Pubblico impiego –  Concorsi –  Esclusione – Mancanza di attività  amministrativa –  Illegittimità 

àˆ  illegittima l’esclusione da una procedura concorsuale gestita con modalità  informatiche allorchè sia stata disposta in assenza di attività  procedimentale e di una determinazione provvedimentale motivata, dovendosi comunque ritenere l’utilizzo dello strumento informatico e dei mezzi di comunicazione telematica sempre serventi rispetto all’attività  amministrativa.

N. 00829/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01261/2011 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1261 del 2011, proposto da: 
Mario Ippolito, rappresentato e difeso dall’avv. Bice Annalisa Pasqualone, presso il cui studio elett.te domicilia in Bari alla via Dalmazia n. 161; 

contro
Comune di Monopoli, in persona del Sindaco l.r. p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Pierluigi Nocera e Lorenzo Dibello, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Semeraro in Bari alla via Dante n. 51; Regione Puglia, in persona del Presidente p.t. della G.R., rappresentata e difesa dall’avv. Anna Bucci, con la quale elett.te domicilia presso la sede regionale in Bari alla via Nazario Sauro n.33; 

per l’annullamento
nei limiti dell’interesse del ricorrente:
della D.C.C. n. 68 del 22/10/10 recante approvazione del piano urbanistico generale;
della D.G.R. n. 1803 del 30/7/10;
della D.G.R. n. 2036 del 20/910; 
nonchè di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti ancorchè non conosciuti; 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli e della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 giugno 2016 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso (che giunge all’esame di questo Tribunale in seguito alla trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello stato) Ippolito Mario, proprietario del suolo in catasto al fg. 35 part. n. 154 su cui da oltre un ventennio insiste un opificio (officina meccanica), deduce che in conseguenza della definitiva approvazione del PUG di Monopoli, tale suolo ha ricevuto la classificazione “contesti rurali da PRG Piccinato” (come risultante dal certificato di destinazione urbanistica prodotto), benchè in sede di adozione del PUG la classificazione impressa fosse quella di “contesto consolidato per attività “.
Sulla scorta di tale premessa, impugna in parte qua gli atti in epigrafe indicati, deducendo con separati motivi di ricorso:
– violazione di legge, in particolare, dell’art. 11 L.R. 20/2001, dell’art. 7 l. 1150/42 e dell’art. 3 L. 241/1990 e degli artt. 3, 41 e 42 Cost.; eccesso di potere per violazione dei principi fondamentali in materia di pianificazione urbanistica, erroneo ed omesso apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità , irragionevolezza ed ingiustizia manifesta, disparità  di trattamento nonchè contraddittorietà , travisamento e sviamento dalla causa tipica; difetto di istruttoria, oltre a contraddittorietà  ed ingiustizia manifesta rispetto a quanto previsto dalla Relazione Generale al Piano e dal DPP; 
– violazione di legge, in particolare, degli artt. 9 e 11 L.R. 20/2001 e delle garanzie partecipative ivi previste, siccome solo in sede di approvazione definitiva (ormai decorso il termine per la presentazione di osservazioni) è stata assegnata la contestata classificazione, divergente da quella più favorevole risultante in sede di adozione del PUG; 
– violazione e falsa applicazione del D.M. 1444/1968, per essere stata parte del suolo del ricorrente destinata ad “invariante strutturale a prevalente valore paesaggistico ambientale”.
2.- Il Comune e la Regione Puglia hanno resistito alla domanda.
3.- All’udienza del 9/6/16 la causa è stata trattenuta in decisione.
4.- Il ricorso non merita accoglimento.
4.1.- Giova puntualizzare che è incontroverso tra le parti (anche per gli effetti di cui all’art. 64 co. 2 c.p.a.) che:
– sulla particella de qua esiste un’officina metalmeccanica; 
– la precedente tipizzazione dell’area era “zona rurale”; 
– in sede di adozione del PUG la proprietà  è stata classificata “contesto consolidato per attività “, con conseguente possibilità  di demolizione e ricostruzione, nonchè di ampliamento con intervento edilizio diretto ex art. 14 PUG/P.
4.2.- Ritiene il Collegio che il primo motivo di ricorso sia infondato.
Risulta evidente che l’interesse sotteso all’azione impugnatoria attiene al “potenziamento” della capacità  edificatoria espressa dal suolo (derivante dall’originaria tipizzazione come contesto consolidato per attività , poi mutata in sede di approvazione del PUG), dal momento che dalla tipizzazione da ultimo impressa – invece – deriva l’impossibilità  di demolire e ricostruire, nonchè ampliare il fabbricato ove viene svolta l’attività , così come è consentito sulle aree tipizzate come “Contesti consolidati per attività “.
