1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Gara – Impugnazione provvedimento esclusione – Rispetto dei termini decadenziali – Occorre
 
 
2. Contratti pubblici – Gara – Bando – Obbligatorietà  presentazione cronoprogramma – Legittimità 

1. àˆ irricevibile il ricorso, laddove non sia stato tempestivamente impugnato il provvedimento di esclusione, adottato, nel caso di specie, alla presenza del legale rappresentante e titolare della ditta ricorrente, e, pertanto, così pervenuto in pari data alla piena conoscenza di questi. 


2. La previsione della necessaria presentazione, a pena di esclusione dalla gara, del cronoprogramma, contenuta nel bando, è norma cogente e legittima, richiedendo una pianificazione temporale dei lavori in grado di soddisfare a pieno la razionalità  organizzativa dell’offerta.

N. 00808/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00585/2016 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 585 del 2016, proposto da:
Costruzioni D’Apolito, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Godini, con domicilio eletto presso Francesco Paparella, in Bari, Via Venezia, 14;

contro
Comune di Rodi Garganico, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Irmici, con domicilio eletto presso Antonio Distaso, in Bari, Corso Vittorio Emanuele, 60;

nei confronti di
Impresa Edile Guerrieri Nazario, quale capogruppo del R.T.I. con Idrotermosud di Valerio Buoncristiano, rappresentata e difesa dall’avv. Michele Guerrieri, con domicilio presso la Segreteria T.A.R. Puglia – Bari, in Bari, Piazza Massari;
Idrotermosud di Valerio Buoncristiano;

per l’annullamento
della determinazione n. 63 dell’11/04/2016 dell’Ufficio Tecnico ed Urbanistico del Comune di Rodi Garganico, recante aggiudicazione definita dell’appalto dei lavori di adeguamento igienico e agibilità  della scuola elementare “G. Falcone” in favore del R.T.I. tra l’Impresa Edile Guerrieri Nazario (mandataria) e Idrotermosud di Valerio Buoncristiano (mandatante);
di tutti gli atti al primo connesso, sia presupposti che consequenziali, ancorchè non conosciuti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rodi Garganico e dell’Impresa Edile Guerrieri Nazario, quale capogruppo del R.T.I. con Idrotermosud di Valerio Buoncristiano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità  di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Rilevato che, con il ricorso in epigrafe, la Ditta Costruzioni D’Apolito impugnava la determinazione n. 63 dell’11/04/2016 dell’Ufficio Tecnico ed Urbanistico del Comune di Rodi Garganico, recante aggiudicazione definita dell’appalto dei lavori di adeguamento igienico e agibilità  della scuola elementare “G. Falcone” in favore del R.T.I. tra l’Impresa Edile Guerrieri Nazario e Idrotermosud di Valerio Buoncristiano, unitamente agli atti presupposti e connessi;
Rilevato che tale aggiudicazione veniva impugnata, in quanto, in tesi, solo con essa la Ditta ricorrente aveva preso atto della sua definitiva esclusione dalla gara d’appalto in esame;
Rilevato che tale esclusione veniva disposta con verbale di gara n. 4 del 19/01/2015, “in quanto l’offerta temporale contenuta nella Busta C è sprovvista del cronoprogramma dei lavori”;
Considerato che, preliminarmente ed in rito, il ricorso appare manifestamente irricevibile a causa della mancata tempestiva impugnazione del citato provvedimento di esclusione, adottato alla presenza del legale rappresentante e titolare della ditta ricorrente, D’Apolito Fernando, e, pertanto, in tal modo pervenuto in pari data alla piena conoscenza di questi;
Considerato, altresì, che la piena consapevolezza dell’intervenuta esclusione da parte del legale rappresentante della ditta ricorrente è documentalmente attestata dal fatto che questi consegnava al seggio di gara, contestualmente all’esclusione, una memoria di formale e diretta contestazione della decisione di estromissione dalla gara per come concretamente adottata;
Considerato che, a voler anche integralmente prescindere da tale preclusivo rilievo in punto di rito, il ricorso è altresì palesemente infondato nel merito;
Considerato, infatti, che il disciplinare di gara, alle pagine 12-13, non lascia alcun margine di dubbio nel configurare il cronoprogramma offerto come documento da presentare obbligatoriamente a pena di esclusione, in tal modo orientando in modo chiaro e definito la lex specialis della presente procedura, di cui il seggio di gara non ha potuto che fare lineare e mera applicazione;
Considerato che tale previsione di disciplinare di gara, di per sè considerata, risulta legittima, imponendo un adempimento pianificatorio della scansione temporale dei lavori del tutto ragionevole nel caso di specie, evidenziandosi, in sè, pienamente rispondente alla razionalità  organizzativa dell’offerta, tanto in sede di selezione procedimentale della stessa, quanto in relazione ai futuri lavori, in sede di successiva esecuzione dei medesimi;
Considerato che le spese di lite debbano seguire la soccombenza e possano liquidarsi come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la Ditta Costruzioni D’Apolito al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Rodi Garganico e dell’Impresa Edile Guerrieri Nazario, quale capogruppo del R.T.I. con Idrotermosud di Valerio Buoncristiano, liquidandole in € 1.000,00 (euro mille,00) per spese e compensi, oltre accessori come per legge, per ciascuna delle due parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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