1. Processo Amministrativo – Giudizio impugnatorio – Motivi in memoria non notificata – Mutatio libelli – Sussiste – Conseguenze 
 

2. Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione – Anomalia – Clausola sociale ex art. 25 L.R. Puglia n. 25/2007 – Contenuto ed ambito di applicazione – Fattispecie 
 

3. Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione  – Omessa comunicazione – Conseguenze 
 

4. Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione – Clausola stand still – Violazione – Conseguenze

1. Il giudice amministrativo è vincolato ai motivi dedotti in ricorso e con gli eventuali motivi aggiunti, senza possibilità  per il ricorrente di introdurre una  mutatio libelli attraverso la formulazione di censure, o richieste, nuove, contenute in successivi scritti difensivi non notificati o nel corso della discussione. Ne consegue l’inammissibilità  dei motivi così irritualmente formulati. 


2. La cd. “clausola sociale” di cui all’art. 25 della L.R. Puglia n. 25/2007 (che prevede l’assunzione a tempo indeterminato del personale già  utilizzato dalla precedente impresa affidataria nonchè la garanzia delle condizioni economiche e contrattuali già  in essere, ove più favorevoli) è applicabile soltanto nell’ambito della Regione Puglia ovvero in relazione ad Enti, Aziende e società  strumentali della stessa Regione (nella specie, il TAR ha ritenuto che la clausola in questione non si applicasse all’Istituto Zooprofilattico il quale, dapprima ente statale, è divenuto, in seguito al trasferimento di funzioni statali alle Regioni, istituto interregionale delle Regioni Puglia e Basilicata). 


3. L’omessa comunicazione ai concorrenti dell’aggiudicazione definitiva disposta, può avere al più incidenza sulla piena conoscenza dell’atto, al fine di stabilire la decorrenza dei termini per ricorrere, ma non sulla legittimità  della procedura di gara e dell’aggiudicazione definitiva. 4. La violazione della clausola detta di stand still (termine dilatorio che dovrebbe precedere la stipula del contratto) non costituisce vizio dell’aggiudicazione e non determina pertanto la sua invalidità .

N. 00870/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01240/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1240 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Centro Servizi Pitagora s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto in Bari, Via Pasquale Fiore, 14;  

contro
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Scuderi, con domicilio eletto presso l’avv. Franco Gagliardi La Gala in Bari, Via Abate Gimma, 94; 

nei confronti di
Dgs s.p.a.; 

per l’annullamento
– della deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata n. 122 del 7 luglio 2015, con cui veniva prorogato per tre mesi il servizio di gestione e manutenzione del sistema informativo dell’ente e veniva indetta, ex art. 57, comma 2, lettera c), e comma 6, D.l.g. n. 163 del 2006, la procedura negoziata senza pubblicazione del bando per i servizi informativi prefati;
– dell’avviso pubblico approvato con la menzionata deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto;
– della deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto n. 137 del 26 agosto 2015 di indizione di una “nuova” procedura di gara in economia ex art. 125, comma 10, lett. c), D.lgs. 163/2006;
– dell’aggiudicazione dell’appalto in favore della DGS s.p.a.;
– di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale a quelli gravati, ivi compresi quelli specificamente indicati in ricorso;
– per la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica con declaratoria del proprio diritto al subentro ovvero per equivalente; 
e per l’accertamento del diritto della ricorrente a rimanere in servizio sino all’attuazione della nuova gara;
e con motivi aggiunti depositati in data 11 novembre 2015,
– della deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata n. 160 del 30 settembre 2015, con cui veniva aggiudicato in via definitiva il servizio di manutenzione del sistema informativo dell’ente;
– del contratto di appalto stipulato dall’IZS con l’aggiudicataria DGS s.p.a.; 
– di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguenziale a quelli gravati, ancorchè non conosciuti.
 

