Risarcimento del danno – Danno da ritardo – Finanziamento – Tardiva assegnazione – In presenza di reiterate richieste d’integrazione documentale – Colpa della p.A. – Non sussiste – Conseguenze

Dev’essere rigettata la domanda di accertamento del diritto al risarcimento del danno proposta dal soggetto ammesso tardivamente ad un finanziamento pubblico, non erogato in quanto scaduto,  ove siffatta scadenza sia stata cagionata dall’incompletezza della domanda presentata dall’interessato  per la quale l’incolpevole p.A. ha dovuto richiedere  le necessarie  integrazioni, con conseguente dilatazione dei tempi del procedimento.

Pubblicato il 14/11/2016
N. 01277/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01273/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1273 del 2014, proposto da: 
Antonio Albanese, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Macchia, con domicilio eletto presso l’avv. Donato Antonucci in Bari, Via Melo, 35; 

contro
G.A.L. Conca Barese s.c.m.a.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Ignazio Lagrotta, con domicilio eletto in Bari, Via Prospero Petroni, 15; Regione Puglia; 

per la declaratoria dell’illegittimità  
– del comportamento serbato dal G.A.L. Conca Barese e posto in essere con la produzione di atti e provvedimenti, tutti emanati oltre i termini perentori fissati dal Bando pubblico relativo al Programma di sviluppo rurale della Regione Puglia 2007-2013 – Fondo F.E.A.R.S. Asse III – Mis. 323 AZ.1, nell’ambito dell’istruttoria per l’ammissione alla concessione del finanziamento pubblico, per la quale il ricorrente aveva prodotto regolare e tempestiva domanda; 
e per la condanna del G.A.L. e della Regione Puglia, in solido tra loro, al risarcimento del danno da lesione dell’interesse legittimo, prodotto a seguito della lenta illegittima, confusa, contraddittoria e vessatoria istruttoria, nonchè dell’emissione, tra gli altri, di un provvedimento favorevole ma tardivo, pertanto invalido ed inefficace, tanto per l’importo di € 49.500,00 pari alla somma del finanziamento erogabile e non liquidato al ricorrente a causa del detto ritardo, oltre interessi moratori, ex D.lgs. n. 231/2002.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del G.A.L. Conca Barese S.C.M.A.R.L.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio;
Uditi nell’udienza pubblica del giorno 21 settembre 2016 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 1 ottobre 2014, il sig. Albanese Antonio ha esposto di aver partecipato alla procedura selettiva bandita dal G.A.L. Conca Barese nell’ambito del P.S.R. Regione Puglia 2007-2013 Azione 1 – “Interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio culturale regionale rappresentato dai beni immobili privati e pubblicati a gestione privata, di particolare e comprovato interesse artistico, storico e archeologico (…) e che si caratterizzano per l’interesse sotto la fruizione culturale pubblica” – chiedendo, entro il termine ultimo del 6 dicembre 2013, la concessione di un aiuto per € 49.500,00, in relazione ad interventi di restauro e valorizzazione di un immobile d’interesse storico ed artistico sito in Bitetto (BA) alla via Barberio ang. Via Fontanelle n. 15 e 16, dallo stesso condotto in locazione.
Dopo aver descritto in maniera puntuale l’articolato iter procedurale di esame della domanda (verifica formale, esame di ricevibilità  e istruttoria tecnico-amministrativa) ha rimarcato il carattere dilatorio e defatigante dell’istruttoria condotta dalla Commissione Tecnica di Valutazione del GAL, in tesi caratterizzata da ripetute ed indebite richieste di integrazione documentale che avevano condotto alla adozione, solo in data 2 aprile 2014, della delibera di C.d.A. del GAL Conca Barese n. 53/2014 di ammissione al finanziamento a valere sulla Misura 323, azione 1.
Il predetto provvedimento era risultato tuttavia inutiliter datum in quanto successivo alla scadenza del termine perentorio del 28 febbraio 2014 fissato per la conclusione del procedimento di concessione dell’aiuto, giusta Delibera dell’Autorità  di Gestione PSR Puglia 2007/2013 n. 520 del 26 novembre 2013 (così come peraltro ribadito dall’AdG con nota del 14 aprile 2014). 
2. Alla luce, pertanto, dell’inverata perdita del finanziamento, con il ricorso in esame parte ricorrente ha chiesto all’intestato Tribunale di accertare l’illegittimità  del comportamento serbato dal GAL Conca Barese con la produzione di atti e provvedimenti favorevoli e tuttavia tardivi; la condanna del GAL e della Regione Puglia, in solido tra loro, al risarcimento del danno da lesione dell’interesse legittimo, quantificato in € 49.500,00, pari alla somma del finanziamento erogabile e non liquidato al ricorrente a causa del detto ritardo, oltre interessi moratori, ex D.lgs. n. 231/2002.
Il ricorrente ha dedotto a fondamento delle sue ragioni motivi di ricorso così rubricati:
I) Violazione di legge (art. 1, commi 1, 1 ter e art. 2, comma 1 L. 241/1990). Violazione dei principi di legalità  e buon andamento e imparzialità  di cui all’art. 97 Cost. Violazione dei principi di trasparenza e pubblicità . Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione della lex specialis (art. 12.3, comma 4 del Bando) e di norma regolamentare (Determinazione dell’ADG n. 520 del 26 novembre 2013);
II) Eccesso di potere per defaticante, incoerente, perplessa, irragionevole, pretestuosa e contraddittoria istruttoria, viziata da innumerevoli errores in procedendo; per erroneità  delle risultanze istruttorie; per comportamento vessatorio e scorretto esercizio dell’azione amministrativa;
