1. Accesso – Legittimazione ed interesse – Decreti classificazione industre insalubri area PIP ex r.d. 1265/1934 – Operatore economico del settore – Sussistenza
2. Accesso – Documentazione amministrativa – Ostensione – Determinatezza e specificità – àˆ necessaria
1. Deve ritenersi sussistente l’interesse e la legittimazione all’ostensione dell’elenco delle industrie insalubri censite nell’area P.I.P. in area comunale ed i relativi decreti di classificazione adottati ai sensi del R.D. n. 1265/1934 in capo ad una società che debba, su prescrizione dell’Arpa, predisporre un piano di monitoraggio delle emissioni elaborato tenendo conto delle emissioni imputabili anche ad altre industrie.
2. Ai fini del riconoscimento del diritto di accesso, la relativa domanda deve riferirsi a specifici documenti e non può comportare la necessità di un’attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta, posto che l’obbligo di ostensione consiste appunto in un pati e non in un facere (con conseguente divieto di imporre, tramite lo strumento dell’accesso, oneri compilativi e di elaborazione di informazioni in possesso della p.A.).
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Cons. St., Sez. VI, 16 novembre 2016, ord. caut. 5113 – 2016.
N. 00847/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00452/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 452 del 2016, proposto da:
Magel di Borracci Nicola & C. S.a.s., in persona del l.r.p.t, rappresentata e difesa dall’avv. Giampaolo Sechi, con domicilio eletto presso Giampaolo Sechi in Bari, Via Camillo Rosalba, n.47/Z;
contro
Azienda Sanitaria Locale Bari; Comune di Rutigliano; (n.c.)
per l’annullamento
del diniego opposto dall’ASL BA e dal Comune di Rutigliano – rispettivamente con nota prot. n. 49850/UOR_9/SISP Area Sud del Direttore SISP Area Sud del 9.3.2016 e per silentium in relazione all’istanza di accesso, formulata dalla ricorrente con nota del 19.2.2016 inviata in pari data, concernente l’elenco delle industrie insalubri censite nell’area P.I.P. del medesimo Comune di Rutigliano ed i relativi decreti di classificazione adottati ai sensi del r.d. n. 1265/1934, con l’indicazione del numero dell’elenco in cui ciascuna attività o impresa è ricompresa, nonchè della rispettiva data di notifica agli interessati e dei pareri espressi in merito dalla stessa ASL;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con istanza del 19.2.2016, inviata in pari data e rivolta sia nei confronti del Comune sia nei confronti dell’ASL BA, l’impresa odierna ricorrente chiedeva l’ostensione dell’elenco delle industrie insalubri censite nell’area P.I.P. del medesimo Comune di Rutigliano ed i relativi decreti di classificazione adottati ai sensi del r.d. n. 1265/1934, con l’indicazione del numero dell’elenco in cui ciascuna attività o impresa è ricompresa, nonchè della rispettiva data di notifica agli interessati e dei pareri espressi in merito dalla stessa ASL.
L’ASL replicava espressamente alla richiesta, indicando che il Servizio cui era stata rivolta l’istanza era competente solo ad esprimere il proprio parere al rilascio dei provvedimenti classificativi, di competenza del Sindaco. Pertanto, non era in possesso di alcun elenco (nè dei relativi decreti di classificazione), dando atto delle modalità di conservazione (archiviazione in fascicoli) degli atti afferenti le singole attività .
Nulla rispondeva, invece, il Comune.
La ricorrente proponeva, pertanto, ricorso per l’accesso che, all’udienza del 23.6.2016, veniva discusso in udienza camerale, con espressa richiesta, da parte del Collegio di illustrare compiutamente l’interesse all’ostensione degli atti richiesti.
2.- Le Amministrazioni intimate, benchè evocate in giudizio, non risultano costituite..
3.- Il ricorso è parzialmente fondato, alla stregua delle considerazioni che seguono.
Preliminarmente il Collegio rileva che ogni dubbio in ordine all’esistenza dell’interesse all’ostensione è stato fugato dalla difesa che ha compiutamente illustrato le ragioni per cui l’accesso si appalesa utile (dovendo la ricorrente – su prescrizione dell’Arpa- predisporre un piano di monitoraggio delle emissioni, elaborato tenendo conto delle emissioni imputabili anche ad altre industrie).
3.a.- Tanto premesso, il Collegio è dell’avviso che nessun onere di ostensione può essere imposto all’ASL, atteso che essa, con dichiarazione che la ricorrente non ha confutato, ha dichiarato di non essere in possesso degli atti richiesti.
Nè la detenzione di tali atti è desumibile in via presuntiva, sicchè l’istanza nei suoi confronti non può trovare accoglimento.
3.b.- Il ricorso, invece, è parzialmente fondato nei confronti del Comune.
Deve, in primo luogo, escludersi l’obbligo di esibire l’elenco delle industrie insalubri censite nell’area P.I.P. del medesimo Comune di Rutigliano.
Infatti, posto che, per giurisprudenza costante (ex multis Cons. St. n. 5636/2006), l’obbligo di ostensione consiste in un pati e non in un facere (con conseguente divieto di imporre, tramite lo strumento dell’accesso, oneri compilativi e di elaborazione di informazioni in possesso della P.A.), deve ritenersi che l’esistenza di un elenco già esistente presso gli uffici comunali non sia dimostrato nè desumibile in via presuntiva, sicchè secondo un criterio di ragionevolezza, esso andrebbe formulato ad hoc per soddisfare la richiesta di parte ricorrente.
3.c.- L’istanza, invece, è fondata con riferimento a quanto precisato al capo 3) che precede ed il ricorso, in assenza, di allegazione di cause ostative, deve essere accolto, per quanto attiene i decreti di classificazione delle industrie insalubri censite nell’area P.I.P. del Comune, adottati ai sensi del r.d. n. 1265/1934, con l’indicazione del numero dell’elenco in cui ciascuna attività o impresa è ricompresa, nonchè della rispettiva data di notifica agli interessati e dei pareri espressi in merito dalla stessa ASL, ravvisandosi la concretezza e l’attualità dell’interesse all’accesso e l’insussistenza di profili esplorativi radicati al controllo generalizzato degli atti della P.A. .
Per l’effetto, deve essere ordinato al Comune di Rutigliano di esibire e rilasciare copia degli atti sopraindicati, entro 30 giorni dalla comunicazione – o notificazione, se antecedente – della presente pronuncia.
4.- Nulla per le spese processuali, stante la parziale soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi indicati in motivazione, e per l’effetto ordina al Comune di Rutigliano di esibire e consegnare alla ricorrente, entro 30 giorni dalla comunicazione – o notificazione, se antecedente – della presente pronuncia, copia dei decreti di classificazione delle industrie insalubri censite nell’area P.I.P. del medesimo Comune, adottati ai sensi del r.d. n. 1265/1934, con l’indicazione del numero dell’elenco in cui ciascuna attività o impresa è ricompresa, nonchè della rispettiva data di notifica agli interessati e dei pareri espressi in merito dalla stessa ASL.
Nulla per le spese nei confronti dell’ASL BA e spese integralmente compensate con il Comune intimato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Gaudieri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore
Maria Colagrande, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/07/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)