1. Contratti pubblici – Gara – Bando –  Raggruppamento temporaneo di imprese – Sopralluogo
2. Contratti pubblici – Gara – Raggruppamento temporaneo di imprese – Dichiarazione di impegno – Mancata indicazione dei poteri della mandataria – Esclusione – Illegittimità 

1. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese è sufficiente – in assenza di una diversa prescrizione della legge di gara – che al sopralluogo provveda la mandataria, per conto dell’intero raggruppamento, senza che sia all’uopo richiesta una specifica delega da parte della mandante.
2. La mancata indicazione nella dichiarazione di impegno a costituire l’A.T.I. del conferimento all’impresa mandataria di più ampi poteri o dell’impegno a sottoscrivere il contratto in rappresentanza della mandante costituisce una mera irregolarità , insuscettibile di comportare l’esclusione dell’A.T.I. aggiudicataria ai sensi dell’art. 46, c. 1 ter, D.Lgs. 163/2006.

N. 00739/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00530/2016 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 530 del 2016, proposto da: 
Edilmar di Marinelli s.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. con Ditta Coscia Nicola, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Iudice, Monica P. Marinelli, con domicilio eletto in Bari presso la Segreteria del T.A.R. Bari, P.za Massari;  

contro
Comune di Conversano, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Felice Ingravalle, con domicilio eletto in Bari, corso Vittorio Emanuele, 185; 

nei confronti di
Frallonardo s.r.l., in proprio e quale mandataria in A.T.I. con Lorusso Impianti s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Carmine Rucireta, con domicilio eletto in Bari, Via Cognetti, 25; Lorusso Impianti s.r.l.; 

per l’annullamento
– della determinazione del Responsabile area LL.PP. Manutenzioni e Patrimonio del Comune di Conversano n. 469/Segreteria, n. 111 Reg. Servizio, adottata in data 31 marzo 2016, contenente l’approvazione dei verbali di gara nonchè l’aggiudicazione definitiva dell’appalto alla A.T.I. Frallonardo s.r.l. e la Lorusso Impianti s.r.l.;
– nonchè di ogni altro atto specificamente indicato in ricorso.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Conversano e di Frallonardo s.r.l. in proprio e mandataria in A.T.I. con Lorusso Impianti s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio; 
Uditi nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2016 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO E DIRITTO
 

