Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Istanza sospensiva – Richiesta di una pronunzia più favorevole rispetto al petitum del ricorso di merito – Impossibilità – Conseguenze
Posto che la tutela cautelare non possa far conseguire al ricorrente un vantaggio superiore a quello conseguibile dall’accoglimento nel merito del ricorso, l’impugnazione della graduatoria all’esito delle prove scritte in una selezione concorsuale al fine della riedizione delle stesse, non può legittimare l’istanza cautelare per l’ammissione con riserva alle prove orali.
Pubblicato il 10/11/2016
N. 00521/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00488/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 488 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Claudio Alviti, Giovanni Brandi, Silvestro Bucci, Saverio Burdi, Giuseppe Camasta, Gianvito Maria Capolupo, Michele Carofiglio, Antonio Casamassima, Carlo Casciabanco, Francesco Cellamare, Alessandro Centrone, Massimiliano Centrone, Vincenzo Cinquepalmi, Vincenzo Clemente, Davide Colonna, Debora Cuccovillo, Pietro D’Antini, Debora D’Arcangelo, Elisa De Benedictis, Fabio De Frenza, Agostino De Girolamo, Nicola De Marzo, Onofrio De Palma, Maria De Santis, Andrea De Vivo, Giovanni Debernadis, Serafina Di Bello, Tiziana Di Gioia, Michele Di Natale, Vincenzo Di Sabato, Domenica Diaferia, Anna Dibenedetto, Teresa Fanelli, Gianluca Fazio, Luca Ferrara, Giorgio Finestrone, Michele Fiore, Vincenzo (1970) Fiore, Vincenzo (1982) Fiore, Michele Fornarelli, Jennifer Franco, Grazia Fraddosio, Santa Frappampina, Giuseppe Gallucci, Filomena Gargano, Valentina Gelato, Ileanna Giannoccaro, Nicola Graziosi, Edoardo Iaccarino, Savino Iacobbe, Maria Giuseppa Iacovelli, Alessandro Stefano Ingrosso, Maria Luigia Ivone, Angela Lacasella, Chiara Silvia Lagattolla, Cristian Legari, Lucia Chiara Linciano, Vito Angelo Lisco, Christian Lobascio, Francesco Loguercio, Ermes Giuseppe Lopiano, Benedetto Lorusso, Palma Lorusso, Floriana Magaletti, Anna Manzari, Simona Manzari, Gianni Vito Mastroscristino, Angelo Giulio Mastropaolo, Giovanna Mastroserio, Flaviano Matteace, Alessandro Merolla, Cecilia Milano, Alessia Milella, Stefania Azzurra Milone, Vincenzo Mirgaldi, Giuseppe Moretti, Nicola Nono D’Achille, Nunzia Palmiotto, Grazia Panza, Giuseppe Paparella, Marcello Pellegrino, Emanuella Pennelli, Fabio Peschetola, Santa Samanta Petrelli, Rita Picicco, Michele Pinto, Rocco Pischetola, Giacinto Francesco Potenza, Emanuele Potrandolfo, Vito Racanelli, Daniela Ricco, Gianluca Romano, Antonio Rubino, Giovanni Ruggiero, Vito Russo, Fabio Sabini, Danilo Sancineti, Angela Scelsi, Teresa Schiavone, Emanuela Scialpi, Gianluca Scialpi, Angelo Sciannanteno, Pasquale Sciannanteno, Giacoma Tiziana Scintilla, Domenica Settanni, Angela Sette, Serafina Signorile, Silvia Straziota, Pietro Tempesta, Giovanna Tomasicchio, Pasquale Travaglio, Francesca Triggiano, Angelo Ungaro, Melissa Vagnozzi, Gianluca Vitucci, rappresentati e difesi dall’avvocato Fabrizio Lofoco C.F. LFCFRZ60R18A662R, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Pasquale Fiore, 14;
contro
Comune di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Rosaria Basile C.F. BSLRSR56M55A662T, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Principe Amedeo, 26;
nei confronti di
Gemma Adolfo, Mario Danese, Pasquina Lacasella, Nichele Ferrante, Antonio Palmisano non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento del Comune di Bari prot. n.199783/25 del 22 febbraio 2016, recante la graduatoria relativa alla prova scritta del Concorso pubblico, per esami per il conferimento di n.7 posti di Istruttore di Polizia Municipale, Categoria “C” sostenuta dai candidati il 23 aprile 2015;
– di ogni altro atto ricompreso nella suddetta e depositata istanza di accesso, ovvero annesso, connesso, presupposto o consequenziale a quelli gravati, ancorchè non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio;
Uditi nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2016 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che non si ravvisano i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare, non apprezzandosi il lamentato periculum, anche in relazione alla conclusione della procedura concorsuale ed alla nomina dei vincitori;
Ritenuto inoltre non suscettibile di favorevole valutazione l’invocata ammissione con riserva dei ricorrenti agli esami orali, non essendo possibile conseguire dalla tutela cautelare un vantaggio superiore a quello conseguibile dall’accoglimento nel merito del ricorso, che nella specie determinerebbe la sola rinnovazione della fase procedurale contestata;
Ritenuto che il complesso della vicenda giustifichi la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, sez. I, respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Maria Grazia D’Alterio | Angelo Scafuri | |
IL SEGRETARIO