso:
a) Illegittimità in via derivata e violazione dell’ordinanza n. 607/2003 Sez. II, di questo T.A.R. recante sospensione della Delibera di G.M. n. 1122 del 31.10.1996 di approvazione del Piano Generale degli Impianti e a cui la gravata D.G.M. n. 124/2005 ha apportato modifiche;
b) Incompetenza della Giunta municipale a deliberare sulle modifiche a regolamenti, come quello relativo all’applicazione dell’imposta sulla pubblicità adottato dal consiglio comunale n. 963 del 29.6.1194, nell’ambito della determinazione del Piano Generale degli impianti. Violazione degli artt. 42 e 48 TUEL, L. 241/1990 e s.m.i, eccesso di potere sotto diversi profili.
c) Eccesso di potere sotto molteplici profili, ivi compresa la violazione dei principi di concorrenza, trasmissione e circolazione dei beni.
d) Violazione di legge, in particolare, dell’art. 3 L. 241/1990, dell’art. 3 della L. 287/1990 e dell’art. 41 Cost.
La società ricorrente contestava diversi punti del regolamento per contraddittorietà e lacunosità delle previsioni, rivendicava l’applicazione dell’istituto del silenzio assenso e lamentava le limitazioni al libero mercato che conseguirebbero dalla loro applicazione.
2. – Il Comune di Trani resisteva al ricorso eccependo, con memoria depositata il 5.7.2012, l’inammissibilità per difetto di interesse e l’irricevibilità per tardività . Rilevava l’infondatezza nel merito della domanda, rivendicando la competenza della Giunta a modificare la precedente delibera n. 1122 del 31.10.1996, adottata anch’essa dalla Giunta, e affermando che l’esercizio di tale prerogativa non verrebbe meno per effetto della sospensione cautelare, peraltro, superata dalla sentenza n. 208 del 20.01.2012 dell’adito TAR recante declaratoria di irricevibilità per tardività del gravame. Negava per gli impianti pubblicitari l’applicazione dell’istituto del silenzio assenso e replicava alle censure avverso le singole modifiche apportate.
3. – Con Deliberazione del Commissario straordinario del Comune di Trani n. 124 del 5.3.2016 veniva approvato il nuovo Piano degli Impianti Pubblicitari. Il Comune di Trani, con memoria del 10.10.2016, evidenziava come l’adozione di tale atto determinasse l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Con successive memorie entrambe le parti ribadivano le reciproche contrapposte posizioni.
La ricorrente, in particolare, replicava alle eccezioni di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e di irricevibilità per tardività .
4. – Alla pubblica udienza dell’11.11.2016, sentita la difesa delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. – Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse che la difesa di Trani riconduce all’approvazione del Nuovo Piano degli Impianti pubblicitari, in quanto il ricorso è irricevibile per tardività .
6. – L’amministrazione resistente ha sollevato diverse eccezioni di rito, tra queste anche l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ritenendo non immediatamente impugnabile la D.G. 124/2005, in quanto atto di portata generale e astratta che ha dettato una serie di prescrizioni in tema di impianti pubblicitari.
6.1. – Parte ricorrente sostiene, di contro, che la Delibera gravata abbia compresso in via immediata e diretta i propri interessi, richiamando a titolo esemplificativo talune previsioni, come quella relativa alla dimensione degli impianti pubblicitari.
6.2. – Il Collegio osserva in proposito che la questione relativa alla impugnabilità da parte dei singoli delle norme regolamentari è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza amministrativa la quale ha affermato che il singolo non è, di regola, legittimato ad impugnare le norme regolamentari in quanto la generalità e l’astrattezza delle prescrizioni normative impedisce di ravvisare sia l’attualità della lesione sia una posizione differenziata rispetto al quisque de populo (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Commissione speciale, parere 14 febbraio 2013, n. 3909/11). La lesione che radica l’interesse al ricorso deve, infatti, essere attuale e non può discendere da un pregiudizio meramente eventuale ed incerto.
6.3. – Nel caso in esame l’accoglimento della tesi del ricorrente secondo cui la gravata disciplina regolamentare, applicabile ratione temporis, contenga previsioni che, essendo destinate a un’immediata applicazione, producono un immediato effetto lesivo nella sfera giuridica dei destinatari e, quindi, devono essere impugnati immediatamente, a prescindere dall’adozione di atti applicativi (ex multis, T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. II, 4 dicembre 2014, n. 3167), se da un lato comporta il superamento dell’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, dall’altro determina ulteriori conseguenze.
Ritenere la delibera gravata pienamente idonea con la propria forza applicativa ad incidere negativamente sulla posizione della ricorrente comporta, come corollario, che il dies a quo per proporre ricorso è da determinarsi in quello previsto per l’espletamento delle formalità di pubblicazione.
Non può trovare, infatti, applicazione la pretesa di una notificazione personale poichè, oggetto di impugnazione è un atto, come la delibera avversata, che non necessita di notifica individuale, in quanto recante modifiche al Piano generale degli impianti pubblicitari (PGIP). Si tratta di atto a carattere generale non soggetto a comunicazione individuale, come già chiarito da questo T.A.R. con sentenza n. 5406/2005, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza 3389/2007, relative, peraltro, a ricorsi proposti dalla medesima ricorrente.
6.4. – Il Comune di Trani ha pubblicato la D.G. 124/2005, sul proprio albo pretorio dal 10.11.2005 e per quindici giorni, come risulta dall’attestazione di avvenuta pubblicazione, depositata in atti e poichè è stata impugnata soltanto in data 24.04.2006, risulta evidente la intempestività della impugnativa.
6.5. – Diviene, pertanto, irrilevante soffermarsi sulla questione relativa all’individuazione del momento dell’effettiva conoscenza della delibera gravata da parte della ricorrente, ritenuto, peraltro, tutt’altro che dimostrato, essendosi quest’ultima limitata nella sua difesa a riferire di una data (22.02.2006) in cui sarebbe avvenuto l’accesso agli atti, comunque differita nel tempo rispetto a quella di pubblicazione sull’albo pretorio, senza allegare alcuna documentazione a supporto. Secondo principi consolidati in giurisprudenza, condivisi dal Collegio, il termine decadenziale di impugnazione decorre dalla conoscenza del provvedimento e non dalla sua acquisizione a seguito di istanza di accesso, che può essere inoltrata anche a distanza di parecchio tempo dalla conoscenza del suo contenuto (ex multis T.A.R. Palermo, sez. I, sent. 874 del 20.04.2012). Elementi questi che, se valutati, inducono, comunque, a ritenere tardivo il ricorso, che, pertanto, deve essere dichiarato irricevibile.
I profili di irricevibilità per tardività del ricorso precludono la disamina di ogni altra questione sia processuale che di diritto sostanziale, rimanendo le altre censure, interamente assorbite e comunque inidonee a far mutare le rassegnate conclusioni.
7. – Sussistono eccezionali ragioni avuto riguardo alla peculiarità della vicenda per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Gaudieri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Cesira Casalanguida | Francesco Gaudieri | |
IL SEGRETARIO