Visto il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio;
Uditi nell’udienza pubblica del giorno 18 maggio 2016 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
1. Con deliberazione del Direttore Generale n. 122 del 7 luglio 2015, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata indiceva una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera c, e comma 6 del D.lgs. 163 del 2006, per la gestione e manutenzione del servizio informativo dell’Ente, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, con base d’asta di € 180.000,00 oltre Iva, per dodici mesi.
1.1 Tuttavia, con successiva deliberazione n. 137 del 26 agosto 2015, la stazione appaltante, manifestando di fatto la volontà  di soprassedere dalla precedenti determinazioni, procedeva all’indizione di una “nuova” procedura di gara in economia ex art. 125, comma 10, lett. c), D.lgs. cit., modificando in parte l’oggetto dell’affidamento e riducendo la base d’asta, che veniva fissata in € 70.000,00 oltre IVA per dodici mesi.
1.2 Alla procedura in economia venivano invitate le imprese del settore che avevano già  manifestato il proprio interesse partecipativo in relazione alla suindicata procedura negoziata, tra cui la società  Centro Servizi Pitagora s.r.l., precedente affidataria del servizio in questione, a far data dal 2008.
2. Con il ricorso in epigrafe la prefata società , seconda classificata con un’offerta di € 48.000,00, impugna l’aggiudicazione provvisoria del servizio disposta in data 28 settembre 2015 in favore della DGS s.p.a, (con un’offerta di € 47.503,10), ritenendola illegittima per violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili. A sostegno della spiegata domanda caducatoria deduce motivi di ricorso così rubricati:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 57, comma 2, l. c), e comma 6; dell’art. 125, comma 10, lett. c), e dell’art. 89 del d.lgs. 163 del 2006; eccesso di potere per ingiustizia manifesta e carenza di motivazione, sviamento, illogicità  e violazione della par condicio; violazione della L.R. della Puglia n. 25 del 2007 come da ultimo modificata con L. R. n. 4 del 2010.
I.a) La ricorrente contesta la legittimità  del ricorso alla procedura negoziata senza bando, evidenziando la mancanza, nella specie, del presupposto della estrema urgenza, ritenendo non essersi inverati quegli eventi imprevedibili e non imputabili alla stazione appaltante in grado di giustificare, in forza dell’art. 57, comma 2, l. c), il ricorso alla predetta procedura di scelta del contraente e, dunque, la deroga alle ordinarie procedure aperte, poste a presidio della par condicio.
I.b) Deduce, inoltre, l’illegittimità  della modifica in senso riduttivo delle condizioni di affidamento, asserendo la violazione dell’art. 57, D.lgs. n. 163/2006, a mente del quale nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto.
I.c) Sotto ulteriore profilo viene contestata la violazione dell’art. 89 del D.lgs. 163 del 2006, non avendo l’Istituto intimato assicurato che il valore economico del servizio fosse adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro, così come determinato ai sensi dell’articolo 87, comma 2, lettera g.), essendo invece l’importo a base d’asta assolutamente disancorato dalla realtà  economica e lavorativa del settore.
I.d) La ricorrente si duole ancora della violazione dell’art. 25 della Legge Regionale della Puglia n. 25 del 2007, così come modificata e integrata con la L.R. n. 4 del 2010, non avendo l’Istituto Zooprofilattico previsto, tra le condizioni del contratto di servizio, l’assunzione a tempo indeterminato del personale già  utilizzato dalla precedente impresa affidataria nonchè la garanzia delle condizioni economiche e contrattuali già  in essere, ove più favorevoli.
II) Illegittimità  della procedura di gara per violazione dell’art. 117 del D.P.R. 207 del 2010 e del principio di contestualità  della fase di apertura delle buste. Eccesso di potere per illogicità  ed ingiustizia manifesta.