Tanto premesso, trattandosi di pianificazione urbanistica generale e non di sola regolamentazione di un’area determinata, le doglianze del ricorrente, seppur circoscritte alla destinazione dell’area di sua proprietà , debbono essere valutate conformemente ai principi generali che governano tale strumento.
Sul punto, si osserva in diritto che come recentemente affermato dalla Sezione (da ultimo con sent. n.1394/15) “è principio consolidato quello secondo cui le scelte espresse dall’Amministrazione nello strumento urbanistico generale sono connotate da amplia discrezionalità  e, pertanto, non necessitano di altra motivazione se non quella costituita dal riferimento operato dal Piano ai criteri tecnico – urbanistici seguiti nella sua redazione e rinvenibili nella relazione di accompagnamento (Cons. Stato, Sez. IV, 8 giugno 2011, n. 3497; 18 gennaio, 2011 n. 352; 9 dicembre, 2010 n. 8682). Tale discrezionalità  è sottratta al sindacato di legittimità , non potendo il Giudice amministrativo interferire con le scelte riservate all’Amministrazione, se non nei limiti della verifica della loro manifesta irragionevolezza o arbitrarietà , dovendo comunque essa ispirarsi a criteri di ponderazione tra gli interessi pubblici e privati e di coerenza delle scelte pianificatorie con la funzione propria della programmazione urbanistica. (Cons. Stato, Sez. IV, 27 luglio 2011, n. 4505; 3 agosto 2010, n. 5157; 9 luglio 2002, n. 3817; 6 febbraio 2002, n. 664). Tutto ciò implica che l’aspettativa del privato all’ottenimento di una diversa e più congeniale tipizzazione è cedevole rispetto all’esercizio della potestà  pianificatoria finalizzata alla corretta e razionale disciplina urbanistica del territorio comunale (TAR Puglia, Bari, sez. 3, sent. 12/11/2014 n. 1346) [ .. omissis ..].
“Inoltre, secondo giurisprudenza pacifica da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, l’ampio potere discrezionale dell’Amministrazione in merito alla programmazione dell’assetto del territorio è soggetto ad obbligo di motivazione puntuale e specifico (in deroga al disposto di cui all’art. 13 c. 1, legge 241/90) soltanto laddove sussista nei confronti del privato direttamente interessato dalle scelte urbanistiche una posizione di aspettativa qualificata, come quella discendente da una lottizzazione “approvata e convenzionata” o da un giudicato di annullamento del diniego di concessione edilizia o dalla reiterazione di un vincolo scaduto (così, da ultimo, T.A.R. Umbria, sez. 1, sent. 11/9/15 n. 402), che richiama T.A.R. Trentino Alto Adige, 5 dicembre 2012, n. 358; T.A.R. Toscana, sez. III, 26 marzo 2012, n. 605; Consiglio di Stato, sez. IV, 16 febbraio 2011, n. 1015)” – (così, la sentenza della Sezione n. 1395/15).
Nel caso in esame non ricorre alcuna delle suddette circostanze: l’Ippolito è proprietario di un suolo che già  nel precedente PRG era tipizzato “rurale”, tipizzazione che – coerentemente agli indirizzi del DPP riportati proprio da parte ricorrente (cfr. pag. 10 del ricorso) – è stata confermata dal nuovo strumento urbanistico generale.
Inoltre, per espressa previsione ex art. 9/S PUG, le attività  produttive site sulle aree definite “invarianti strutturali” (quali quella in esame) conservano la destinazione d’uso attuale, “con le possibilità  di ampliamento già  previste dalle rispettive norme vigenti”.
Il ricorrente, pertanto, potrebbe al più essere “titolare di un’aspettativa generica ad una reformatio in melius o alla conservazione dell’originario regime urbanistico, analoga a quella di ogni altro proprietario che aspiri ad un uso proficuo dell’immobile (Cons. Stato, IV, 28.12.2012, n. 6703; idem, 8.10.2007, n. 5210; TAR Toscana, III, 3.5.2013, n. 713), che non può vincolare i successivi strumenti di pianificazione urbanistica, nemmeno sotto il profilo di uno specifico onere di motivazione” (TAR Toscana, sez. 1, sent. 5/5/14 n. 710).
Le suesposte ragioni persuadono il Collegio dell’infondatezza delle doglianze del ricorrente incentrate per lo più su presunte carenze istruttorie e motivazionali. 
