Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Nuova istanza sospensiva – Per mutato indirizzo giurisprudenziale – Conseguenze
L’affermarsi di un nuovo indirizzo giurisprudenziale, non costituendo un mutamento delle circostanze di fatto ai sensi dell’art. 58 del c.p.a., non abilita il ricorrente a reiterare l’istanza cautelare.
Pubblicato il 20/10/2016
N. 00488/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00768/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 768 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Impresa Luigi Notari s.p.a., in proprio e nella qualità di capogruppo della costituenda ATI con Cogit Costruzioni Generali Italiane s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Migliarotti, con domicilio eletto presso l’avv. Michele Dionigi in Bari, via Fornari, 15/A;
contro
Ferrovie Appulo Lucane – F.A.L. s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Gentile e Angelo Donato, con domicilio eletto presso l’avv. Angelo Donato in Bari, via Principe Amedeo, 25;
nei confronti di
Besa Costruzioni s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto in Bari, via Melo da Bari, 166;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento, di numero ed estremi sconosciuti, con il quale l’Amministrazione ha disposto la revoca della determinazione del Direttore Generale n. 586 del 19.3.2015 di aggiudicazione definitiva della gara indicata in epigrafe alla ricorrente;
– della nota del 4.5.2015 di comunicazione della revoca della determinazione del Direttore Generale n. 586 del 19.3.2015;
– di ogni altro atto specificamente indicato in ricorso;
– di ogni altro atto comunque presupposto, connesso, o collegato con quelli impugnati;
nonchè per la declaratoria di inefficacia / nullità del contratto di appalto, ove nelle more stipulato;
ovvero, in subordine, per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno e per la condanna, in forma generica, dell’Amministrazione;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ferrovie Appulo Lucane – F.A.L. s.r.l. e di Besa Costruzioni s.r.l.;
Vista la domanda cautelare ex art. 58 cod. proc. amm. contenuta nel ricorso per motivi aggiunti depositato in data 29 settembre 2016;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2016 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto, impregiudicata ogni altra valutazione in ordine al merito della presente controversia, che il mero mutamento giurisprudenziale non può costituire “mutamento delle circostanze” legittimante ai sensi dell’art. 58 cod. proc. amm. la riproposizione dell’istanza cautelare;
Ritenuto, inoltre, di confermare la data dell’udienza di merito già fissata per l’11 gennaio 2017;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese della fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Francesco Cocomile | Angelo Scafuri | |
IL SEGRETARIO