Con ulteriore separata censura la società  Centro Servizi Pitagora lamenta l’inosservanza delle garanzie di trasparenza imposte nella fase di espletamento della gara. La Commissione, infatti, aperte le buste dei concorrenti in data 25 settembre 2015, ne avrebbe verificato il contenuto documentale solo in data 29 settembre 2015, sicchè, medio tempore, non vi sarebbe prova della conservazione del carteggio relativo alla gara e della mantenuta segretezza delle buste, in spregio all’art. 117 del D.P.R. 207 del 2010.
III) Illegittimità  dell’indizione della gara e degli atti della procedura – eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà  – eccesso di potere per erronea valutazione delle circostanze di fatto prodromiche alla predisposizione della procedura di appalto – eccesso di potere per ingiustizia manifesta.
La ricorrente censura l’illogicità  dell’operato della S.A., stante l’asserita l’ineseguibilità  del servizio oggetto della procedura di affidamento del servizio di manutenzione del software, correttiva, adeguativa ed evolutiva, che necessariamente richiedeva la conoscenza dei “codici sorgente”, di cui, tuttavia, l’amministrazione e l’affidatario non avrebbero potuto disporre, in quanto, in proprietà  esclusiva di essa ricorrente, unica impresa, in tesi, in grado di vantare le necessarie competenze tecniche e conoscitive per lo svolgimento del servizio in questione, operando già  sul sistema informatico dell’Istituto da ben sette anni.
IV) Illegittimità  derivata e riserva di motivi: si asserisce l’illegittimità  dell’aggiudicazione in via diretta e derivata per tutti i motivi già  dedotti con riferimento agli atti indittivi della procedura de qua.
3. Si è costituito l’Istituto Zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata, eccependo in rito l’inammissibilità  dell’impugnativa, instando, nel merito, per la sua reiezione in quanto infondata in fatto e diritto.
4. Con motivi aggiunti depositati in data 11 novembre 2015, la società  ricorrente ha impugnato la delibera del D.G. n. 160 del 30 settembre 2015, con cui il servizio è stato definitivamente affidato alla DGS s.p.a., sostanzialmente reiterando e ampliando con motivi sub V.a), V.b) e V.c), censure già  dedotte con ricorso introduttivo, in particolare sub I.a) e III) e stigmatizzando con motivo sub VI la mancata tempestiva comunicazione del prefato provvedimento di aggiudicazione definitiva, in spregio all’art. 79, comma 5, D.lgs. 163/2006. 
Ha concluso chiedendo l’annullamento del gravato provvedimento di aggiudicazione e del contratto, nonchè l’accertamento del diritto ad essere dichiarata aggiudicataria della procedura oggetto di controversia.
5. Con ordinanze nn. 602/2015 e 11/2016 è stata respinta l’istanza di misure cautelari.
6. Le parti hanno svolto difese in vista dell’udienza pubblica del 18 maggio 2016, all’esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione. 
DIRITTO
1. Oggetto di contesa nell’odierno giudizio è la legittimità  degli atti indittivi e conseguenti provvedimenti di aggiudicazione, provvisoria e definitiva, meglio descritti in epigrafe, afferenti alla procedura di affidamento del servizio informativo dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata ex art. 125, comma 10, D.lgs. 163/2006, di cui alla deliberazione n. 137 del 26 agosto 2015. 
Al fine di poter meglio comprendere la vicenda giova ripercorrerne sinteticamente alcuni significativi antefatti, anche opportunamente evidenziati dalla difesa dell’Amministrazione resistente.
1.1 La società  ricorrente, precedente affidataria del servizio, era risultata aggiudicataria di procedura aperta, indetta con deliberazione di Giunta Esecutiva dell’Ente resistente n. 268 dell’8 novembre 2007, in relazione alla fornitura del sistema informatico dell’Ente e la conseguente gestione, per la durata di cinque anni, comprendente: 1) la fornitura di attrezzature hardware e software di base e d’ambiente; 2) la progettazione, lo sviluppo e la messa in esercizio di applicativi software appositamente realizzati in base a specifiche esigenze dell’Istituto; 3) la progettazione, lo sviluppo e la messa in esercizio del portale web dell’Istituto; 4) la gestione e manutenzione dei sistemi hardware e software costituenti il sistema informatico dell’Istituto; 5) la formazione del personale onde assicurare il corretto esercizio del sistema informativo e del portale web.
