Pubblico Impiego – Concorso – Utilizzo di sistemi informatici-  In sostituzione dell’attività  amministrativa – Impossibilità  – Ragioni 

Allorchè l’Amministrazione utilizzi nel procedimento per una selezione concorsuale strumenti informatici per la presentazione delle domande di partecipazione, il mancato inserimento, in sede di pubblicazione degli elenchi degli ammessi al concorso, del nominativo di un candidato, che già  in precedenza aveva ottenuto dal sistema la conferma di inoltro della domanda, a causa di un malfunzionamento tecnico ed in assenza di attività  procedimentale o provvedimentale di esclusione, è illegittimo. Infatti gli  strumenti informatici ed i mezzi di comunicazione telematica sono da considerarsi meramente serventi dell’attività  amministrativa e pertanto il loro utilizzo non può sostituirsi a questa.  

N. 00807/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00562/2016 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 562 del 2016, proposto da:
Olena Bobyl’Ova, rappresentata e difesa dall’avv. Michele Ursini, con domicilio eletto presso Michele Ursini, in Bari, Piazza Umberto I, 32;

contro
U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97;

per l’annullamento
degli elenchi, allegati al decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, prot. n. 7523 del 22.4.2016, dei candidati ammessi alle prove scritte del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente (indetto con DDG n. 106 del 23.2.2016), nella parte in cui non contemplano il nome della ricorrente tra i candidati ammessi alle prove scritte per l’Ambito Disciplinare AD07, Classi concorsuali A26 Matematica e A27 Matematica e Fisica (prova fissata per il giorno 20.5.2016) e per la classe concorsuale A041 Scienze e tecnologie informatiche (prova fissata per il giorno 24.5.2016), pubblicati il 22.4.2016 sul sito dell’U.S.R. Puglia;
di ogni ulteriore atto, ancorchè non cognito,connesso e/o presupposto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e del Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità  di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Rilevato che parte ricorrente partecipava alla procedura di selezione concorsuale per titoli ed esami indetta dal Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca con D.D.G. n. 106 del 23.2.2016 per il reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo e di secondo grado;
Rilevato che la medesima, avendone i requisiti, presentava domanda di partecipazione mediante il sistema telematico POLIS, ricevendo e-mail di conferma di avvenuto inoltro della domanda, come documentato in atti;
Rilevato che, malgrado quanto sopra, alla data della pubblicazione del calendario, delle sedi e degli elenchi dei candidati ammessi per la classe di concorso prescelta dalla ricorrente, quest’ultima non poteva che constatare il mancato inserimento in essi del proprio nominativo, senza che fosse stato comunicato alcun provvedimento di esclusione;
Considerato che il ricorso debba essere accolto, essendo manifestamente fondato;
Considerato, infatti, che il mancato inserimento oggetto di impugnativa non risulta essere stato corredato da attività  procedimentale o provvedimentale alcuna;
Considerato che, su un piano generale, tale esito concreto stride con il principio fondamentale secondo il quale l’utilizzo dello strumento informatico e dei mezzi di comunicazione telematica debbano categoricamente essere considerati come serventi rispetto all’attività  amministrativa;
Considerato che, nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali;
Considerata la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità  di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività  amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche;
Rilevato che, pro futuro ed in un ottica conformativa del potere, l’Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda;
Considerato che, in conclusione, il ricorso sia fondato e che, pertanto debba essere accolto nel merito, ad eccezione della domanda risarcitoria con esso spiegata, non risultando verificatosi alcun danno concretamente risarcibile, nè essendo individuabile una specifica e personale colpa d’apparato;
Considerato che, in conseguenza della verificatasi soccombenza, l’Amministrazione resistente debba essere condannata al pagamento delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca al pagamento delle spese di lite in favore di Bobyl’Ova Olena, liquidandole in euro 1.000,00 (mille,00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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