III) Colpa grave del GAL nell’emissione tardiva del provvedimento finale e dell’ADG per non aver vigilato onde garantire l’efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie funzioni, benchè in parte delegate a terzi.
3. Si è costituito per resistere al ricorso il GAL Conca Barese, eccependo, preliminarmente e in rito, la decadenza dalla proposizione dell’azione risarcitoria ex art. 30 c.p.a. nonchè l’inammissibilità  del ricorso per omessa impugnazione degli atti ritenuti lesivi ed insistendo, nel merito, per la sua reiezione, stante l’infondatezza in fatto e in diritto della spiegata domanda risarcitoria.
In particolare la difesa resistente ha rimarcato l’imprescindibilità  delle integrazioni documentali richieste, atteso che, come evidenziato con verbale del C.D.A. Gal Conca Barese, n. 52 del 28 febbraio 2014, la domanda di aiuto, seppur “formalmente completa” era risultata priva dell’indicazione degli elementi necessari per consentirne la conclusiva valutazione di ammissibilità .
4. Con ordinanza n. 86 del 28/01/2016 il Collegio ha incaricato, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., il Dirigente generale del Dipartimento delle Politiche agricole e forestali della Regione Basilicata, con facoltà  di delega, di verificare il livello di dettaglio e il grado di completezza della documentazione progettuale presentata dall’Albanese nonchè la sua idoneità  ai fini della relativa valutazione di ammissibilità ; con specifica richiesta di precisare se il livello di definizione del progetto esecutivo fosse conforme alle richieste di cui all’art. 6, paragrafo A 6) del Bando de quo e se vi fosse necessità  di dar corso alle ulteriori integrazioni documentali di cui alla nota del C.T.V. del 7 marzo 2014, prot. n. 1757.
5. Depositata in data 28 giugno 2016 la relazione conclusiva di verificazione, all’udienza del 21 settembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione. 
6. Tanto premesso in fatto, nel merito la domanda è infondata e deve essere respinta; ciò consente di tralasciare le eccezioni in rito svolte dalla difesa del GAL resistente.
7. Giova principiare la disamina della fattispecie all’esame del Collegio rimarcando che, sebbene dalla documentazione in atti sia emerso il mancato pedissequo rispetto delle stringenti scadenze fissate dal bando per lo svolgimento di vari adempimenti infraprocedimentali, tuttavia ciò non consente di pervenire ad un giudizio di colpevolezza del GAL Conca Barese, in relazione al ritardo nella definitiva conclusione del procedimento de quo. 
7.1 A tal riguardo va precisato che ciò che in definitiva risulta aver avuto un rilievo incisivo e determinante ai fini dello sforamento del termine ultimo del procedimento del 28 febbraio 2014 è stato senz’altro l’affioramento, in corso di esame della domanda, della necessità  di ulteriori precisazioni ed integrazioni documentali, legate più che ad un’incompletezza iniziale della documentazione (smentita peraltro dal verificatore cfr. pag. 12-13 della relazione), alla sopravvenuta necessità  di giungere, anche alla luce della mutata destinazione d’uso dell’immobile da foresteria a sala espositiva (dichiarata dal progettista incaricato dall’Albanese solo in data 27 febbraio 2014), ad una valutazione di complessiva compatibilità  del progetto, così come rivisitato, con la finalità  di fruizione culturale pubblica dell’immobile.
7.2 Detta valutazione, a ben vedere, ha ragionevolmente e coerentemente implicato ulteriori verifiche documentali, tra cui, a tacer d’altro, rientra sicuramente (così come riconosciuto dal verificatore a pag. 15 della sua relazione) la richiesta di “copia completa dell’istanza originaria di autorizzazione ai lavori presentata alla competente Sovrintendenza (da pag. 1 a pag. 6)”, che in maniera incontestata non era stata allegata nella sua interezza alla domanda, benchè richiesta dal bando e necessaria al fine di definire la natura dei lavori sottoposti ad autorizzazione e le particelle interessate dall’intervento de quo, non essendo chiaro quale progetto (anche tenuto conto della mutata destinazione d’uso) fosse realmente stato presentato alla Soprintendenza per i Beni Architettonici (cfr. verbale dei Responsabili di misura in data 28 febbraio 2014, prot. 1701, richiamato dalla delibera del CdA GAL Conca Barese n. 52/2014).
7.3 Alla luce delle superiori precisazioni, appare evidente che proprio in ragione di tale preminente finalità , le contestate richieste di integrazione documentale, per lo meno  in parte qua, vanno esenti dalle critiche svolte in ricorso, in quanto coerentemente volte ad acquisire al procedimento amministrativo, con lo scrupolo imposto dalla circostanza di doversi attribuire risorse pubbliche, elementi indispensabili per la corretta istruttoria dell’iniziativa, vieppiù in ragione dei dubbi sorti in relazione alle modifiche apportate al progetto, peraltro solo a ridosso dell’imminente scadenza del termine conclusivo del procedimento.
8. In conclusione, non risultando nel caso in esame integrato l’elemento soggettivo della colpa, necessario ex art. 2 bis, comma 1, L. 241/1990 per accedere al risarcimento del danno da ritardo (sussumibile nello schema fondamentale dell’illecito extracontrattuale) il ricorso è respinto.
9. Il complesso della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite. 
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Grazia D’Alterio Angelo Scafuri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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