1.2 A valle dell’espletamento del servizio de quo, in virtù di puntuali disposizioni del Disciplinare Tecnico (cfr.punto 3.2.2, pag. 7 e punto 10, pag. 21), l’Istituto Zooprofilattico risulta anche aver acquisito, la totale ed esclusiva proprietà  del software sviluppato ad hoc dal Centro Servizi ricorrente, in relazione alle proprie esigenze istituzionali.
2. Tali superiori premesse consentono di smentire da subito la tesi di parte articolata con il motivo sub III) del ricorso principale e sub V.c) dei motivi aggiunti, atteso che, all’evidenza non risulta alcun tipo di inattuabilità  dell’appalto de quo, in relazione all’asserita indisponibilità  dei codici sorgente, risultando l’Istituto, in forza delle puntuali previsioni della lex di gara, proprietario esclusivo del proprio sistema informatico, dell’hardware e dei relativi software, così come del proprio portale web, compresi anche i codici sorgenti, che, nelle more, peraltro, risultano essere stati consegnati dalla ricorrente alla S.A.. 
Nè le apodittiche deduzioni di parte ricorrente consentono di giungere ad una diversa conclusione, non avendo questa fornito adeguati riscontri a sostegno del diverso assunto, pur pervicacemente ribadito, circa la questione della proprietà  dei predetti codici sorgente.
3. Risulta, pertanto, del tutto ragionevole la scelta discrezionale della S.A., oggetto di specifica doglianza sub I.b), di modificare in senso riduttivo l’oggetto del servizio da esternalizzare e il corrispondente corrispettivo economico, una volta avvedutasi della non necessità  di implementare il sistema informativo con ulteriori nuovi programmi e sistemi applicativi, e, dunque, della possibilità  di soddisfare i bisogni dell’Ente con un notevole risparmio di spesa (circa 15.000,00 mensili), avendo appurato che i servizi richiesti erano comunque agevolmente contenibili entro il costo di € 70.000,00 annui. 
La difesa resistente ha dato conto, anche fornendo un corposo riscontro documentale, delle ragioni di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica che hanno indotto al mutamento di indirizzo, condotto sulla scia di una rinnovata verifica degli effettivi fabbisogni dell’Istituto, tesi non più alla creazione ovvero all’implementazione continua di un software ad hoc (oggetto rispettivamente della gara del 2008 e della procedura negoziata avviata nel luglio 2016) ma limitati alla gestione e manutenzione del sistema informatico, sulla base del software già  in uso. Detto ripensamento era peraltro consentito dalla lex specialis di cui alla procedura negoziata exart. 57 D.lgs. 163/2006, atteso che l’avviso pubblico aveva espressamente specificato che “Nessun obbligo di procedere sorge in capo alla scrivente Stazione Appaltante con la pubblicazione del presente avviso o con la successiva acquisizione delle manifestazioni di interesse richieste”, così come poi ribadito anche nella lettera d’invito, ove si precisava “l’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà  anche soprassedere all’aggiudicazione pur avendo ricevuto regolari offerte, così come potrà  modificare o indire una nuova gara”. 
Pertanto, legittimamente, in attesa di stabilire l’assetto definitivo del settore, con delibera n. 137 del 26 agosto 2015, si è stabilito di ricorrere alla procedura in economia ex art. 125 D.Lgs. 163/06, utilizzando all’uopo le manifestazioni di interesse già  acquisite. In tal modo più che modifica delle condizioni previste con l’avviso di procedura negoziata ex art. 57 cit., si è realizzata la scelta di porre in essere una nuova e diversa procedura, avulsa dalla precedente, sia pure utilizzando gli esiti di quest’ultima al fine di individuare le imprese da invitare, alla stregua dell’indagine di mercato di cui al comma 11 dell’art. 125 cit..