4.3.- Privo di fondamento è anche il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la previsione su parte del suolo di proprietà  del ricorrente di “invariante strutturale a prevalente valore paesaggistico ambientale”, destinazione non riconducibile ad una delle classificazioni di cui al D.M. 1444/1968, nonchè priva di qualsivoglia fondamento normativo, ponendosi, pertanto, secondo il ricorrente, in contrasto con l’art. 7 della L. 1150/1942. 
La disciplina delle invarianti strutturali a prevalente valore paesistico si rinviene nell’art. 9 /S del PUG/S, nel quale si specifica che esse “riguardano parti di territorio dotate di caratteristiche intrinseche che richiedono specifiche limitazioni d’uso e di trasformazione come disposto dai vincoli ricognitivi ad esse associati e dalle relative leggi di riferimento; tali vincoli non sono soggetti ad indennizzo nè a decadenza.” 
La norma prosegue al punto 9.02 prevedendo espressamente che “le destinazioni d’uso dei suoli (..) sono quelle dei Contesti rurali a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare di cui all’art. 32/P”. 
Orbene, va osservato che parte ricorrente non contesta in punto di fatto le peculiarità  idrogeologiche della zona come ricavabili dal certificato di destinazione urbanistica versato in atti. 
Va, altresì, precisato in diritto che la tipizzazione del suolo del ricorrente (ai fini della capacità  edificatoria) è sempre quella di “contesti rurali a prevalente funzione agricola”, mentre il riconoscimento della presenza di invarianti strutturali attiene ad altri aspetti a cui il nuovo PUG ha riservato apposita disciplina, recependo le peculiarità  del territorio, ma senza imprimere una nuova destinazione al di fuori delle classificazioni ex D.M. 1444/68, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente. D’altro canto, l’ “operazione” meramente “ricognitiva” che sta alla base della individuazione delle invarianti strutturali è chiaramente evincibile dall’art. 9/S del PUG: “Le Invarianti strutturali a prevalente valore paesistico – ambientale riguardano parti di territorio dotate di caratteristiche intrinseche che richiedono specifiche limitazioni d’uso e trasformazione come disposto dai vincoli ricognitivi ad esse associati e dalle relative leggi di riferimento; tali vincoli non sono soggetti ad indennizzo nè a decadenza”. 
Come già  sostenuto dalla Sezione proprio in controversia relativa al PUG di Monopoli, “gli aspetti concernenti in senso più ampio il governo del territorio in funzione di uno sviluppo complessivo ed armonico del medesimo tengono conto (comprendendoli) anche dei valori ambientali e paesaggistici, delle esigenze di tutela della salute e di quelle economico – sociali della comunità  radicata sul territorio, e, in definitiva, del modello di sviluppo che si intende imprimere ai luoghi stessi, in considerazione della loro storia, tradizione, ubicazione (così Cons. Stato, sez. IV, 10 maggio 2012, n. 2710)” – sent. 9/7/15, n. 1002. 
Ed ancora, “settori come quelli relativi alla particolare conformazione del territorio sono oggetto di una regolazione multilivello, che coinvolge una pluralità  di figure istituzionali, rispetto alla quale la pianificazione territoriale e urbanistica si inserisce spesso con un ruolo di recepimento delle prescrizioni adottate, non solo al momento di adozione dei Piani volti alla regolamentazione del territorio, ma tutte le volte in cui le previsioni adottate in materia impongano una variante ai Piani territoriali” (T.A.R. Puglia Bari, sez. III, sent. 801/2015).
4.4.- Quanto, poi, alla lamentata disparità  di trattamento rispetto a proprietà  limitrofa di terzi (in relazione alla quale il Comune – accogliendo l’osservazione del proprietario – ha riconosciuto che per effetto di interventi edificatori è stata quasi totalmente compromessa la qualità  paesaggistica dell’area”), dirimente risulta ancora il consolidato principio secondo cui le decisioni di pianificazione urbanistica, relative ad un determinato terreno o immobile, appartengono, alla sfera degli apprezzamenti di merito dell’amministrazione, per cui, in ordine ad esse non sono neppure ipotizzabili censure di disparità  di trattamento fondate sulla comparazione con la destinazione impressa ad altri immobili (T.A.R. Bari, sez. 3, sent. 9/7/15 n. 1002). 
4.5.- L’infondatezza dei motivi di doglianza attinenti ai profili sostanziali degli atti gravati consente di non scrutinare il motivo di ricorso relativo alle violazioni procedimentali asseritamente commesse dal Comune resistente, stante l’evidente inconferenza di qualsiasi apporto partecipativo del ricorrente, per quanto innanzi evidenziato. 
5.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 1.000,00 (euro mille/00) per ciascuna delle amministrazioni resistenti, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/07/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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