Accesso ai documenti della Pubblica Amministrazione – Accesso gli atti di gara – In corso di causa – Ricorso – Interesse – Presupposti
Il giudice investito del ricorso ai sensi dell’art. 116, comma 2 c.p.a. deve farsi carico di procedere alla valutazione, sul piano processuale, della sussistenza dell’interesse al positivo scrutinio dell’istanza ostensiva, in funzione dell’interesse alla difesa giudiziale della posizioni giuridiche azionate nel giudizio principale; tale verifica presuppone, tuttavia, la pregiudiziale statuizione sulla sussistenza dell’interesse al ricorso principale.
Pubblicato il 14/11/2016
N. 01282/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00859/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 859 del 2016, proposto da:
Tra.De.Co. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Loiodice C.F. LDCLDA41E20L328N, Michelangelo Pinto C.F. PNTMHL73S27A662R, con domicilio eletto in Bari, via Nicolai, 29;
contro
Consip s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Bianchi C.F. BNCLRT54E16G713Z, Maurizio Di Cagno C.F. DCGMRZ57R31A662W, con domicilio eletto in Bari, via Nicolai, 43;
Unione Comuni dell’Alta Murgia non costituito in giudizio;
nei confronti di
Ambiente 2.0. S.C.R.L., in proprio e quale mandataria del itndo ueosR.T.I. Navita s.r.l., Direnzo s.r.l., Aimeri Ambiente s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Valla C.F. VLLGCM58E14A893T, Fabio Elefante C.F. LFNFBA74C26H703E, Enrico Attili, con domicilio eletto in Bari, via Q. Sella, 36;
per l’annullamento
dell’ammissione del Raggruppamento Ambiente 2.0 s.c.r.l. alla gara avente ad oggetto l’affidamento del servizio raccolta rifiuti, raccolta differenziata, trasporto rifiuti, igiene urbana e servizi complementari per le amministrazioni comunali – risarcimento danni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Consip s.p.a. e del Raggruppamento Ambiente 2.0. S.C.R.L.;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio;
Uditi nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2016 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista l’istanza di accesso agli atti formulata dalla società Tra.De.Co s.r.l. in relazione all’epigrafato ricorso proposto ex art. 204 D.L. n. 50/2016, avverso l’ammissione alla gara del raggruppamento controinteressato;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a.: “In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all’amministrazione e agli eventuali controinteressati. L’istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio”;
Vista l’eccezione di inammissibilità dell’istanza giudiziale di accesso formulata dal R.T.I. Ambiente 2.0, alla stregua dell’eccepita inammissibilità del ricorso introduttivo, cui l’istanza di accesso è servente;
Tenuto conto che l’accesso in corso di causa presuppone non soltanto la riscontrata sussistenza delle condizioni per il suo esercizio, ma anche l’acclarata utilità dei documenti ai fini della tutela delle posizioni giuridiche; sicchè il Collegio deve preliminarmente farsi carico di procedere alla valutazione, sul piano processuale, della sussistenza dell’interesse al positivo scrutinio della predetta istanza ostensiva, in funzione dell’interesse alla difesa giudiziale della posizioni giuridiche azionate nel giudizio principale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 15 luglio 2014, n. 3688; Cons. St., Sez. IV, 12 luglio 2013 n. 3759, ord. Tar Puglia Bari, sez. I, 13 gennaio 2015 n. 37 e 23 dicembre 2014, n. 1613);
Ulteriormente considerato, alla luce delle suesposte premesse, che la valutazione in ordine alla ammissibilità dell’istanza di accesso effettivamente presuppone la pregiudiziale statuizione sulla sussistenza dell’interesse al ricorso e che, in relazione alla peculiarità del caso in esame, il predetto accertamento non possa che essere condotto nella più appropriata sede di merito;
Ritenuto, per quanto esposto, di rinviare l’esame dell’istanza de qua, ai fini della trattazione congiunta con il ricorso introduttivo, all’udienza pubblica del 5 luglio 2017;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, sez. I, rinvia all’udienza pubblica del 5 luglio 2017.
Spese al definitivo.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Maria Grazia D’Alterio | Angelo Scafuri | |
IL SEGRETARIO