5. Poste dunque tali precisazioni, viene meno l’interesse all’esame delle censure di cui al motivo sub I.a) e V.a) che la ricorrente appunta avverso la scelta originaria della S.A. di ricorrere alla procedura negoziata, per quanto esposto superata dalla successiva procedura in economia. D’altro canto, in disparte il sollevato profilo di inammissibilità  della censura, risulta del tutto destituita di fondamento l’asserita illegittimità  del ricorso a tale ultima procedura, denunciata con motivo sub V.b) dei motivi aggiunti, atteso che nella specie risultano inverati i presupposti richiesti dall’art. 125, commi 9 e 10, l. c) D.lgs. 163/2006, essendo la procedura contenuta entro i ristretti limiti di valore ivi prefissati, in relazione ad un servizio necessario per assicurare lo svolgimento dei compiti d’istituto, rispetto al quale era venuto a scadenza il precedente contratto, già  più volte inammissibilmente prorogato.
Nè risulta agevole cogliere quale siano i termini della lesione della par condicio lamentata dalla ricorrente, essendo stato consentito al Centro Pitagora di partecipare alla gara informale, peraltro con un’offerta che ha proposto un ribasso superiore al 20% della base d’asta, pure contraddittoriamente contestata in punto di congruità  dalla società  ricorrente.
6. Passando ad esaminare la connessa censura di cui al motivo sub I.c) del ricorso introduttivo, va rimarcato come non colgano nel segno le critiche di irragionevolezza e violazione dell’art. 89 D.lgs 163/2006, atteso che il minore importo contrattuale posto a base della procedura appare ampiamente giustificato dal mutato oggetto della procedura, afferente, si ribadisce, alla sola manutenzione e gestione del sistema informatico, alla quale la ricorrente ha partecipato, peraltro presentando un’offerta pari ad € 48.000,00, oltre i.v.a. di poco superiore al prezzo di € 47.503,10, oltre i.v.a., offerto dall’aggiudicataria. 
6.1 Nè i vizi denunciati possono dirsi corroborati dalle ulteriori delibere del Direttore Generale dell’Istituto, prodotti dalla difesa ricorrente (cfr. delibera n. 170 del 19 ottobre 2015, n. 184 del 27 ottobre 2015; n. 206 del 24 novembre 2015 e 216 del 30 novembre 2015, in atti), essendo queste relative all’acquisizione di beni e servizi diversi da quelli di cui alla procedura oggetto di contenzioso che invece afferisce alla gestione dei software operativi elencati nell’allegato tecnico A) al Capitolato Speciale di Appalto, in atti (Gestione presenze, gestione economica del personale, gestione integrata laboratori e biblioteca, gestione portale web, ecc.). 
Di contro, le delibere innanzi richiamate sono connesse alla gestione del sistema informatico dell’Osservatorio epidemiologico Veterinario regionale e dell’Anagrafe canina regionale e Movimentazione degli animali da reddito; servizi delegati dalla Regione Puglia e svolti dall’Istituto in forza della proroga delle relative Convenzioni (di cui alle DD.GG.RR. n. 378 e 379 del 3 marzo 2015, puntualmente richiamate in premessa dalle citate delibere nn. 170, 184, 206 del 2015, nonchè dalla nota prot. 20751/2015 cui dà  seguito la delibera n. 216 del 2015) e distinti da quelli oggetto della procedura oggetto di contesa, benchè tutti realizzati in outsourcing, attraverso plurimi e distinti atti di affidamento in favore della medesima società  Centro Servizi Pitagora (cfr. atti depositati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata in data 19 aprile 2016).
6.2 Va inoltre chiarito che non può che esulare dall’oggetto dell’odierno giudizio l’ulteriore censura irritualmente introdotta dalla ricorrente solo con memoria del 13 gennaio 2016, non notificata, con cui sostanzialmente si richiede il sindacato di questo giudice in ordine alla violazione del divieto di artificioso frazionamento degli appalti, di cui all’art. 29 del D.lgs. 163/2006, essendo la stessa inammissibile per non essere stata proposta con motivi aggiunti. Come ribadito da costante giurisprudenza, anche della sezione, il giudice amministrativo è vincolato ai motivi dedotti in ricorso e con gli eventuali motivi aggiunti, senza possibilità  per il ricorrente di introdurre “mutatio libelli” attraverso la formulazione di censure, o richieste, nuove, contenute in successivi scritti difensivi non notificati o nel corso della discussione (vedasi T.A.R. Puglia, Bari, 22 aprile 2015, n. 631; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 3 agosto 2012, n. 2005; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 13 settembre 2011, n. 1539; Consiglio di Stato, VI sez., 18 marzo 2004, n. 1435).