1. Con determinazione n. 824/segr. del 18 giugno 2015 il Comune di Conversano indiceva procedura aperta relativa all’appalto dei lavori di “Opere infrastrutturali PIRP Nuova costruzione di alloggi di edilizia sovvenzionata a ridosso della 167”, per un importo complessivo a base di gara di € 1.279.220,00 (di cui € 1.240.370,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 38.850,00 per oneri di sicurezza non ribassabili), da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Partecipavano alla procedura otto operatori economici, tra cui la ricorrente e l’odierna controinteressata. 
2. Con il ricorso in epigrafe l’Ati “Edilmar di Marinelli s.r.l. – Coscia Nicola”, seconda graduata, impugna la determinazione dirigenziale n. 469/Segr. del 31 marzo 2016, con cui, all’esito delle valutazioni delle offerte tecniche ed economiche, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva in favore dell’ATI “Frallonardo s.r.l. e Lorusso Impianti s.r.l.”. 
3. Si sono costituiti per resistere al ricorso il Comune di Conversano e l’ATI controinteressata, instando per la sua reiezione in quanto infondato in fatto e in diritto.
4. Alla Camera di Consiglio del 18 maggio 2016 la causa è stata riservata per la decisione previo avviso alle parti exart. 60 c.p.a..
5. Il ricorso, affidato a due motivi di censura, risulta infondato e, pertanto, va respinto.
5.1 L’oggetto centrale dell’impugnativa concerne la mancata esclusione dell’aggiudicataria definitiva, che, secondo la tesi della ricorrente, avrebbe violato le prescrizioni della lex di gara, atteso che il sopralluogo sul sito dei lavori appaltati sarebbe stato eseguito «unicamente dalla “Frallonardo s.r.l. “, in qualità  di singolo concorrente e non anche come mandataria di un raggruppamento, ovvero come impresa capogruppo dell’ATI “Frallonardo s.r.l. -Lorusso Impianti s.r.l.” e comunque senza alcuna delega da parte dell’impresa “Lorusso Impianti s.r.l.».
Il motivo non può essere condiviso.
5.1.1 Va premesso in termini generali che il sopralluogo risulta strumentale alla conoscenza dei luoghi d’esecuzione del contratto, onde evitare contestazioni originate da tale omessa preliminare verifica e consentire in ogni caso una migliore formulazione dell’offerta. E’ chiaro che il predetto scopo, in caso di associazione temporanea di imprese, in assenza di una diversa prescrizione della legge di gara, può dirsi senz’altro raggiunto quando a ciò abbia provveduto l’impresa mandataria riferendone alle altre, atteso che in tal caso la stessa agisce per conto dell’A.T.I. nel suo complesso, avendo la stessa la rappresentanza delle imprese mandanti nei confronti della Stazione appaltante per tutte le operazione e gli atti dipendenti dall’appalto, in conformità  alla logica di collaborazione tra le imprese che partecipano in partenariato(cfr. Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 6 novembre 2014, n. 1733; Cons. Stato, Sez. VI, 4 gennaio 2002, n. 35). 
5.1.2 Nel caso di specie, in particolare, deve evidenziarsi che il bando di gara, pur prevedendo la sanzione dell’esclusione per l’ipotesi di mancata presentazione dell’attestato di presa visione dei luoghi (art. 6.5), precisava che “In caso di A.T.I. la certificazione sarà  rilasciata all’impresa capogruppo” (art. 6.4), lasciando così intendere che non fosse necessario che il sopralluogo venisse effettuato da più soggetti incaricati da ciascun componente del raggruppamento, essendo sufficiente che a tanto provvedesse la mandataria, per conto dell’intero raggruppamento, senza che peraltro fosse all’uopo richiesta una specifica delega da parte della mandante (cfr. TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 29 aprile 2013, n. 993; Consiglio di Stato, Sez. V, 9 dicembre 2008 n. 6057). La disciplina di gara ha dunque fatto applicazione del principio per cui, con riferimento ai raggruppamenti temporanei di imprese, pur se non ancora formalmente costituiti, gli adempimenti non specificamente prescritti con riguardo alle singole imprese partecipanti devono ritenersi puntualmente svolti ove vi abbia provveduto l’impresa mandataria, quale punto di riferimento unitario del costituendo raggruppamento. Nella fattispecie all’esame del Collegio, risulta essere stato incaricato dell’effettuazione del sopralluogo il direttore tecnico della Frallonardo s.r.l., che ricopre il ruolo di impresa mandataria e che ha agito per conto del complessivo raggruppamento, inclusa anche la mandante, come si evince dalla circostanza che i legali rappresentanti di entrambe le imprese hanno sottoscritto l’attestazione di sopralluogo prodotta in sede di gara, così in ogni caso ratificando l’operato svolto dal predetto delegato e significando che i relativi esiti sono stati condivisi e fatti propri al fine della predisposizione dell’offerta unitaria, che entrambe le imprese dell’A.T.I. costituenda hanno provveduto a sottoscrivere (cfr. T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. I, n. 855/2014; TAR Toscana, sez. I, n. 1308 del 17 luglio 2014).
Va anche ulteriormente precisato che i precedenti ex adverso citati dalla difesa ricorrente (Cons. Stato, sez. IV, n. 744/2014 e 4778/2015) risultano inconferenti, atteso che nel caso di specie è la stessa legge di gara ad escludere l’obbligo di deposito dell’attestato di presa visione anche per ciascun componente dell’A.T.I..
5.2 Con ulteriore motivo di gravame la ricorrente lamenta che nella dichiarazione di impegno a costituire l’A.T.I. non è indicato che all’impresa mandataria sarebbero stati conferiti i più ampi poteri ovvero non si dichiara che la sottoscrizione del contratto d’appalto avverrà  anche in nome e per conto proprio.
Anche tale motivo risulta destituito di fondamento.
E’ chiaro infatti che la Frallonardo, cui veniva conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza quale mandataria della costituenda A.T.I., ha assunto l’impegno di sottoscrizione del contratto in rappresentanza della mandante, in relazione all’offerta unitariamente presentata, ma comunque presupponendo la volontà  di sottoscrizione, in caso di aggiudicazione, anche per conto proprio; così come peraltro incontestatamente ribadito nella domanda di partecipazione alla gara della ditta Frallonardo (cfr. pag. 10 memoria di costituzione dell’A.T.I. controinteressata). In ogni caso, va anche soggiunto che la evidenziata imprecisione costituisce al più mera irregolarità , imputabile chiaramente a refuso, in quanto tale insuscettibile di comportare l’esclusione dell’A.T.I. aggiudicataria ai sensi dell’art. 46, comma 1 ter, D.lgs. 163/2006.
6. In conclusione il ricorso è respinto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.000,00, oltre IVA e CAP, di cui € 1.000,00 in favore dell’Amministrazione resistente ed € 1.000,00 in favore della controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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