7. Non merita accoglimento neppure la censura sub I.d) relativa alla pretesa violazione della cd. “clausola sociale” di cui all’art. 25 della L.R. Puglia n. 25/2007, atteso che la norma in questione non trova spazio nel caso di specie, essendo il relativo ambito applicativo limitato alla sola Regione Puglia ovvero Enti, Aziende e società  strumentali della stessa Regione.
Di contro, l’Istituto Zooprofilattico, dapprima ente statale, è divenuto, in seguito al trasferimento di funzioni statali alle regioni istituto interregionale delle Regioni Puglia e Basilicata.
8. Con il secondo motivo di gravame parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 117, del D.P.R. n. 207/10, in ragione della mancata contestualità  tra l’apertura delle offerte economiche e la loro valutazione, osservando che l’aggiudicazione è intervenuta “sul filo del rasoio” in favore dell’odierna controinteressata per una differenza di soli € 500,00 circa.
La censura è smentita in fatto, atteso che dagli atti di gara (cfr. verbale di gara n. 3 del 25.9.15), contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, è emerso che le buste contenenti le offerte economiche sono state tutte contestualmente aperte, lette ed esaminate. 
9. Dal rigetto nel merito dei primi tre motivi del ricorso introduttivo, consegue anche l’infondatezza dell’ultima doglianza ivi articolata, non potendo dunque affermarsi alcuna illegittimità  in via derivata del provvedimento di aggiudicazione (provvisoria) del 29 settembre 2015. 
10. Resta da esaminare l’ulteriore censura sub VI), proposta con ricorso per motivi aggiunti, con cui si duole della mancata informativa sull’aggiudicazione definitiva di cui alla delibera di aggiudicazione n. 160/2015 del 30 settembre 2015.
La censura è smentita in punto di fatto, essendovi prova in atti dell’invio a mezzo pec della comunicazione in questione, proprio in data 30 settembre 2015, puntualmente ricevuta dalla società  ricorrente, come risulta dal relativo rapporto di consegna.
Va inoltre soggiunto che il profilo dedotto in ogni caso può avere al più incidenza sulla piena conoscenza dell’atto, al fine di stabilire la decorrenza dei termini per ricorrere, ma non sulla legittimità  della procedura di gara e dell’aggiudicazione definitiva (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. V, sent. n. 2435/15).
11. Occorre infine rilevare, quanto alla eccepita violazione del termine di stand still, che con la medesima delibera di aggiudicazione definitiva del 30 settembre 2015, n. 160 è stata anche disposta l’esecuzione d’urgenza dei relativi servizi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 9, del D.Lgs. 163/06, con decorrenza dal 1° ottobre 2015, congruamente motivata in ragione della evidenziata necessità  di assicurare la continuità  del servizio, essendo venuto a scadenza il contratto con la precedente affidataria, peraltro già  prorogato fino al termine ultimo del 30 settembre 2016. 
Peraltro, secondo condivisibile indirizzo giurisprudenziale, la violazione della clausola detta di stand still (termine dilatorio che dovrebbe precedere la stipula del contratto) non costituisce vizio dell’aggiudicazione e non determina pertanto la sua invalidità  (cfr. Cons. St., sez. V, 31 marzo 2014, n. 1548; sez. VI, 8 ottobre 2013, n. 4934; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 8 aprile 2015,  n. 989).
12. In conclusione il ricorso, così come integrato con motivi aggiunti, è infondato e pertanto va respinto.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società  Centro Servizi Pitagora alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € 1.500,00 oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/07/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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